Page 20 - MediAppalti, Anno XII - N. 10
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Mediappalti                                                                              Il Punto






                 carenze  strutturali  dell’offerta  tecnica,  giacché   una  richiesta  di  chiarimenti  non  può  ovviare  alla
                 esse riflettono una carenza essenziale dell’offerta,   mancanza di un documento o di un’informazione
                 tale  da  determinarne  incertezza  assoluta  o   la cui comunicazione  era  richiesta  dai documenti
                 indeterminatezza del suo contenuto e, come tali,   dell’appalto,  se  non  nel  caso  in cui essi siano
                 non  sono suscettibili  né  di soccorso  istruttorio ai   indispensabili per chiarimento dell’offerta o rettifica
                 sensi dell’art.  83,  comma  9  del d.lgs. n.  50  del   di  un  errore  manifesto  dell’offerta  e  sempre  che
                 2016 né di un intervento suppletivo del giudice.  non  comportino  modifiche  tali  da  costituire,  in
                                                                realtà, una nuova offerta.
                 Infatti,  il  soccorso  istruttorio  ha  la  finalità  di
                 consentire  l’integrazione della documentazione   L’esperibilità  del  soccorso  procedimentale,  nei
                 già  prodotta  in  gara  ma  ritenuta  dalla  stazione   termini  ammessi  dalla  giurisprudenza,  deve
                 appaltante incompleta o irregolare sotto un profilo   pertanto  ritenersi  consentita,  al  di  là  di  quanto
                 formale,  e  non  anche  di  consentire  all’offerente   previsto  nella  lex  specialis  di gara,  in via  di
                 di  formare  atti  in  data  successiva  a  quella  di   eterointegrazione  della  stessa,  in  presenza  di  un
                 scadenza  del termine  di presentazione  delle   errore  manifesto,  laddove  comunque  l’effettiva
                 offerte in violazione dei principi di immodificabilità   volontà  del  partecipante  sia  desumibile  da  altri
                 e  segretezza  dell’offerta,  di  imparzialità  e  di  par   elementi  dell’offerta  tecnica,  consentendosi  in
                 condicio  delle  imprese  concorrenti.  Per  l’effetto,   tale modo di coniugare il principio della massima
                 vanno ritenute ammissibili solo quelle integrazioni   partecipazione con il principio della par condicio che
                 documentali che non riguardino elementi essenziali   risulterebbe altrimenti vulnerato ove si consentisse
                 dell’offerta.                                  al  concorrente  di  integrare  ex  post  un’offerta
                                                                carente dei requisiti prescritti dalla lex specialis di
                 Sussiste tuttavia, come visto, la possibilità che la   gara,  sia  ove  detti  requisiti  siano  richiesti  ai  fini
                 stazione appaltante  corregga  gli  errori  materiali   della  stessa  ammissibilità  dell’offerta  –  dovendo
                 inficianti  l’offerta,  a  condizione  che  l’effettiva   l’offerta  carente  in  tal  caso  essere  esclusa  –  sia
                 volontà negoziale dell’impresa  partecipante  alla   ove  siano  richiesti  ai  fini  dell’attribuzione  di  un
                 gara  sia  individuabile  in  modo  certo  nell’offerta   punteggio  premiale,  non  potendosi  al  riguardo
                 presentata, senza margini di opacità o ambiguità,   attribuire il correlativo punteggio.
                 così che  si possa  giungere  a esiti univoci circa
                 la portata  dell’impegno ivi  assunto. Tale rimedio
                 –  diverso  dal  “soccorso  istruttorio”  disciplinato   4.  Le  prospettive  del  “nuovo”  Codice
                 dal Codice dei contratti - che  non  potrebbe         degli appalti
                 riguardare né il profilo economico né quello tecnico
                 dell’offerta,  consiste  appunto  nella  possibilità  di   Abbiamo  visto che,  come  spesso  accade  nella
                 richiedere  al  concorrente  di  fornire  chiarimenti   materia  degli appalti  pubblici, la  giurisprudenza
                 volti a consentire l’interpretazione della sua offerta   recita  un  ruolo  fondamentale  nell’interpretazione
                 e  a  ricercare  l’effettiva  volontà  dell’offerente,   delle norme o, addirittura, nell’integrare le norme
                 superando  le  eventuali  ambiguità  dell’offerta,  ciò   stesse attraverso la creazione di nuovi istituti, quale
                 fermo il divieto di integrazione dell’offerta, senza   appunto  il soccorso  istruttorio procedimentale
                 attingere a fonti di conoscenza estranee alla stessa   nell’ambito delle gare pubbliche.
                 e a  condizione di giungere  a esiti certi circa la
                 portata dell’impegno negoziale con essa assunta  Il  soccorso  istruttorio  rappresenta,  infatti,  un
                                                                momento  fondamentale  ed  imprescindibile  del
                 Detta  interpretazione  relativa  all’ammissibilità   rapporto  tra  privato  e  pubblica amministrazione,
                 del  soccorso  procedimentale,  volto  a  ricercare   e,  come  detto, ancor  prima  di rivestire  un  ruolo
                 alla luce dei chiarimenti  richiesti, la volontà   centrale  nelle  pubbliche gare  di appalto,  è  un
                 negoziale dalla stessa offerta e non ab externo o   istituto generale del procedimento amministrativo.
                 tramite  la  produzione  di nuovi documenti,  si   Tale  istituto  consente  di  soddisfare  l’esigenza,
                 pone del resto in linea con quanto previsto dalla   ormai  unanimemente  riconosciuta,  di consentire
                 Corte  di Giustizia  UE che,  in tema  di soccorso   la  massima  partecipazione  alla  gara,  orientando
                 istruttorio  in  caso  di  carenze  dell’offerta  tecnica,   l’azione  amministrativa  sulla  corretta  verifica
                 ha  ritenuto  (nella  sentenza  della  Sez.  VIII,  10   dei  requisiti  di  partecipazione  e  della  capacità
                 maggio  2017,  nella  causa  C-131/16  Archus)  che   tecnica ed economica, privilegiando un approccio

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