Page 55 - MediAppalti, Anno XII - N. 1
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Pareri & Sentenze                                                                    Mediappalti







                 TAR Lombardia, Sez. IV, 26/02/2022, n. 482

                 Principio di rotazione e avvalimento


                 “... il criterio di rotazione previsto dal legislatore, espressamente richiamato dalla stazione appaltante nella
                 lex specialis della gara (come riportato al punto 1 della trattazione in fatto), coerentemente con quanto
                 già previsto dall’art. 36 D. Lgs. 50/2016 per le procedure “sotto soglia”, si riferisce specificamente, ed
                 esclusivamente, agli inviti a partecipare alla procedura negoziata (l’art. 36, contemplando anche ipotesi
                 di affidamento diretto, lo estende per l’appunto agli affidamenti). In virtù di tale principio, dunque, gli
                 operatori, che abbiano partecipato a una precedente procedura di selezione avente ad oggetto un dato
                 servizio, non potranno essere invitati nella gara successiva, riguardante il medesimo servizio.
                 Non vi è invece alcun addentellato  normativo che  consenta  di ritenere  esclusa,  per  gli  operatori
                 aggiudicatari di precedenti gare o partecipanti alle stesse, la possibilità di porre la propria capacità tecnica
                 e/o amministrativa a disposizione di una diversa ditta invitata alla nuova procedura, rivestendo così il ruolo
                 di ausiliari in un rapporto di avvalimento. In tale fattispecie, invero, il soggetto beneficiario dell’invito, e per
                 ipotesi dell’aggiudicazione, non coincide con l’ausiliaria, bensì con la ditta invitata.”





                 TAR Toscana, Sez. I, 25/02/2022, n. 228

                 “Il principio di immodificabilità del contratto non ha carattere assoluto”

                 “Il principio di immodificabilità del contratto non ha carattere assoluto.
                 Corte di Giustizia UE, sez. VIII, nella sentenza del 7 settembre 2016, in C. 549-14, ha chiarito che il principio
                 di parità di trattamento e l’obbligo di trasparenza che ne derivano ostano a che, dopo l’aggiudicazione di
                 un appalto pubblico, l’amministrazione aggiudicatrice e l’aggiudicatario apportino alle disposizioni di tale
                 appalto  modifiche  tali  che  tali  disposizioni  presentino  caratteristiche  sostanzialmente  diverse  da  quelle
                 dell’appalto iniziale.
                 Ciò avviene, ha stabilito la Corte, solo quando le modifiche previste hanno l’effetto: a) di estendere l’appalto,
                 in modo considerevole, ad elementi non previsti; b) di alterare l’equilibrio economico contrattuale in favore
                 dell’aggiudicatario;  c)  di rimettere  in discussione  l’aggiudicazione  dell’appalto,  nel  senso  che,  «se  esse
                 fossero state previste nei documenti disciplinanti la procedura di aggiudicazione originaria, sarebbe stata
                 accolta un’altra offerta oppure avrebbero potuto essere ammessi offerenti diversi.
                 I principi affermato dalla Corte di Giustizia hanno trovato attuazione nelle direttive e poi nella disciplina
                 interna prevista dal codice dei contratti pubblici il quale, in particolare, all’art. 106 ha fra l’altro esemplificato
                 quelle che sono le modifiche sostanziali incompatibili con la trasparenza e la par condicio e ammesso in
                 via generale quelle modifiche il cui valore resti al di sotto del 10% salvo che alterino la natura complessiva
                 del contratto.”





                 Consiglio di Stato, Sez. VI, 24/2/2022, n. 1308

                 Ambito di applicazione del soccorso istruttorio

                 “… il legislatore  ha  inteso  superare  tale  impostazione,  ampliando  l’ambito  applicativo  dell’istituto e
                 superando  quelle  concezioni  rigidamente  formalistiche  e  burocratiche  del  diritto  amministrativo  che
                 continuavano ad incentivare il contenzioso (ridotto ad una sorta di ‘caccia all’errore’ nel confezionamento

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