Page 64 - MediAppalti, Anno XII - N. 1
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                 La quantificazione della “garanzia definitiva”

                 ex articolo 103 del D. Lgs. N. 50/2016 ss.mm.ii.

                 nel caso di affidamento di servizi

                 di somministrazione di lavoro.                                             IN

                                                                                           PIL
                                                                                         LOLE
                 a cura di Domenico Manno


























                 Per  una  corretta  ricostruzione  della  questione  si   garanzia  da  costituire  è  aumentata  di  tanti
                 ritiene necessario partire dall’esame di due norme   punti percentuali quanti sono quelli eccedenti
                 specifiche del Codice dei Contratti Pubblici, l’art.   il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore
                 103 che disciplina le “Garanzie definitive” e l’art.   al  venti  per  cento,  l’aumento  è  di  due
                 35, che nei commi 4 e 7, che invece riguarda le   punti  percentuali  per  ogni  punto  di  ribasso
                 “Soglie di rilevanza comunitaria e metodi di calcolo   superiore  al  venti  per  cento.  La  cauzione  è
                 del valore stimato degli appalti”.             prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le
                 L’art.  103   sancisce  espressamente   che    obbligazioni  del  contratto  e  del  risarcimento  dei
                 “L’appaltatore  per  la  sottoscrizione  del  contratto   danni derivanti dall’eventuale inadempimento
                 deve costituire una garanzia, denominata “garanzia   delle  obbligazioni  stesse,  nonché  a  garanzia  del
                 definitiva” a sua scelta sotto forma di cauzione o   rimborso delle somme pagate in più all’esecutore
                 fideiussione con le modalità di cui all’articolo 93,   rispetto  alle  risultanze  della  liquidazione  finale,
                 commi 2 e 3, pari al 10 per cento dell’importo   salva comunque la risarcibilità del maggior danno
                 contrattuale e tale obbligazione è indicata negli   verso  l’appaltatore.  La  garanzia  cessa  di  avere
                 atti e documenti a base di affidamento di lavori, di   effetto  solo  alla  data  di  emissione  del  certificato
                 servizi e di forniture.                        di collaudo provvisorio o del certificato di regolare
                                                                esecuzione. La stazione appaltante può richiedere
                 Nel caso di procedure di gara realizzate in forma   al  soggetto  aggiudicatario  la  reintegrazione
                 aggregata  da  centrali di  committenza,  l’importo   della  garanzia  ove  questa  sia  venuta  meno  in
                 della  garanzia  è  indicato  nella  misura  massima   tutto o in parte; in caso di inottemperanza,
                 del 10 per cento dell’importo contrattuale. Al fine   la  reintegrazione  si  effettua  a  valere  sui  ratei
                 di  salvaguardare  l’interesse  pubblico  alla   di  prezzo  da  corrispondere  all’esecutore.  Alla
                 conclusione  del  contratto  nei  termini  e  nei   garanzia di cui al presente articolo si applicano le
                 modi programmati in caso di aggiudicazione     riduzioni previste dall’articolo 93, comma 7, per la
                 con  ribassi  superiori  al  dieci  per  cento  la   garanzia provvisoria”.

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