Page 57 - MediAppalti, Anno XII - N. 1
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Pareri & Sentenze Mediappalti
da ultimo poi prolungato fino al 30 giugno 2023, in forza dell’art. 51 del D.L. 31 maggio 2021, n. 77) e
derogatoria del Codice dei Contratti pubblici, prevedendo per appalti di modico valore forme procedurali
semplificate e più “snelle” al fine di addivenire ad affidamenti in tempi rapidi, fermo il rispetto dei principi
di cui all’art. 30 del d.lgs. n. 50/2016; ciò sul presupposto che l’efficacia della spesa pubblica, specie in
caso di maggiore rapidità della sua erogazione, possa rappresentare, in una congiuntura di particolare crisi
economica, una forma di volano dell’economia. ... In particolare, per quanto di interesse, il c.d. Decreto
semplificazioni ha previsto la possibilità di utilizzare la procedura dell’affidamento diretto - che il codice
riserva invece ai soli affidamenti sotto soglia fino ad euro 40.000,00 - ad affidamenti fino a €. 150.000,00
per i lavori e fino alle soglie di legge (art. 35 del d.lgs. n. 50 del 2016) per servizi e forniture.
Il ricorso a tale procedura semplificata non presuppone una particolare motivazione né l’esperimento di
indagini di mercato o di consultazioni di operatori economici (infatti non è neppure previsto l’obbligo di
richiedere preventivi).
Infatti, come emerge dalla comparazione tra la lettera a) e la lettera b) comma 2 dell’art. 1 del d.l. 76/2020
- vigente al momento dell’assunzione dei provvedimenti impugnati - nell’ipotesi di affidamento diretto è
riservata alla stazione appaltante la scelta discrezionale del contraente, senza che sia necessaria la previa
consultazione di un certo numero di operatori economici, da individuarsi tramite indagini di mercato o
elenchi, essendo ciò espressamente previsto solo per la diversa procedura negoziata senza bando di cui
alla lettera b).
Del resto tale è il regime previsto, nel caso di affidamenti di importo inferiore a euro 40.000,00 di cui
all’art. 36 del Codice dei Contratti pubblici, secondo cui le amministrazioni appaltanti possono procedere
“mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici”, laddove
la formulazione originaria parlava di “affidamento diretto adeguatamente motivato”: con il d.lgs. 19 aprile
2017, n. 56 (“Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”) il legislatore ha
eliminato il riferimento all’adeguata motivazione, prevedendo inoltre un affidamento non necessariamente
preceduto da un confronto competitivo tra aspiranti e rimesso a una diretta individuazione dell’affidatario
da parte della stazione appaltante.”
TAR Lazio Roma, Sez. IV, 14/2/2022, n. 1742
Modalità di qualificazione in caso di partecipazione in RTI
“1) per principio generale, ai fini della partecipazione alla gara e dell’esecuzione dei relativi lavori è sufficiente
che il concorrente sia qualificato nella categoria prevalente e per una classifica corrispondente all’importo
totale dei lavori. In caso di aggiudicazione, il concorrente potrà eseguire lavorazioni anche relative alle
categorie scorporabili, ancorché privo delle relative qualificazioni (art. 12, comma 2, lett. a) del DL
47/2014). In tale ipotesi, il ricorso al subappalto, ai fini dell’affidamento delle lavorazioni scorporabili come
di quelle riconducibili alla categoria prevalente, riveste un carattere meramente eventuale e facoltativo,
rispondendo a scelte discrezionali, organizzative ed economiche, dell’impresa concorrente;
2) la deroga riguarda l’ipotesi in cui le categorie indicate come scorporabili rientrino in determinate
tipologie di opere “specialistiche”, per le quali la normativa di riferimento richiede la c.d. “qualificazione
obbligatoria”. Tali opere non possono essere eseguite direttamente dall’aggiudicatario se privo della relativa
qualificazione, ma “le predette lavorazioni sono comunque subappaltabili ad imprese in possesso delle
relative qualificazioni” (cfr. art. 12, comma 2, lett. b) del DL 47/2014, convertito con legge 80/2014).”
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