Page 61 - MediAppalti, Anno XII - N. 1
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A. D. R. Mediappalti
3 Quale il discrimine tra il
subappalto e i contratti
continuativi di cooperazione di cui
all’art. 105 c.3 lett. c-bis)?
Se il subappalto è il contratto con cui l’appaltatore
affida a terzi l’esecuzione di una parte delle 4 Chi risponde dei danni causati dal
prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di lavoratore in somministrazione?
appalto (comma 2), i contratti di cooperazione
continuativa, di converso, non hanno ad oggetto
la prestazione affidata ma quei beni e servizi dei Nella normativa che regola la somministrazione,
quali l’impresa aggiudicataria necessita per poter, il lavoratore non risponde al suo datore di lavoro
essa sola, eseguire la prestazione oggetto del (l’agenzia) dei danni arrecati durante l’esecuzione
contratto d’appalto. della prestazione, ma a chi assume nei suoi
In questa prospettiva il difetto di qualsiasi elemento confronti il potere decisionale e di controllo. I
della fattispecie descritta all’art. 105, comma 3, danni del lavoratore sono a carico di chi ha i poteri
lett. c-bis), comporterebbe l’applicazione integrale direttivi e di controllo. In questo caso specifico,
della disciplina sul subappalto; e in particolare di l’azienda utilizzatrice.
quanto previsto dall’art. 105, comma 4, lett. c) A conferma di ciò è intervenuta la Corte di
(secondo cui «i soggetti affidatari dei contratti di cui Cassazione con l’ordinanza n. 31889 del
al presente codice possono affidare in subappalto 06.12.2019, afferma che, ai sensi dell’art. 2049
le opere o i lavori, i servizi o le forniture compresi c.c., è l’azienda utilizzatrice a rispondere dei danni
nel contratto, previa autorizzazione della stazione causati dal personale in somministrazione, posto
appaltante purché (…) all’atto dell’offerta siano che al momento della commissione dell’illecito
stato indicati i lavori o le parti di opere ovvero i il lavoratore risulta inserito nella struttura
servizi e le forniture o parti di servizi e forniture organizzativa e posto sotto il controllo dell’impresa
che si intende subappaltare»).Cfr. Consiglio di che si giova delle relative prestazioni.
Stato, sez. V, 12.04.2021 n. 2962. L’azienda utilizzatrice può evitare di dover pagare
Alla luce di quanto sopra, si ritiene che in fase di i danni causati da comportamenti sbagliati o
stipula, la produzione di contratti preesistenti nei pericolosi dei lavoratori in somministrazione
casi dei contratti continuativi abbia il solo fine di potrebbero concordare preventivamente, come
scongiurare il rischio di elusione della normativa in ammette la Corte di Cassazione, delle clausole
materia di subappalto, evitando quanto la norma di responsabilità contrattuale, sia per danni alla
prevede all’uopo, ossia la previa indicazione stessa impresa utilizzatrice sia per danni a terzi.
di ricorso al subappalto in fase di offerta e Clausole che devono essere controbilanciate da
la successiva autorizzazione della stazione un corrispettivo economico o da altri vantaggi
appaltante in merito. contrattuali per l’agenzia.
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