Page 14 - MediAppalti, Anno XII - N. 1
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Mediappalti                                                                        Sotto la lente






                    1.  Le “sentenze gemelle” dell’Adunanza     ricreative già in essere continuano ad essere efficaci
                        Plenaria   e   le   conseguenti   le    sino al 31  dicembre  2023,  fermo  restando  che,
                        problematiche   di   stabilità  delle   oltre tale data, anche in assenza di una disciplina
                        concessioni balneari                    legislativa,  esse  cesseranno  di produrre  effetti,
                                                                nonostante  qualsiasi  eventuale  ulteriore  proroga
                 Per poter meglio valutare le opportunità offerte dal   legislativa che dovesse nel frattempo intervenire,
                 “modello S.T.U.”, è d’uopo premettere qualche breve   la  quale  andrebbe  considerata  senza  effetto
                 inciso sulle due decisioni  dell’Adunanza  Plenaria,   perché in contrasto con le norme dell’ordinamento
                 volte soprattutto ad enucleare i limiti riscontrati dal   dell’U.E.” (così Ad. Plen. n. 18/2021, ma principi
                 Collegio rispetto all’attuale assetto normativo, tale   del  tutto  analoghi  sono  enunciati  anche  dalla
                 da farne conseguire i tre principi di diritto (ormai   decisione n. 17/2021).
                 ben  noti): “1.  Le  norme  legislative  nazionali  che
                 hanno disposto (e che in futuro dovessero ancora   In  buona  sintesi (e  giacché  sulle due  decisioni il
                 disporre) la proroga automatica delle concessioni   dibattito è stato  lungo e  non é ancora  sopito),
                 demaniali marittime per finalità turistico-ricreative   l’Adunanza Plenaria ha certificato la incompatibilità
                 – compresa la moratoria introdotta in correlazione   dell’attuale   quadro   normativo   (incluso
                 con  l’emergenza  epidemiologica da  Covid-19   l’adeguamento conseguente all’emergenza Covid)
                 dall’art. 182, comma 2, d.l. n. 34/2020, convertito   con  la  “Direttiva  Bolkestein”  (precisamente,
                 in legge  n.  77/2020  –  sono  in contrasto  con  il   con  l’art.  12,  ma  di  riflesso  anche  con  l’art.  49
                 diritto  eurounitario,  segnatamente  con l’art.  49   T.F.U.E.,  dal  quale  la  Direttiva  Bolkestein  prende
                 TFUE e con l’art. 12 della direttiva 2006/123/CE.   le mosse) che, negando legittimità alle proroghe
                 Tali norme, pertanto, non devono essere applicate   automatiche  ed  al  “diritto  di  prelazione”  per  il
                 né dai giudici né dalla pubblica amministrazione. 2.   gestore uscente, postula, invece, l’obbligo di gara
                 Ancorché siano intervenuti atti di proroga rilasciati   per  l’assegnazione  delle concessioni  balneari  a
                 dalla P.A. (e anche nei casi in cui tali siano stati   scopo  turistico-ricreativo    -  ovviamente,  a  pari
                 rilasciati  in seguito a  un giudicato favorevole  o   condizioni con gli altri Paesi europei -.
                 abbiamo comunque formato oggetto di un giudicato
                 favorevole)  deve  escludersi  la  sussistenza  di un   Tale statuizione, però, non è di per sé una novità:
                 diritto alla  prosecuzione  del  rapporto  in  capo  gli   ricorda,  infatti,  l’Adunanza  Plenaria  che  la  Corte
                 attuali concessionari. Non vengono al riguardo in   di  Giustizia UE  si  era  già  pronunciata  sul  punto
                 rilievo i poteri di autotutela decisoria della P.A. in   con  la  sentenza  “Promoimpresa”.  Si  legge:  “La
                 quanto  l’effetto  di cui  si discute  è  direttamente   questione  è stata  già  in gran parte  scandagliata
                 disposto dalla legge, che ha nella sostanza legificato   dalla Corte  di giustizia U.E.,  con  la sentenza  14
                 i provvedimenti di concessione  prorogandone  i   luglio 2016, in cause riunite C-458/14 eC-67/15,
                 termini di durata. La non applicazione della legge   “Promoimpresa”, la quale ha affermato, in sintesi,
                 implica, quindi, che  gli effetti  da  essa  prodotti   i  seguenti  principi:  a)  l’articolo  12,  paragrafi1
                 sulle concessioni già rilasciate debbano parimenti   e 2, della direttiva 2006/123/CE  del Parlamento
                 ritenersi  tamquam  non  esset,  senza  che  rilevi la   europeo  e del Consiglio, del 12  dicembre 2006,
                 presenza o meno di un atto dichiarativo dell’effetto   relativa ai servizi nel mercato interno, deve essere
                 legale di proroga adottato dalla P.A. o l’esistenza   interpretato nel senso che essa osta a una misura
                 di  un  giudicato.  Venendo  in  rilievo  un  rapporto   nazionale,  come  quella di cui ai procedimenti
                 di durata,  infatti, anche  il  giudicato  è comunque   principali, che  prevede  la  proroga  automatica
                 esposto  all’incidenza delle sopravvenienze  e   delle  autorizzazioni  demaniali  marittime  e
                 non  attribuisce un  diritto  alla continuazione   lacuali in essere  per  attività  turistico-ricreative,
                 del  rapporto.  3.  Al  fine  di  evitare  il  significativo   in  assenza  di qualsiasi  procedura  di selezione
                 impatto socio-economico che deriverebbe da una   tra  i potenziali candidati;  2)  l’articolo  49  TFUE
                 decadenza  immediata  e  generalizzata  di  tutte  le   deve  essere  interpretato  nel  senso  che  osta  a
                 concessioni  in  essere,  di  tener  conto  dei  tempi   una  normativa nazionale,  come  quella di cui ai
                 tecnici perché le amministrazioni predispongano le   procedimenti principali, che consente una proroga
                 procedura di gara richieste e, altresì, nell’auspicio   automatica  delle concessioni demaniali pubbliche
                 che il legislatore intervenga a riordinare la materia   in essere per attività turistico-ricreative, nei limiti
                 in conformità ai principi di derivazione  europea,   in cui tali concessioni presentano  un  interesse
                 le  concessioni  demaniali  per  finalità  turistico-  transfrontaliero certo.”

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