Page 51 - MediAppalti, Anno XII - N. 1
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Il Punto Mediappalti
1. Irregolarità contributiva, sanzioni e previdenziale, riservata agli enti previdenziali
interessi (Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria n. 8/2012;
Consiglio di Stato, Sez. V, n. 2682/2013)” (TAR
Una prima questione è stata chiarita dalla recente Campania, Sez. I, 9 gennaio 2020, n. 114).
sentenza del Tar Campania, Napoli, n. 775/2022
in cui si è analizzata la posizione dell’appaltatore Insiste pertanto, come noto, un vincolo per la
diretta ad affrancarsi dalle conseguenze della stazione appaltante (e per il RUP) di attenersi
rilevata irregolarità evidenziando che il proprio alle risultanze delle certificazioni rilasciate dagli
debito doveva essere enti preposti allo scopo di
considerato al netto di sanzioni ridurre i possibili arbitri nelle
e interessi. In questo modo, È sufficiente pertanto verifiche delle amministrazioni
riteneva, la propria violazione ad integrare la gravità aggiudicatrici.
non avrebbe potuto essere della sanzione espulsiva Non può sfuggire la
considerata come grave ai di cui all’art. 80 co. 4 considerazione che se la
sensi di quanto specificano i valutazione sulla gravità della
richiami normativi. del codice dei contratti irregolarità venisse rimessa
Il giudice non viene persuaso che l’ammontare alla stazione appaltante
da tali riflessioni affermando, “complessivo” di le decisioni in materia
evidentemente, che il debito una o più cartelle di varierebbero pericolosamente
deve essere considerato al pagamento non pagate senza certezza per gli operatori
lordo e quindi comprensivo di raggiunga l’importo di economici.
sanzioni e interessi. euro 5.000.
Sulla questione centrale, ovvero
Più nel dettaglio il giudice, se il debito “contributivo”
immediatamente rammenta debba o meno considerarsi
che secondo la giurisprudenza, a fronte di una come comprensivo di sanzione e interessi il giudice
certificazione rilasciata dall’Agenzia delle Entrate non ha, ovviamente, dubbi.
che attesti l’irregolarità contributiva del concorrente
ai sensi dell’art. 80, co. 4, del codice, l’esclusione A tal proposito, infatti, in sentenza si legge che
costituisce un atto dovuto. Il RUP quindi, quale l’interpretazione patrocinata dalla ricorrente non
dominus del procedimento afferente le verifiche persuade nemmeno nel merito ed infatti, rileva in
sui requisiti - compito che può anche delegare ad contrario il Collegio che l’art. 80, co. 4, del d.lgs.
un seggio di gara, responsabile di procedimento n. 50/2016 dispone sul punto che “Costituiscono
ad hoc o alla stessa commissione purché faccia gravi violazioni quelle che comportano un
proprie le conclusioni e adotti il provvedimento omesso pagamento di imposte e tasse superiore
relativo. all’importo di cui all’articolo 48-bis, commi 1 e
2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica
Il Consiglio di Stato, ma la stessa sezione campana 29 settembre 1973, n. 602”, sennonché l’art. 48-
e l’orientamento consolidato affermano che “le bis co. 1 fissa tale soglia di grave inadempimento
certificazioni relative alla regolarità contributiva ad euro 5.000 avendo cura di precisare che tale
e tributaria delle imprese partecipanti, emanate importo deriva dall’omesso “versamento derivante
dagli organi preposti si impongono alle stazioni dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per
appaltanti che non possono in alcun modo un ammontare complessivo” al predetto importo.
sindacarne il contenuto, non residuando alle
stesse alcun potere valutativo sul contenuto o sui È sufficiente pertanto ad integrare la gravità della
presupposti di tali certificazioni; spetta, infatti, in sanzione espulsiva di cui all’art. 80 co. 4 del codice
via esclusiva all’Agenzia delle Entrate il compito dei contratti che l’ammontare “complessivo” di una
di dare un giudizio sulla regolarità fiscale dei o più cartelle di pagamento non pagate raggiunga
partecipanti a gara pubblica, non disponendo la l’importo di euro 5.000, come del resto conferma
stazione appaltante di alcun potere di autonomo espressamente l’art. 3, co. 3, del Decreto del
apprezzamento del contenuto delle certificazioni di ministero dell’economia e delle finanze 18 gennaio
regolarità tributaria, ciò al pari della valutazione 2008, n. 40 “Modalità di attuazione dell’art. 48-bis
circa la gravità o meno della infrazione del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602” a mente del
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