Page 57 - MediAppalti, Anno XII - N. 1
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Pareri & Sentenze                                                                    Mediappalti







                 da ultimo poi prolungato fino al 30 giugno 2023, in forza dell’art. 51 del D.L. 31 maggio 2021, n. 77) e
                 derogatoria del Codice dei Contratti pubblici, prevedendo per appalti di modico valore forme procedurali
                 semplificate e più “snelle” al fine di addivenire ad affidamenti in tempi rapidi, fermo il rispetto dei principi
                 di cui all’art. 30 del d.lgs. n. 50/2016; ciò sul presupposto che l’efficacia della spesa pubblica, specie in
                 caso di maggiore rapidità della sua erogazione, possa rappresentare, in una congiuntura di particolare crisi
                 economica, una forma di volano dell’economia. ... In particolare, per quanto di interesse, il c.d. Decreto
                 semplificazioni ha previsto la possibilità di utilizzare la procedura dell’affidamento diretto - che il codice
                 riserva invece ai soli affidamenti sotto soglia fino ad euro 40.000,00 - ad affidamenti fino a €. 150.000,00
                 per i lavori e fino alle soglie di legge (art. 35 del d.lgs. n. 50 del 2016) per servizi e forniture.
                 Il ricorso a tale procedura semplificata non presuppone una particolare motivazione né l’esperimento di
                 indagini di mercato o di consultazioni di operatori economici (infatti non è neppure previsto l’obbligo di
                 richiedere preventivi).
                 Infatti, come emerge dalla comparazione tra la lettera a) e la lettera b) comma 2 dell’art. 1 del d.l. 76/2020
                 - vigente al momento dell’assunzione dei provvedimenti impugnati - nell’ipotesi di affidamento diretto è
                 riservata alla stazione appaltante la scelta discrezionale del contraente, senza che sia necessaria la previa
                 consultazione di un certo numero di operatori economici, da individuarsi tramite indagini di mercato o
                 elenchi, essendo ciò espressamente previsto solo per la diversa procedura negoziata senza bando di cui
                 alla lettera b).
                 Del resto tale è il regime previsto, nel caso di affidamenti di importo inferiore a euro 40.000,00 di cui
                 all’art. 36 del Codice dei Contratti pubblici, secondo cui le amministrazioni appaltanti possono procedere
                 “mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici”, laddove
                 la formulazione originaria parlava di “affidamento diretto adeguatamente motivato”: con il d.lgs. 19 aprile
                 2017, n. 56 (“Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”) il legislatore ha
                 eliminato il riferimento all’adeguata motivazione, prevedendo inoltre un affidamento non necessariamente
                 preceduto da un confronto competitivo tra aspiranti e rimesso a una diretta individuazione dell’affidatario
                 da parte della stazione appaltante.”





                 TAR Lazio Roma, Sez. IV, 14/2/2022, n. 1742

                 Modalità di qualificazione in caso di partecipazione in RTI

                 “1) per principio generale, ai fini della partecipazione alla gara e dell’esecuzione dei relativi lavori è sufficiente
                 che il concorrente sia qualificato nella categoria prevalente e per una classifica corrispondente all’importo
                 totale dei lavori. In caso di aggiudicazione, il concorrente potrà eseguire lavorazioni anche relative alle
                 categorie  scorporabili,  ancorché  privo  delle  relative  qualificazioni  (art.  12,  comma  2,  lett.  a)  del  DL
                 47/2014). In tale ipotesi, il ricorso al subappalto, ai fini dell’affidamento delle lavorazioni scorporabili come
                 di quelle riconducibili alla categoria prevalente, riveste un carattere meramente eventuale e facoltativo,
                 rispondendo a scelte discrezionali, organizzative ed economiche, dell’impresa concorrente;


                 2)  la  deroga  riguarda  l’ipotesi in cui le categorie  indicate come  scorporabili rientrino  in determinate
                 tipologie di opere “specialistiche”, per le quali la normativa di riferimento richiede la c.d. “qualificazione
                 obbligatoria”. Tali opere non possono essere eseguite direttamente dall’aggiudicatario se privo della relativa
                 qualificazione,  ma  “le  predette  lavorazioni  sono  comunque  subappaltabili  ad  imprese  in  possesso  delle
                 relative qualificazioni” (cfr. art. 12, comma 2, lett. b) del DL 47/2014, convertito con legge 80/2014).”






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