Page 14 - MediAppalti, Anno XII - N. 1
P. 14
Mediappalti Sotto la lente
1. Le “sentenze gemelle” dell’Adunanza ricreative già in essere continuano ad essere efficaci
Plenaria e le conseguenti le sino al 31 dicembre 2023, fermo restando che,
problematiche di stabilità delle oltre tale data, anche in assenza di una disciplina
concessioni balneari legislativa, esse cesseranno di produrre effetti,
nonostante qualsiasi eventuale ulteriore proroga
Per poter meglio valutare le opportunità offerte dal legislativa che dovesse nel frattempo intervenire,
“modello S.T.U.”, è d’uopo premettere qualche breve la quale andrebbe considerata senza effetto
inciso sulle due decisioni dell’Adunanza Plenaria, perché in contrasto con le norme dell’ordinamento
volte soprattutto ad enucleare i limiti riscontrati dal dell’U.E.” (così Ad. Plen. n. 18/2021, ma principi
Collegio rispetto all’attuale assetto normativo, tale del tutto analoghi sono enunciati anche dalla
da farne conseguire i tre principi di diritto (ormai decisione n. 17/2021).
ben noti): “1. Le norme legislative nazionali che
hanno disposto (e che in futuro dovessero ancora In buona sintesi (e giacché sulle due decisioni il
disporre) la proroga automatica delle concessioni dibattito è stato lungo e non é ancora sopito),
demaniali marittime per finalità turistico-ricreative l’Adunanza Plenaria ha certificato la incompatibilità
– compresa la moratoria introdotta in correlazione dell’attuale quadro normativo (incluso
con l’emergenza epidemiologica da Covid-19 l’adeguamento conseguente all’emergenza Covid)
dall’art. 182, comma 2, d.l. n. 34/2020, convertito con la “Direttiva Bolkestein” (precisamente,
in legge n. 77/2020 – sono in contrasto con il con l’art. 12, ma di riflesso anche con l’art. 49
diritto eurounitario, segnatamente con l’art. 49 T.F.U.E., dal quale la Direttiva Bolkestein prende
TFUE e con l’art. 12 della direttiva 2006/123/CE. le mosse) che, negando legittimità alle proroghe
Tali norme, pertanto, non devono essere applicate automatiche ed al “diritto di prelazione” per il
né dai giudici né dalla pubblica amministrazione. 2. gestore uscente, postula, invece, l’obbligo di gara
Ancorché siano intervenuti atti di proroga rilasciati per l’assegnazione delle concessioni balneari a
dalla P.A. (e anche nei casi in cui tali siano stati scopo turistico-ricreativo - ovviamente, a pari
rilasciati in seguito a un giudicato favorevole o condizioni con gli altri Paesi europei -.
abbiamo comunque formato oggetto di un giudicato
favorevole) deve escludersi la sussistenza di un Tale statuizione, però, non è di per sé una novità:
diritto alla prosecuzione del rapporto in capo gli ricorda, infatti, l’Adunanza Plenaria che la Corte
attuali concessionari. Non vengono al riguardo in di Giustizia UE si era già pronunciata sul punto
rilievo i poteri di autotutela decisoria della P.A. in con la sentenza “Promoimpresa”. Si legge: “La
quanto l’effetto di cui si discute è direttamente questione è stata già in gran parte scandagliata
disposto dalla legge, che ha nella sostanza legificato dalla Corte di giustizia U.E., con la sentenza 14
i provvedimenti di concessione prorogandone i luglio 2016, in cause riunite C-458/14 eC-67/15,
termini di durata. La non applicazione della legge “Promoimpresa”, la quale ha affermato, in sintesi,
implica, quindi, che gli effetti da essa prodotti i seguenti principi: a) l’articolo 12, paragrafi1
sulle concessioni già rilasciate debbano parimenti e 2, della direttiva 2006/123/CE del Parlamento
ritenersi tamquam non esset, senza che rilevi la europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006,
presenza o meno di un atto dichiarativo dell’effetto relativa ai servizi nel mercato interno, deve essere
legale di proroga adottato dalla P.A. o l’esistenza interpretato nel senso che essa osta a una misura
di un giudicato. Venendo in rilievo un rapporto nazionale, come quella di cui ai procedimenti
di durata, infatti, anche il giudicato è comunque principali, che prevede la proroga automatica
esposto all’incidenza delle sopravvenienze e delle autorizzazioni demaniali marittime e
non attribuisce un diritto alla continuazione lacuali in essere per attività turistico-ricreative,
del rapporto. 3. Al fine di evitare il significativo in assenza di qualsiasi procedura di selezione
impatto socio-economico che deriverebbe da una tra i potenziali candidati; 2) l’articolo 49 TFUE
decadenza immediata e generalizzata di tutte le deve essere interpretato nel senso che osta a
concessioni in essere, di tener conto dei tempi una normativa nazionale, come quella di cui ai
tecnici perché le amministrazioni predispongano le procedimenti principali, che consente una proroga
procedura di gara richieste e, altresì, nell’auspicio automatica delle concessioni demaniali pubbliche
che il legislatore intervenga a riordinare la materia in essere per attività turistico-ricreative, nei limiti
in conformità ai principi di derivazione europea, in cui tali concessioni presentano un interesse
le concessioni demaniali per finalità turistico- transfrontaliero certo.”
14