Page 54 - MediAppalti, Anno XII - N. 1
P. 54
Mediappalti Pareri & Sentenze
Pareri & PARERI
Sentenze E SEN
TENZE
Consiglio di Stato, Sez. V, 28/2/2022, n. 1421
“presupposto logico del principio di rotazione è l’omogeneità del servizio posto a gara rispetto a quello
svolto dal soggetto nei cui confronti opera l’inibizione”
“... la giurisprudenza di questo Consiglio di Stato ha chiarito il significato e la portata di tale principio - che
trova affermazione all’art. 36, comma 1, d.lgs. n. 50 del 2016 - ponendo in risalto che “Il principio di rotazione
di cui all’art. 36, comma 1, del d. lgs. 18 aprile 2016, n. 50, costituisce necessario contrappeso alla notevole
discrezionalità riconosciuta all’amministrazione nel decidere gli operatori economici da invitare in caso di
procedura negoziata (Cons. Stato, V, 12 settembre 2019, n. 6160); esso ha infatti l’obiettivo di evitare la
formazione di rendite di posizione e persegue l’effettiva concorrenza, poiché consente la turnazione tra i
diversi operatori nella realizzazione del servizio, consentendo all’amministrazione di cambiare per ottenere
un miglior servizio (Cons. Stato, VI, 4 giugno 2019, n. 3755)” (Cons. Stato, V, 15 dicembre 2020, n. 8030;
cfr. anche Id., VI, 4 giugno 2019, n. 3755, in cui si pone in risalto la ratio del principio, volto a evitare “la
cristallizzazione di relazioni esclusive tra la stazione appaltante ed il precedente gestore ed ampliando le
possibilità concrete di aggiudicazione in capo agli altri concorrenti”; Id., V, 12 giugno 2019, n. 3943, per
cui il principio “è finalizzato a evitare il consolidamento di rendite di posizione in capo al gestore uscente”;
Id., V, 31 marzo 2020, n. 2182).
Presupposto della sua applicazione è che venga in rilievo un affidamento diretto o comunque ristretto,
atteso che “Deve ritenersi che l’applicazione del principio di rotazione degli inviti o degli affidamenti sia
limitata alle procedure negoziate” (Cons. Stato, V, 22 febbraio 2021, n. 1515; III, 25 aprile 2020, n. 2654;
V, 5 novembre 2019, n. 7539; nello stesso senso, cfr. anche le Linee Guida n. 4 dell’Anac, approvate con
delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016, da ultimo aggiornate con delibera n. 636 del 10 luglio 2019, spec.
par. 3.6).
In tale contesto, “indefettibile presupposto logico del principio di rotazione è l’omogeneità del servizio posto
a gara rispetto a quello svolto dal soggetto nei cui confronti opera l’inibizione (Cons. Stato, V, 5 marzo 2019,
n. 1524)” (Cons. Stato, n. 8030 del 2020, cit.); occorre, in particolare, che l’oggetto presenti continuità
fra i vari affidamenti in relazione alle prestazioni principali assegnate (cfr. Cons. Stato, V, 5 marzo 2019,
n. 1524, che pone l’accento sulla “identità (e continuità), nel corso del tempo, della prestazione principale
o comunque - nel caso in cui non sia possibile individuare una chiara prevalenza delle diverse prestazioni
dedotte in rapporto (tanto più se aventi contenuto tra loro non omogeneo) - che i successivi affidamenti
abbiano comunque ad oggetto, in tutto o parte, queste ultime”; Id., V, 17 marzo 2021, n. 2292).
Al contempo, il principio di rotazione degli affidamenti e degli inviti fa sì che l’affidamento o il reinvito al
contraente uscente abbiano carattere eccezionale e richiedano un onere motivazionale più stringente (inter
multis, cfr. Cons. Stato, n. 2182 del 2020, cit.; Linee Guida n. 4 dell’Anac, spec. par. 3.7).”
54