Page 59 - MediAppalti, Anno XII - N. 1
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Pareri & Sentenze                                                                    Mediappalti







                 di gara, con chiarezza, le prestazioni principali e quelle secondarie ai sensi dell’art. 48, co. 2 del d.lgs n.
                 50/2016 (cfr. Cons. Stato sez V, 5 aprile 2019, n. 2243), non potendosi rimettere all’autonomia dei privati
                 la scelta delle prestazioni da svolgere, tenuto conto del differente regime relativo alla responsabilità che si
                 applica alle ATI verticali. Perché tale partecipazione possa ritenersi ammissibile, l’oggetto dell’appalto deve
                 dunque riguardare «prestazioni e tipologie di servizi effettivamente autonome e specifiche, differenziabili e
                 scorporabili, tanto da poter essere svolte da soggetti distinti, dotati di determinati requisiti di qualificazione,
                 idonei allo svolgimento di quelle particolari prestazioni che costituiscono secondo la stazione appaltante,
                 valore  secondario»  (Cons.  Stato,  21  gennaio  2019,  n.  519;  Tar  Lazio,  19  settembre  2019,  n.  11104).
                 In assenza di una esatta indicazione negli atti di gara di una attività principale ed una secondaria non
                 è possibile concorrere alla gara in RTI verticale ma solo orizzontale, dove tutti i componenti assumono
                 la responsabilità solidale nell’esecuzione di tutte le prestazioni oggetto della procedura (Cons. Stato, 22
                 ottobre 2018, n. 6032);”
































































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