Page 11 - MediAppalti, Anno XII - N. 1
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                 A tal riguardo, illuminante è il riferimento contenuto   con il criterio prescelto per l’aggiudicazione della
                 nell’art.  95,  comma  12,  del  d.lgs.  n.  50/2016   fornitura  al  prezzo  più  basso,  ossia  mediante
                 all’“oggetto del contratto”. Per i contratti ad effetti   un  sistema  che  l’art.  95,  comma  4,  del  d.lgs.  n.
                 obbligatori  quale  l’appalto,  questa  previsione   50/2016 concepisce come legato direttamente alle
                 si  riferisce,  infatti,  direttamente  al  concetto  di   condizioni “definite dal mercato”.
                 “prestazione”  (art.  1174  cod.civ.),  imponendo
                 quindi  -  a  prescindere  dalla  reale  sussistenza  di   Quindi  anche  in  questo  senso  si  imponeva  ogni
                 un factum principis - un esame dell’idoneità della   attenta  valutazione di idoneità parametrata  -
                 stessa a soddisfare gli interessi pubblici.    al  tempo  dell’aggiudicazione  e  non  a  quello  di
                                                                presentazione  delle  offerte  -  alle  dinamiche  di
                 Calando  i principi  testé  evidenziati al caso  di   mercato, pena un’incoerenza con lo stesso criterio
                 specie, è stato quindi ritenuto che avuto riguardo   prescelto a monte per l’aggiudicazione della gara.
                 proprio  all’oggetto  del  contratto,  la  fornitura
                 del servizio di energia  elettrica era condizionata
                 all’esigenza  di assicurarne  la continuità  e  non   3. Conclusioni
                 interrompibilità “vista la funzione di pubblica utilità
                 svolta” a cui era preordinata. Con la conseguenza   La  pronuncia  in  esame  ha  il  sicuro  pregio  di
                 che, qualora la prestazione offerta non fosse stata   chiarire che la Stazione Appaltante, a fronte di un
                 da  ritenersi  atta  a  garantire  effettivamente  la   eccezionale incremento del prezzo di una materia
                 possibilità di una sua esecuzione per tutta la durata   prima  in corso di gara,  ha  il dovere  di valutare
                 dell’appalto,  si sarebbe  andato  incontro  ad  una   la  reale  sostenibilità  dell’offerta  presentata  in
                 soluzione di continuità del servizio pubblico,  che   funzione  dell’eseguibilità  stessa  della  commessa
                 l’Amministrazione  -  in via  logicamente  prioritaria   alle condizioni proposte, non potendo by-passare
                 e anche indipendentemente da ogni questione di   una siffatta verifica.
                 imputabilità del fattore sopravvenuto - aveva ed ha
                 il dovere di prevenire, in quanto incompatibile con   Si deve, quindi, tener conto delle sopravvenienze
                 gli interessi dell’Amministrazione (e di certo non   di  fatto  e  di  diritto  che  incidono  sulla  tenuta
                 pienamente ristorabile “per equivalente”).     economica  di  un’offerta  al  fine  di  stabilire  se
                                                                la  stessa  sia  effettivamente  atta  a  garantire  la
                 Sotto  l’aspetto  più marcatamente  economico,  il   possibilità  di essere  correttamente  eseguita  per
                 Collegio ha statuito che “sarebbe inesatto pensare   tutta  la  durata  dell’appalto,  posto  che  ciò  che
                 che quello dell’equilibrio contrattuale sia un tema   l’Amministrazione  deve  in primis  perseguire  è  la
                 circoscritto alla mera fase esecutiva del contratto,   continuità e qualità del servizio da affidare.
                 come tale involgente al più questioni di imputabilità
                 di eventuali inadempimenti contrattuali”.      Del   resto,   l’equilibrio   contrattuale,   come
                                                                correttamente  affermato  dalla  pronuncia,  non
                 A  conferma  della  connessione  tra  le  due  fasi   è  (e  non  può  essere)  un  tema  circoscritto o  da
                 procedimentale e negoziale dell’attività contrattuale   circoscrivere alla mera fase esecutiva del contratto.
                 della  pubblica Amministrazione  vale,  appunto,  il   Il tema dell’equilibrio economico di una operazione
                 rispetto del principio del c.d.  “utile necessario”.   contrattuale,  infatti,  non  è  una  questione  di
                 Il medesimo richiede, infatti, che nei congrui casi   rilevanza  per  il solo appaltatore  - che  potrebbe
                 venga  vagliata  l’effettiva  sostenibilità  economica   al più dolersene in fase esecutiva del contratto -,
                 non solo dell’offerta strutturalmente in perdita ab   dal momento che rappresenta una imprescindibile
                 initio - la quale tradirebbe per ciò solo lo scopo di   esigenza “a monte” della stipulazione del contratto,
                 lucro e, in definitiva, la ratio essendi dei soggetti   rispetto alla quale la disciplina in tema di valutazione
                 che dovrebbero operare sul mercato in una logica   delle  offerte  anomale  è  funzionale,  essendo
                 di  profitto  -,  ma  anche  di  quella  in  pareggio,  o   quest’ultima  preordinata  proprio  a  far  emergere
                 che presenti un utile solo oltremodo modesto (cfr.   quelle offerte che, siccome anormalmente basse,
                 T.A.R. Salerno, Sez. I, 2 marzo 2021, n. 536).  non sarebbero in grado di garantire la qualità del
                                                                servizio.
                 Lo svolgimento di una valutazione sulla sostenibilità
                 dell’offerta  in  funzione  dell’affidamento  della   Si può quindi affermare che detta questione non
                 commessa,  nella specie,  era  del  tutto  coerente   rileva solo “a valle”, in fase privatistica e per il solo

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