Page 25 - MediAppalti, Anno XII - N. 10
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Il Punto                                                                             Mediappalti







                 Le sopra richiamate linee guida, che costituiscono   in  assenza  di  un  espresso  obbligo  di  specifica
                 attuazione  dell’articolo 95  del Codice, come  si   verbalizzazione imposto  dal  disciplinare di gara,
                 vedrà  meglio di seguito,  prevedono  due  metodi:   gli  apprezzamenti  dei  commissari,  anche  quando
                 l’attribuzione discrezionale di un  punteggio,   venga  adottato  il  metodo  del  “confronto  a
                 variabile  tra  zero  e  uno,  da  parte  di ciascun   coppie’”  sono  assorbiti  nella  decisione  collegiale
                 commissario  di  gara;  e  il  metodo  del  “confronto   finale,  costituente  momento  di sintesi della
                 a  coppie”,  in  base  al  quale  ciascun  commissario   comparazione  e  della  composizione dei  giudizi
                 assegna  un  punteggio  a  ciascun  progetto  in   individuali,  mentre  la separata  enunciazione  dei
                 confronto  con  tutti  gli  altri,  secondo  i  parametri   punteggi attribuiti dai singoli commissari assume
                 contenuti nei documenti di gara.               valore  di  formalità  interna  relativa  ai  lavori  della
                                                                commissione  esaminatrice,  le  cui  valutazioni,  ai
                 Ma qualora tutti i commissari, mediante il confronto   fini della verbalizzazione e della pubblicità esterna,
                 a  coppie, assegnino  tutti il medesimo  punteggio   sono  sufficientemente  documentate  con  la  sola
                 per ogni singolo confronto, ci si trova difronte ad   attribuzione del voto complessivo finale.
                 una  assegnazione  dei  punteggi non  trasparente
                 e  quindi  illegittima?  Se  ogni  commissario  avesse   Sull’identità dei punteggi assegnati dai commissari,
                 valutato  personalmente  il  singolo  confronto  il   il TAR  ha  evidenziato  che  sarebbe  illogico
                 risultato sarebbe stato diverso?               sostenere che solo una valutazione differenziata si
                                                                sarebbe  potuta  considerare  “normale”,  in  quanto
                 L’Adunanza  Plenaria  del  Consiglio di Stato  con   ciò  significherebbe  limitare  la  discrezionalità  dei
                 la  sentenza  del  14  dicembre                                singoli commissari.
                 2022  n.  16  si  è  trovata  a
                 dover  sciogliere  questo  nodo      Secondo il TAR            Ed   infatti,   nel   respingere
                 ed  in particolare  a  chiarire    l’assegnazione dei          il primo  motivo,  il TAR  ha
                 se  l’assegnazione  di identici   medesimi punteggi da         condiviso      l’orientamento
                 punteggi,  in caso  di scelta  del   parte dei commissari      della        giurisprudenziale
                 metodo del confronto a coppie,      non costituisce            secondo  cui  l’insussistenza
                 dia luogo ad  una  surrettizia                                 di  differenziazioni  tra  i
                 introduzione del principio  di     sicuro sintomo di           punteggi    attribuito   dai
                 collegialità  a  scapito  della    condizionamento             vari    commissari      non
                 individualità della valutazione.                               costituisce “sicuro sintomo
                                                                                di condizionamento, potendo
                                                                anche   astrattamente   essere   giustificata
                     1. Il giudizio di primo grado: la posizione   con  concordanza  di  valutazioni  effettuate
                        del TAR                                 nell’ambito  di  un  collegio  perfetto,  non
                                                                essendo oltretutto prevista la segretezza delle
                 La  vicenda  trae  origine da  un  ricorso  presentato   valutazioni  espresse  dai  singoli  commissari
                 avverso l’aggiudicazione di una gara a procedura   nell’ambito di detto collegio”.
                 aperta,  bandita  da  una  ASL,  per  l’affidamento,
                 tramite accordo quadro, del servizio di ventiloterapia
                 meccanica domiciliare, con riferimento a tre lotti.  2.  L’appello  in  Consiglio  di  Stato  e
                                                                       i   presupposti   della   remissione
                 In particolare, è stata contestata l’illegittimità delle   all’Adunanza Plenaria
                 operazioni di valutazione svolte dalla commissione
                 di gara, in quanto i commissari, che erano tenuti   In tale contesto, è stato dunque proposto appello
                 ad  assegnare  i punteggi tramite  il  metodo  del   innanzi al Consiglio di Stato, sul presupposto che
                 “confronto  a  coppie”,  hanno  assegnato  tutti  i   invece  l’identità delle valutazioni dei commissari
                 medesimi punteggi, di conseguenza la valutazione   sarebbe indice di sviamento di potere, in quanto
                 sarebbe  stata  collegiale, anziché  individuale dei   il  metodo  del  confronto  a  coppie  presuppone  un
                 singoli commissari.                            doppio  livello  di  giudizio,  al  fine  di  assicurare  la
                                                                necessaria  autonomia  delle valutazioni espresse
                 Il  TAR  ha  rigettato  il  ricorso,  aderendo  dai singoli commissari con lo scopo di assicurare
                 all’orientamento  giurisprudenziale secondo  cui   una maggior trasparenza e ponderatezza dell’iter

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