Page 64 - MediAppalti, Anno XII - N. 1
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Mediappalti In Pillole
La quantificazione della “garanzia definitiva”
ex articolo 103 del D. Lgs. N. 50/2016 ss.mm.ii.
nel caso di affidamento di servizi
di somministrazione di lavoro. IN
PIL
LOLE
a cura di Domenico Manno
Per una corretta ricostruzione della questione si garanzia da costituire è aumentata di tanti
ritiene necessario partire dall’esame di due norme punti percentuali quanti sono quelli eccedenti
specifiche del Codice dei Contratti Pubblici, l’art. il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore
103 che disciplina le “Garanzie definitive” e l’art. al venti per cento, l’aumento è di due
35, che nei commi 4 e 7, che invece riguarda le punti percentuali per ogni punto di ribasso
“Soglie di rilevanza comunitaria e metodi di calcolo superiore al venti per cento. La cauzione è
del valore stimato degli appalti”. prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le
L’art. 103 sancisce espressamente che obbligazioni del contratto e del risarcimento dei
“L’appaltatore per la sottoscrizione del contratto danni derivanti dall’eventuale inadempimento
deve costituire una garanzia, denominata “garanzia delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del
definitiva” a sua scelta sotto forma di cauzione o rimborso delle somme pagate in più all’esecutore
fideiussione con le modalità di cui all’articolo 93, rispetto alle risultanze della liquidazione finale,
commi 2 e 3, pari al 10 per cento dell’importo salva comunque la risarcibilità del maggior danno
contrattuale e tale obbligazione è indicata negli verso l’appaltatore. La garanzia cessa di avere
atti e documenti a base di affidamento di lavori, di effetto solo alla data di emissione del certificato
servizi e di forniture. di collaudo provvisorio o del certificato di regolare
esecuzione. La stazione appaltante può richiedere
Nel caso di procedure di gara realizzate in forma al soggetto aggiudicatario la reintegrazione
aggregata da centrali di committenza, l’importo della garanzia ove questa sia venuta meno in
della garanzia è indicato nella misura massima tutto o in parte; in caso di inottemperanza,
del 10 per cento dell’importo contrattuale. Al fine la reintegrazione si effettua a valere sui ratei
di salvaguardare l’interesse pubblico alla di prezzo da corrispondere all’esecutore. Alla
conclusione del contratto nei termini e nei garanzia di cui al presente articolo si applicano le
modi programmati in caso di aggiudicazione riduzioni previste dall’articolo 93, comma 7, per la
con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia provvisoria”.
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