Page 51 - MediAppalti, Anno XII - N. 1
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Il Punto                                                                             Mediappalti







                     1. Irregolarità contributiva, sanzioni e   previdenziale,  riservata  agli enti previdenziali
                        interessi                               (Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria n. 8/2012;
                                                                Consiglio di Stato,  Sez.  V,  n.  2682/2013)”  (TAR
                 Una prima questione è stata chiarita dalla recente   Campania, Sez. I, 9 gennaio 2020, n. 114).
                 sentenza del Tar Campania, Napoli, n. 775/2022
                 in cui si è analizzata la posizione dell’appaltatore   Insiste  pertanto,  come  noto,  un  vincolo  per  la
                 diretta  ad  affrancarsi  dalle  conseguenze  della   stazione appaltante  (e per  il  RUP) di attenersi
                 rilevata  irregolarità  evidenziando che  il  proprio   alle  risultanze  delle  certificazioni  rilasciate  dagli
                 debito    doveva     essere                                     enti preposti allo scopo di
                 considerato al netto di sanzioni                                ridurre  i possibili  arbitri nelle
                 e  interessi.  In  questo  modo,   È sufficiente pertanto       verifiche  delle  amministrazioni
                 riteneva,  la propria  violazione   ad integrare la gravità     aggiudicatrici.
                 non  avrebbe  potuto  essere   della sanzione espulsiva         Non    può    sfuggire   la
                 considerata  come  grave  ai      di cui all’art. 80 co. 4      considerazione  che  se  la
                 sensi  di  quanto  specificano  i                               valutazione  sulla  gravità  della
                 richiami normativi.             del codice dei contratti        irregolarità  venisse  rimessa
                 Il giudice non  viene  persuaso     che l’ammontare             alla   stazione   appaltante
                 da  tali  riflessioni  affermando,   “complessivo” di           le   decisioni  in  materia
                 evidentemente,  che  il debito    una o più cartelle di         varierebbero  pericolosamente
                 deve essere  considerato  al    pagamento non pagate            senza certezza per gli operatori
                 lordo  e  quindi  comprensivo  di   raggiunga l’importo di      economici.
                 sanzioni e interessi.                  euro 5.000.
                                                                                 Sulla questione centrale, ovvero
                 Più nel  dettaglio il giudice,                                  se  il  debito  “contributivo”
                 immediatamente    rammenta                                      debba  o  meno  considerarsi
                 che  secondo  la  giurisprudenza,  a  fronte  di  una   come comprensivo di sanzione e interessi il giudice
                 certificazione  rilasciata  dall’Agenzia  delle  Entrate   non ha, ovviamente, dubbi.
                 che attesti l’irregolarità contributiva del concorrente
                 ai sensi dell’art. 80, co. 4, del codice, l’esclusione   A  tal  proposito,  infatti,  in  sentenza  si  legge  che
                 costituisce  un  atto  dovuto.  Il  RUP  quindi,  quale   l’interpretazione  patrocinata  dalla  ricorrente  non
                 dominus  del  procedimento  afferente  le  verifiche   persuade nemmeno nel merito ed infatti, rileva in
                 sui requisiti - compito che può anche delegare ad   contrario il Collegio che l’art. 80, co. 4, del d.lgs.
                 un  seggio di gara,  responsabile  di procedimento   n. 50/2016 dispone sul punto che “Costituiscono
                 ad  hoc  o  alla  stessa  commissione  purché  faccia   gravi  violazioni quelle  che  comportano  un
                 proprie  le  conclusioni e  adotti il provvedimento   omesso  pagamento  di imposte  e  tasse  superiore
                 relativo.                                      all’importo di cui all’articolo 48-bis, commi 1  e
                                                                2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica
                 Il Consiglio di Stato, ma la stessa sezione campana   29 settembre 1973, n. 602”, sennonché l’art. 48-
                 e  l’orientamento  consolidato  affermano  che  “le   bis co. 1 fissa tale soglia di grave inadempimento
                 certificazioni  relative  alla  regolarità  contributiva   ad  euro  5.000  avendo  cura  di precisare  che  tale
                 e  tributaria  delle imprese  partecipanti,  emanate   importo deriva dall’omesso “versamento derivante
                 dagli  organi  preposti  si  impongono  alle  stazioni   dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per
                 appaltanti  che non  possono  in alcun  modo   un ammontare complessivo” al predetto importo.
                 sindacarne  il contenuto,  non  residuando  alle
                 stesse alcun potere valutativo sul contenuto o sui   È sufficiente pertanto ad integrare la gravità della
                 presupposti di tali certificazioni; spetta, infatti, in   sanzione espulsiva di cui all’art. 80 co. 4 del codice
                 via  esclusiva  all’Agenzia  delle  Entrate  il compito   dei contratti che l’ammontare “complessivo” di una
                 di  dare  un  giudizio  sulla  regolarità  fiscale  dei   o più cartelle di pagamento non pagate raggiunga
                 partecipanti  a  gara  pubblica,  non  disponendo  la   l’importo di euro 5.000, come del resto conferma
                 stazione  appaltante  di  alcun  potere  di autonomo   espressamente  l’art.  3,  co.  3,  del Decreto  del
                 apprezzamento del contenuto delle certificazioni di   ministero dell’economia e delle finanze 18 gennaio
                 regolarità  tributaria,  ciò al  pari  della valutazione   2008, n. 40 “Modalità di attuazione dell’art. 48-bis
                 circa  la gravità  o meno  della infrazione    del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602” a mente del

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