Page 54 - MediAppalti, Anno XII - N. 1
P. 54

Mediappalti                                                                    Pareri & Sentenze





                 Pareri &                     PARERI

                 Sentenze                       E SEN
                                                 TENZE


















                 Consiglio di Stato, Sez. V, 28/2/2022, n. 1421


                 “presupposto logico del principio di rotazione è l’omogeneità del servizio posto a gara rispetto a quello
                 svolto dal soggetto nei cui confronti opera l’inibizione”

                 “... la giurisprudenza di questo Consiglio di Stato ha chiarito il significato e la portata di tale principio - che
                 trova affermazione all’art. 36, comma 1, d.lgs. n. 50 del 2016 - ponendo in risalto che “Il principio di rotazione
                 di cui all’art. 36, comma 1, del d. lgs. 18 aprile 2016, n. 50, costituisce necessario contrappeso alla notevole
                 discrezionalità riconosciuta all’amministrazione nel decidere gli operatori economici da invitare in caso di
                 procedura negoziata (Cons. Stato, V, 12 settembre 2019, n. 6160); esso ha infatti l’obiettivo di evitare la
                 formazione di rendite di posizione e persegue l’effettiva concorrenza, poiché consente la turnazione tra i
                 diversi operatori nella realizzazione del servizio, consentendo all’amministrazione di cambiare per ottenere
                 un miglior servizio (Cons. Stato, VI, 4 giugno 2019, n. 3755)” (Cons. Stato, V, 15 dicembre 2020, n. 8030;
                 cfr. anche Id., VI, 4 giugno 2019, n. 3755, in cui si pone in risalto la ratio del principio, volto a evitare “la
                 cristallizzazione di relazioni esclusive tra la stazione appaltante ed il precedente gestore ed ampliando le
                 possibilità concrete di aggiudicazione in capo agli altri concorrenti”; Id., V, 12 giugno 2019, n. 3943, per
                 cui il principio “è finalizzato a evitare il consolidamento di rendite di posizione in capo al gestore uscente”;
                 Id., V, 31 marzo 2020, n. 2182).
                 Presupposto della sua applicazione è che venga in rilievo un affidamento diretto o comunque ristretto,
                 atteso che “Deve ritenersi che l’applicazione del principio di rotazione degli inviti o degli affidamenti sia
                 limitata alle procedure negoziate” (Cons. Stato, V, 22 febbraio 2021, n. 1515; III, 25 aprile 2020, n. 2654;
                 V, 5 novembre 2019, n. 7539; nello stesso senso, cfr. anche le Linee Guida n. 4 dell’Anac, approvate con
                 delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016, da ultimo aggiornate con delibera n. 636 del 10 luglio 2019, spec.
                 par. 3.6).
                 In tale contesto, “indefettibile presupposto logico del principio di rotazione è l’omogeneità del servizio posto
                 a gara rispetto a quello svolto dal soggetto nei cui confronti opera l’inibizione (Cons. Stato, V, 5 marzo 2019,
                 n. 1524)” (Cons. Stato, n. 8030 del 2020, cit.); occorre, in particolare, che l’oggetto presenti continuità
                 fra i vari affidamenti in relazione alle prestazioni principali assegnate (cfr. Cons. Stato, V, 5 marzo 2019,
                 n. 1524, che pone l’accento sulla “identità (e continuità), nel corso del tempo, della prestazione principale
                 o comunque - nel caso in cui non sia possibile individuare una chiara prevalenza delle diverse prestazioni
                 dedotte in rapporto (tanto più se aventi contenuto tra loro non omogeneo) - che i successivi affidamenti
                 abbiano comunque ad oggetto, in tutto o parte, queste ultime”; Id., V, 17 marzo 2021, n. 2292).
                 Al contempo, il principio di rotazione degli affidamenti e degli inviti fa sì che l’affidamento o il reinvito al
                 contraente uscente abbiano carattere eccezionale e richiedano un onere motivazionale più stringente (inter
                 multis, cfr. Cons. Stato, n. 2182 del 2020, cit.; Linee Guida n. 4 dell’Anac, spec. par. 3.7).”

                                                             54
   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59