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Pareri & Sentenze Mediappalti
TAR Lombardia, Sez. IV, 26/02/2022, n. 482
Principio di rotazione e avvalimento
“... il criterio di rotazione previsto dal legislatore, espressamente richiamato dalla stazione appaltante nella
lex specialis della gara (come riportato al punto 1 della trattazione in fatto), coerentemente con quanto
già previsto dall’art. 36 D. Lgs. 50/2016 per le procedure “sotto soglia”, si riferisce specificamente, ed
esclusivamente, agli inviti a partecipare alla procedura negoziata (l’art. 36, contemplando anche ipotesi
di affidamento diretto, lo estende per l’appunto agli affidamenti). In virtù di tale principio, dunque, gli
operatori, che abbiano partecipato a una precedente procedura di selezione avente ad oggetto un dato
servizio, non potranno essere invitati nella gara successiva, riguardante il medesimo servizio.
Non vi è invece alcun addentellato normativo che consenta di ritenere esclusa, per gli operatori
aggiudicatari di precedenti gare o partecipanti alle stesse, la possibilità di porre la propria capacità tecnica
e/o amministrativa a disposizione di una diversa ditta invitata alla nuova procedura, rivestendo così il ruolo
di ausiliari in un rapporto di avvalimento. In tale fattispecie, invero, il soggetto beneficiario dell’invito, e per
ipotesi dell’aggiudicazione, non coincide con l’ausiliaria, bensì con la ditta invitata.”
TAR Toscana, Sez. I, 25/02/2022, n. 228
“Il principio di immodificabilità del contratto non ha carattere assoluto”
“Il principio di immodificabilità del contratto non ha carattere assoluto.
Corte di Giustizia UE, sez. VIII, nella sentenza del 7 settembre 2016, in C. 549-14, ha chiarito che il principio
di parità di trattamento e l’obbligo di trasparenza che ne derivano ostano a che, dopo l’aggiudicazione di
un appalto pubblico, l’amministrazione aggiudicatrice e l’aggiudicatario apportino alle disposizioni di tale
appalto modifiche tali che tali disposizioni presentino caratteristiche sostanzialmente diverse da quelle
dell’appalto iniziale.
Ciò avviene, ha stabilito la Corte, solo quando le modifiche previste hanno l’effetto: a) di estendere l’appalto,
in modo considerevole, ad elementi non previsti; b) di alterare l’equilibrio economico contrattuale in favore
dell’aggiudicatario; c) di rimettere in discussione l’aggiudicazione dell’appalto, nel senso che, «se esse
fossero state previste nei documenti disciplinanti la procedura di aggiudicazione originaria, sarebbe stata
accolta un’altra offerta oppure avrebbero potuto essere ammessi offerenti diversi.
I principi affermato dalla Corte di Giustizia hanno trovato attuazione nelle direttive e poi nella disciplina
interna prevista dal codice dei contratti pubblici il quale, in particolare, all’art. 106 ha fra l’altro esemplificato
quelle che sono le modifiche sostanziali incompatibili con la trasparenza e la par condicio e ammesso in
via generale quelle modifiche il cui valore resti al di sotto del 10% salvo che alterino la natura complessiva
del contratto.”
Consiglio di Stato, Sez. VI, 24/2/2022, n. 1308
Ambito di applicazione del soccorso istruttorio
“… il legislatore ha inteso superare tale impostazione, ampliando l’ambito applicativo dell’istituto e
superando quelle concezioni rigidamente formalistiche e burocratiche del diritto amministrativo che
continuavano ad incentivare il contenzioso (ridotto ad una sorta di ‘caccia all’errore’ nel confezionamento
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