Page 52 - MediAppalti, Anno XII - N. 10
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Mediappalti Il Punto
Si tratta di una conclusione supportata dal testo
dell’art. 95, comma 6, il quale, nel prevedere la
valutazione delle offerte sulla base di caratteristiche
soggettive dell’impresa, purché connesse
all’oggetto dell’appalto, consente di valorizzare
il possesso delle certificazioni anche in capo ad
una soltanto delle imprese del raggruppamento
se idoneo comunque a connotare positivamente
l’offerta di quest’ultimo.
Si tratta, in sostanza, di un meccanismo analogo a
quello delineato dallo stesso art. 95, comma 6, in
relazione ad altri criteri di valutazione dell’offerta
tra quelli contemplati nelle lettere da b) a g), i
quali, pur potendo dipendere dalle caratteristiche
soggettive di una singola impresa vengono però
considerati, nel caso di imprese raggruppate,
sommando, o meglio valutando complessivamente,
il criterio riferito al concorrente plurisoggettivo.
Anche per il criterio di valutazione dell’offerta
riferito al possesso di certificazioni ambientali, la
disciplina va, quindi, desunta dall’interpretazione
della legge di gara, secondo i consueti canoni
ermeneutici.
Di conseguenza, la natura del requisito
va necessariamente risolta componendo
il contrasto mediante l’affermazione della
necessità di considerare volta a volta i contenuti
complessivamente desumibili dalla legge di gara.
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