Page 56 - MediAppalti, Anno XII - N. 1
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Mediappalti                                                                    Pareri & Sentenze






                 della  documentazione  allegata  alla  domanda),  con  effetti  pregiudizievoli  in  termini  di  tempestivo  ed
                 efficiente completamento delle procedure.
                 All’esito di un complesso itinerario normativo, del soccorso istruttorio è ora possibile avvalersi, non soltanto
                 per ‘regolarizzare’, ma anche per ‘integrare’ la documentazione mancante.
                 L’attuale art. 83, comma 9, del codice dei contratti pubblici (come novellato dall’art. 52, comma 1, lettera
                 d,  del  decreto  legislativo  n.  56  del  2017,  che  non  prevede  neanche  più  il  pagamento  di  una  sanzione
                 pecuniaria)  è  chiaro  nell’estendere  l’ambito  applicativo  del  soccorso  istruttorio  a  tutte  «le  carenze  di
                 qualsiasi elemento formale della domanda» e, in particolare, ai casi di «mancanza, incompletezza e di ogni
                 altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo».
                 Le fattispecie sottratte all’operatività dell’istituto sono oggi costituite soltanto dalle carenze e irregolarità
                 che afferiscono «all’offerta economica e all’offerta tecnica», e dalla «carenze della documentazione che non
                 consentono l’individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa».
                 È quindi consentito alle amministrazioni aggiudicatrici di chiedere agli operatori economici di presentare,
                 integrare, chiarire o completare le informazioni o la documentazione ove incomplete o non corrette, purché
                 questo venga fatto entro un termine adeguato.
                 Resta fermo che il mancato possesso (sostanziale) dei prescritti requisiti di partecipazione (alla data di
                 presentazione della domanda) non è sanabile e determina l’esclusione dalla procedura di gara.”




                 Consiglio di Stato, Sez. V, 21/02/2022, n. 1234


                 I servizi di natura intellettuale

                 “La giurisprudenza del Consiglio di Stato (di recente si veda Cons. Stato, V, 12 febbraio 2021, n. 1291)
                 ha avuto modo di evidenziare che «in coerenza alla ratio dell’art. 95, comma 10, del codice dei contratti
                 pubblici ciò che differenzia la natura intellettuale di un’attività è l’impossibilità di una sua standardizzazione
                 e, dunque, l’impossibilità di calcolarne il costo orario» e che non può essere qualificato come appalto di
                 servizi di natura intellettuale quello che «ricomprende anche e soprattutto attività prettamente manuali»
                 o che  «non  richiedono  un  patrimonio  di cognizioni  specialistiche per  la risoluzione di problematiche
                 non standardizzate» (cfr. Cons. Stato, III, 19 marzo 2020, n. 1974). Per servizi di natura intellettuale
                 si  intendono  pertanto  quelli  che  richiedono  lo  svolgimento  di  prestazioni  professionali,  svolte  in  via
                 eminentemente  personale,  costituenti  ideazione  di soluzioni  o  elaborazione  di pareri,  prevalenti  nel
                 contesto della prestazione erogata rispetto alle attività materiali e all’organizzazione di mezzi e risorse;
                 mentre va esclusa la natura intellettuale del servizio avente ad oggetto l’esecuzione di attività ripetitive
                 che non richiedono l’elaborazione di soluzioni personalizzate, diverse, caso per caso, per ciascun utente del
                 servizio, ma l’esecuzione di meri compiti standardizzati (Cons. Stato, V, 28 luglio 2020, n. 4806, nonché la
                 citata V, n. 1291 del 2021).”





                 Consiglio di Stato, Sez. V, 15/02/2022, n. 1108

                 L’affidamento diretto previsto dal c.d. decreto semplificazioni non presuppone una particolare motivazione
                 né l’esperimento di indagini di mercato o di consultazioni di operatori economici

                 “il ricordato decreto legge n. 76 del 2020, in forza delle cui disposizioni è avvenuto l’affidamento contestato,
                 ha  introdotto  una  disciplina  emergenziale,  temporanea  (in  quanto  applicabile  agli  affidamenti  la  cui
                 determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento siano adottati entro il 31 luglio 2021, termine

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