Page 47 - MediAppalti, Anno XII - N. 1
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Il Punto                                                                             Mediappalti







                 l’effettiva  sussistenza  di  un  segreto  industriale  o   indicazione oggetto di esplicita dichiarazione resa
                 commerciale  meritevole  di salvaguardia»  (TAR   in sede di offerta, come si desume:
                 Lazio,  Roma,  Sez.  III,  sentenza  22  settembre   - sul piano letterale, dai riferimenti effettuati alle
                 2021, n. 9878).                                                 “informazioni  fornite  dagli
                                                                                 offerenti  nell’ambito  delle
                 Il legislatore,  pertanto,  se  ha   Sul concorrente grava      offerte”,  e dalla dichiarazione,
                 inteso escludere  dal raggio       l’onere di allegare          anch’essa resa dall’ “offerente”,
                 di azionabilità del diritto di       all’offerta una            in ordine al dato che le stesse
                 ostensione  la  documentazione   «motivata e comprovata         costituiscono segreto tecnico o
                 suscettibile di rivelare il know-                               commerciale;
                 how industriale e commerciale     dichiarazione» circa          - sul piano della ragionevolezza
                 contenuto  nelle  offerte  delle   l’effettiva sussistenza di   interpretativa, dal fatto che tale
                 imprese  partecipanti,  così  da   un segreto industriale o     indicazione non può  costituire
                 evitare che operatori economici   commerciale meritevole        un  impedimento  frapposto  ex
                 in diretta  concorrenza  tra  loro   di salvaguardia            post dall’aggiudicatario, a tutela
                 possano  utilizzare  l’accesso                                  della  posizione  conseguita,
                 non  già  per  prendere  visione                                nei confronti  dell’esercizio del
                 della stessa  allorché utile a                                  diritto alla tutela giurisdizionale
                 coltivare la legittima aspettativa al conseguimento   da parte degli altri concorrenti» (TAR Lombardia,
                 dell’appalto,  quanto  piuttosto  per  giovarsi  delle   Milano, Sez. III, sentenza 29 giugno 2016 n. 1294
                 specifiche  conoscenze  possedute  da  altri  al  fine   - non appellata).
                 di conseguire un indebito vantaggio commerciale
                 all’interno del mercato, in pari tempo, tuttavia, ha   Potrà quindi essere la stessa stazione appaltante
                 subordinato  il  funzionamento                                  investita  della  richiesta  a
                 dell’indicata causa di esclusione                               limitare,    legittimamente,
                 all’adempimento,  da  parte      La stazione appaltante         l’ostensione   delle   offerte
                 dell’impresa  cui  si  riferiscono    ha l’onere di             tecniche  alle  sole   parti
                 i documenti,  dello  specifico    rappresentare quali           “ostensibili”,  previo  giudizio
                 onere   di   fornire   motivata    sono le specifiche           che  essa  dovrà  espletare,  con
                 dichiarazione  comprovante        ragioni di tutela del         l’onere  di  rappresentare  quali
                 che   effettivamente   siano     segreto industriale e          sono  le  specifiche  ragioni  di
                 in   questione   informazioni                                   tutela del segreto industriale e
                 integranti segreti tecnici o    commerciale custoditi           commerciale custoditi negli atti
                 commerciali   (cfr.   Consiglio   negli atti di gara su         di gara su precisi dati tecnici.
                 Giustizia     Amministrativa       precisi dati tecnici
                 Regione  Sicilia,  23  settembre                                Nel caso  in cui la  stazione
                 2016 n. 324).                                                   appaltante  limiti  l’accesso,
                                                                non  comunicando  le  informazioni  riservate  di  un
                 In  sede  di valutazione dell’istanza di accesso   operatore  economico  ad  uno  dei  concorrenti,  la
                 compete, infatti, alla stazione appaltante in primo   stazione  appaltante  è  infatti  tenuta  a  sua  volta
                 luogo  la  verifica  dell’inerenza  del  documento   rispettare l’obbligo di motivazione di detto diniego
                 richiesto alla posizione soggettiva del richiedente   (cfr. Corte di Giustizia UE, sentenza 7 settembre
                 e agli scopi che questi intende perseguire tramite   2021, in C-927/19).
                 l’accesso.  Alla  luce  di  detta  verifica  la  stazione
                 appaltante dovrà assumere la decisione sull’istanza   Circa il  diritto  all’esercizio  del c.d.  “accesso
                 di accesso  sulla base  della dichiarazione resa  in   difensivo”, l’istante deve provare nella richiesta
                 precedenza dall’offerente, in ordine alla sussistenza   l’eventuale nesso di strumentalità esistente tra la
                 di segreti tecnici o commerciali.              documentazione oggetto dell’istanza di accesso e
                                                                le censure da formulare in giudizio.
                 Sul punto rileva infatti che «La tutela del segreto   In  sostanza,  la  documentazione richiesta  dal
                 tecnico o commerciale non può essere, a sua volta,   concorrente deve essere concretamente necessaria
                 opposta per la prima volta in sede di opposizione   alle  esigenze  difensive  in  giudizio  (cfr.  §4  che
                 all’istanza di accesso,  dovendo  essere  tale   segue).

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