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Mediappalti Pareri & Sentenze
della documentazione allegata alla domanda), con effetti pregiudizievoli in termini di tempestivo ed
efficiente completamento delle procedure.
All’esito di un complesso itinerario normativo, del soccorso istruttorio è ora possibile avvalersi, non soltanto
per ‘regolarizzare’, ma anche per ‘integrare’ la documentazione mancante.
L’attuale art. 83, comma 9, del codice dei contratti pubblici (come novellato dall’art. 52, comma 1, lettera
d, del decreto legislativo n. 56 del 2017, che non prevede neanche più il pagamento di una sanzione
pecuniaria) è chiaro nell’estendere l’ambito applicativo del soccorso istruttorio a tutte «le carenze di
qualsiasi elemento formale della domanda» e, in particolare, ai casi di «mancanza, incompletezza e di ogni
altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo».
Le fattispecie sottratte all’operatività dell’istituto sono oggi costituite soltanto dalle carenze e irregolarità
che afferiscono «all’offerta economica e all’offerta tecnica», e dalla «carenze della documentazione che non
consentono l’individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa».
È quindi consentito alle amministrazioni aggiudicatrici di chiedere agli operatori economici di presentare,
integrare, chiarire o completare le informazioni o la documentazione ove incomplete o non corrette, purché
questo venga fatto entro un termine adeguato.
Resta fermo che il mancato possesso (sostanziale) dei prescritti requisiti di partecipazione (alla data di
presentazione della domanda) non è sanabile e determina l’esclusione dalla procedura di gara.”
Consiglio di Stato, Sez. V, 21/02/2022, n. 1234
I servizi di natura intellettuale
“La giurisprudenza del Consiglio di Stato (di recente si veda Cons. Stato, V, 12 febbraio 2021, n. 1291)
ha avuto modo di evidenziare che «in coerenza alla ratio dell’art. 95, comma 10, del codice dei contratti
pubblici ciò che differenzia la natura intellettuale di un’attività è l’impossibilità di una sua standardizzazione
e, dunque, l’impossibilità di calcolarne il costo orario» e che non può essere qualificato come appalto di
servizi di natura intellettuale quello che «ricomprende anche e soprattutto attività prettamente manuali»
o che «non richiedono un patrimonio di cognizioni specialistiche per la risoluzione di problematiche
non standardizzate» (cfr. Cons. Stato, III, 19 marzo 2020, n. 1974). Per servizi di natura intellettuale
si intendono pertanto quelli che richiedono lo svolgimento di prestazioni professionali, svolte in via
eminentemente personale, costituenti ideazione di soluzioni o elaborazione di pareri, prevalenti nel
contesto della prestazione erogata rispetto alle attività materiali e all’organizzazione di mezzi e risorse;
mentre va esclusa la natura intellettuale del servizio avente ad oggetto l’esecuzione di attività ripetitive
che non richiedono l’elaborazione di soluzioni personalizzate, diverse, caso per caso, per ciascun utente del
servizio, ma l’esecuzione di meri compiti standardizzati (Cons. Stato, V, 28 luglio 2020, n. 4806, nonché la
citata V, n. 1291 del 2021).”
Consiglio di Stato, Sez. V, 15/02/2022, n. 1108
L’affidamento diretto previsto dal c.d. decreto semplificazioni non presuppone una particolare motivazione
né l’esperimento di indagini di mercato o di consultazioni di operatori economici
“il ricordato decreto legge n. 76 del 2020, in forza delle cui disposizioni è avvenuto l’affidamento contestato,
ha introdotto una disciplina emergenziale, temporanea (in quanto applicabile agli affidamenti la cui
determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento siano adottati entro il 31 luglio 2021, termine
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