Page 53 - MediAppalti, Anno XII - N. 10
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Pareri & Sentenze                                                                    Mediappalti






                 Pareri &                     PARERI

                 Sentenze                       E SEN
                                                 TENZE









                 Consiglio di Stato, Sez. V, 24/1/2023, n. 787


                 “In tema di accesso agli atti - in particolar modo di accesso difensivo - deve esservi un giudizio di stretto
                 collegamento  (o  nesso  di  strumentalità  necessaria)  tra  documentazione  richiesta  e  situazione  finale
                 controversa ... la parte interessata, in tale ottica, dovrebbe allora onerarsi di dimostrare in modo intelligibile
                 il collegamento necessario fra la documentazione richiesta e le proprie difese”

                 “… Quel che occorre evitare, in altre parole, è un “uso emulativo” del diritto di accesso finalizzato, ossia,
                 unicamente a “giovarsi di specifiche conoscenze industriali o commerciali acquisite e detenute da altri”.
                 Ciò anche in considerazione del fatto che la partecipazione ai pubblici appalti non deve tramutarsi in una
                 ingiusta  forma  di  penalizzazione  per  il  soggetto  che,  risolvendosi  in  tal  senso,  correrebbe  altrimenti  il
                 rischio di assistere alla indiscriminata divulgazione di propri segreti di carattere industriale e commerciale;
                 2.5. Condizione di operatività di siffatta esclusione dall’accesso agli atti è data dalla “motivata e comprovata
                 dichiarazione” da parte del concorrente interessato a far valere il suddetto segreto tecnico o commerciale;
                 la stessa peraltro non opera laddove altro concorrente “dimostri che l’ostensione documentale è finalizzata
                 alla difesa in giudizio dei propri interessi” (c.d. accesso difensivo);
                 2.6.  In  quest’ultima  direzione  “è  essenziale  dimostrare  non  già  un  generico  interesse  alla  tutela  dei
                 propri  interessi  giuridicamente  rilevanti”  quanto,  piuttosto,  la  “stretta  indispensabilità”  della  ridetta
                 documentazione per apprestare determinate difese all’interno di in uno specifico giudizio;
                 2.7. La valutazione di “stretta indispensabilità”, in altre parole, costituisce il criterio che regola il rapporto
                 tra accesso difensivo e tutela della segretezza industriale e commerciale;
                 2.8. Una simile valutazione va effettuata in concreto e verte, in particolare, “sull’accertamento dell’eventuale
                 nesso  di strumentalità  esistente  tra  la  documentazione  oggetto  dell’istanza  di accesso  e  le  censure
                 formulate”;
                 2.9. Come poi affermato da Cons Stato, Ad. plen. n. 4 del 18 marzo 2021, in materia di accesso difensivo
                 ai  sensi  dell’art.  24,  comma  7,  della  l.  n.  241  del  1990,  deve  però  escludersi  che  sia  sufficiente  fare
                 generico riferimento, nell’istanza di accesso, a non meglio precisate esigenze probatorie e difensive, siano
                 esse riferite a un processo già pendente oppure ancora instaurando, laddove l’ostensione del documento
                 richiesto  dovrà  comunque  passare  attraverso  un  rigoroso  e  motivato  vaglio  sul  nesso  di  strumentalità
                 necessaria tra la documentazione richiesta e la situazione finale che l’istante intende curare o tutelare;
                 2.10.  Trova  quindi  conferma  la  tesi  di  maggior  rigore  secondo  cui  deve  esservi  un  giudizio  di  stretto
                 collegamento  (o  nesso  di  strumentalità  necessaria)  tra  documentazione  richiesta  e  situazione  finale
                 controversa.: la parte interessata, in tale ottica, dovrebbe allora onerarsi di dimostrare in modo intelligibile
                 il collegamento necessario fra la documentazione richiesta e le proprie difese. E tanto, come evidenziato
                 in diverse occasioni dalla giurisprudenza amministrativa (cfr. Cons. Stato, IV, 14 maggio 2014, n. 2472),
                 attraverso una sia pur minima indicazione delle “deduzioni difensive potenzialmente esplicabili”;
                 2.11.  In  questo  quadro  l’onere  della  prova  del  suddetto  nesso  di  strumentalità  incombe  –  secondo  il
                 consueto criterio di riparto – su colui che agisce, ossia sul ricorrente (in sede procedimentale, il richiedente
                 l’accesso agli atti);
                 2.12. In assenza di tale dimostrazione circa la “stretta indispensabilità” della richiesta documentazione,
                 la domanda di accesso finisce per tradursi nel tentativo “meramente esplorativo” di conoscere tutta la
                 documentazione versata agli atti di gara, come tale inammissibile.”

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