Page 17 - MediAppalti, Anno XII - N. 1
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Sotto la lente Mediappalti
distingue la fattispecie in esame dalle concessioni professionale e il know-how acquisito da chi ha
vere e proprie: “Se i criteri dettati dall’art. già svolto attività di gestione di beni analoghi (e,
12 della direttiva 2006/123 non impongono quindi, anche del concessionario uscente, ma a
il rispetto del principio di rotazione (dettati in parità di condizioni con gli altri), anche tenendo
relazione al diverso settore dei contratti pubblici conto della capacità di interazione del progetto
disciplinati dalle direttive del 2014, le nn. 23, 24 con il complessivo sistema turistico-ricettivo
e 25),nondimeno, nel conferimento o nel rinnovo del territorio locale; anche tale valorizzazione,
delle concessioni, andrebbero evitate ipotesi di peraltro, non potrà tradursi in una sorta di
preferenza “automatica” per i gestori uscenti, sostanziale preclusione all’accesso al settore di
in quanto idonei a tradursi in un’asimmetria a nuovi operatori.”.
favore dei soggetti che già operano sul mercato
(circostanza che potrebbe verificarsi anche E ancora, l’Adunanza Plenaria si spinge sino a
nell’ipotesi in cui le regole di gara consentano di mutuare concetti in tutto simili a quelli applicabili
tenere in considerazione gli investimenti effettuati alle vere e proprie concessioni: “Ulteriori
senza considerare il parametro di efficienza quale elementi di valutazione dell’offerta potranno
presupposto di apprezzabilità dei medesimi).”. riguardare gli standard qualitativi dei servizi (da
incrementare rispetto ad eventuali minimi previsti)
Quindi, le “gare” saranno espletate non per e sostenibilità sociale e ambientale del piano
l’assegnazione di un appalto o di una concessione degli investimenti, in relazione alla tipologia della
– intesi in senso proprio e così regolate dal Codice concessione da gestire. La durata delle concessioni
dei Contratti pubblici – bensì per “l’attribuzione di dovrebbe essere limitata e giustificata sulla base
un diritto”, ovvero “di un beneficio”, quello di poter di valutazioni tecniche, economiche e finanziarie,
utilizzare a fini imprenditoriali il suolo demaniale. al fine di evitare la preclusione dell’accesso
al mercato. Al riguardo, sarebbe opportuna
Si tratta, quindi, di una “tipologia di gare” tutta da l’introduzione a livello normativo di un limite alla
creare, non essendo regolate da una norma tipica durata delle concessioni, che dovrà essere poi
– ed anzi sfuggendo all’applicazione delle “direttive in concreto determinata (nell’ambito del tetto
del 2014, le nn. 23, 24 e 25”, regolanti “il settore normativo) dall’amministrazione aggiudicatrice nel
dei contratti pubblici.”. bando di gara in funzione dei servizi richiesti al
concessionario. La durata andrebbe commisurata
A questo punto, dopo aver escluso l’obbligo del al valore della concessione e alla sua complessità
principio di rotazione, le due decisioni elencano organizzativa e non dovrebbe eccedere il periodo
alcuni punti di interesse sui quali il legislatore di tempo ragionevolmente necessario al recupero
potrebbe concentrare le sue riflessioni de jure degli investimenti, insieme ad una remunerazione
condendo, per formulare i criteri di assegnazione del capitale investito o, per converso, laddove
delle concessioni balneari. ciò determini una durata eccessiva, si potrà
prevedere una scadenza anticipata ponendo a
Infatti: “La scelta di criteri di selezione proporzionati, base d’asta il valore, al momento della gara, degli
non discriminatori ed equi è, infatti, essenziale investimenti già effettuati dal concessionario.
per garantire agli operatori economici l’effettivo È inoltre auspicabile che le amministrazioni
accesso alle opportunità economiche offerte concedenti sfruttino appieno il reale valore del
dalle concessioni. A tal fine i criteri di selezione bene demaniale oggetto di concessione. In tal
dovrebbero dunque riguardare la capacità tecnica, senso, sarebbe opportuno che anche la misura dei
professionale, finanziaria ed economica degli canoni concessori formi oggetto della procedura
operatori, essere collegati all’oggetto del contratto competitiva per la selezione dei concessionari,
e figurare nei documenti di gara.“. in modo tale che, all’esito, essa rifletta il reale
valore economico e turistico del bene oggetto di
Non si esclude una forma di valorizzazione affidamento.”.
del territorio, anzi espressamente si afferma:
“nell’ambito della valutazione della capacità Questi importanti passaggi sottolineano l’esigenza
tecnica e professionale potranno, tuttavia, essere di integrazione dei concessionari con gli altri servizi
individuati criteri che, nel rispetto della par condicio, turistici e, più in generale, con le infrastrutture
consentano anche di valorizzare l’esperienza già presenti nel territorio – che in qualche modo
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