Page 9 - MediAppalti, Anno XII - N. 1
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                 quale si era verificata una grave crisi del mercato   mercato  dell’energia  e  di  difficile  previsione,  a
                 dell’energia  elettrica,  con  effetti  di  marcato  e   maggior  ragione  se  riferito  ad  annualità  diverse
                 rapido rialzo del prezzo della materia prima.  da  quella  rispetto  alla  quale  la  gara  era  in
                                                                corso.  E di non  aver  considerato  come  elemento
                 Assodato  dunque  che  il  prezzo  dell’energia   penalizzante il fatto che tutte le offerte presentate
                 elettrica  era  aumentato  di oltre  il 200%,  con  un   nella  prima  fase  dell’asta  elettronica  erano  state
                 valore  medio  del  c.d.  “P.U.N.”  mensile  salito  da   “al  rialzo”  rispetto  ai  valori  del  maggio  2021  del
                 69,91  €/MWh  (nel  mese  di  maggio  del  2021,   PUN della borsa IPEX. Con il che il problema della
                 l’epoca  di  presentazione  delle  offerte)  a  ben   insostenibilità sopravvenuta dell’offerta, sollevato
                 214,10  €/MWh  (nel  mese  di  ottobre  del  2021,   dalla concorrente, era rimasto negletto.
                 quello  dell’aggiudicazione),  il  TAR  Campobasso
                 ha  stigmatizzato  l’operato  dell’Amministrazione   L’Amministrazione,   avuto   riguardo   dello
                 che, a fronte della sopravvenuta criticità segnalata   iato  temporale  trascorso  dal  momento  della
                 dalla  concorrente  prima                                        presentazione  delle  offerte
                 dello svolgimento  dell’asta                                     (maggio  2021)  a  quello
                 elettronica,  non  ha  assunto   Ai sensi dell’art. 97, comma    dell’aggiudicazione (ottobre
                 una  puntuale  posizione sulla   6, del Codice la stazione       2021),   avrebbe,   invece,
                 problematica  della  effettiva   appaltante può valutare in      dovuto  farsi  carico  di  una
                 sostenibilità  dell’offerta  della   ogni caso la congruità di   specifica  valutazione  della
                 concorrente, procedendo con                                      problematica  indicata,  dal
                 noncuranza    all’immediata   ogni offerta che, in base ad       momento    che  la  stessa
                 aggiudicazione       della     elementi specifici, appaia        era  sopravvenuta  rispetto
                 commessa.                       anormalmente bassa. Si           alla   presentazione  delle
                                                 tratta di previsione che         offerte: da qui il  suo dovere
                 Sicché,  sotto  un  primo       si raccorda con il primo         di esprimersi  sul punto,
                 aspetto,    il   contegno        comma del medesimo              con  particolare  riferimento
                 sostanzialmente    silente         articolo di legge, il         alla   debita   verifica   di
                 dell’Amministrazione  si  è       quale, nel tracciare           affidabilità   dell’offerta
                 concretizzato  in  una  aperta                                   della   concorrente    alla
                 violazione dei canoni di buona     l’ubi consistam del           stregua dei valori di mercato
                 amministrazione, i quali, alla     giudizio tecnico di           in   essere    al   tempo
                 luce  della  giurisprudenza      anomalia dell’offerta,          dell’aggiudicazione.
                 elaborata in materia di silenzio   specifica che esso mira
                 amministrativo, impongono      a verificare la “congruità,       Ai  sensi  dell’art.  97,  comma
                 invece  l’adozione  di  un       serietà, sostenibilità e        6,  del  Codice  la  stazione
                 espresso   pronunciamento            realizzabilità”             appaltante  può valutare  in
                 sulla  questione  sottoposta   dell’aggiudicanda offerta.        ogni caso la congruità  di
                 alla parte pubblica le quante                                    ogni  offerta  che,  in  base  ad
                 volte, proprio in relazione                                      elementi   specifici,   appaia
                 al  dovere  di  correttezza  di                                  anormalmente    bassa.  Si
                 quest’ultima,  sorga  per  il  privato  una  legittima   tratta  di previsione  che  si raccorda  con  il primo
                 aspettativa  a  conoscere  il contenuto  e  le ragioni   comma  del  medesimo  articolo  di  legge,  il  quale,
                 delle sue determinazioni (quali che siano) (vd., ex   nel  tracciare  l’ubi consistam  del giudizio  tecnico
                 multis, Cons. St., 9 gennaio 2020, n. 183).    di  anomalia  dell’offerta,  specifica  che  esso  mira
                                                                a  verificare  la  “congruità,  serietà,  sostenibilità  e
                 La  Stazione  Appaltante,  secondo  la  pronuncia  in   realizzabilità” dell’aggiudicanda offerta.
                 commento,  ha,  quindi,  sostanzialmente  eluso  ed
                 ignorato la sopravvenienza fattuale di che trattasi,   E ciò a maggior ragione avuto riguardo alla legge
                 limitandosi  ad  affermare,  in  proposito,  di  avere   di gara con la quale la Stazione appaltante si era
                 da  sempre  considerato  il prezzo  indicato  sulla   espressamente riservata la facoltà “di valutare la
                 piattaforma  CONSIP  quale  valore  “attendibile”  di   congruità dell’offerta qualora appaia anormalmente
                 riferimento,  specialmente  per  un  appalto  dalle   bassa,  procedendo  secondo  le  modalità  di cui
                 caratteristiche  sensibilmente  variabili come  il   all’art. 97 del Codice”.

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