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A tal riguardo, illuminante è il riferimento contenuto con il criterio prescelto per l’aggiudicazione della
nell’art. 95, comma 12, del d.lgs. n. 50/2016 fornitura al prezzo più basso, ossia mediante
all’“oggetto del contratto”. Per i contratti ad effetti un sistema che l’art. 95, comma 4, del d.lgs. n.
obbligatori quale l’appalto, questa previsione 50/2016 concepisce come legato direttamente alle
si riferisce, infatti, direttamente al concetto di condizioni “definite dal mercato”.
“prestazione” (art. 1174 cod.civ.), imponendo
quindi - a prescindere dalla reale sussistenza di Quindi anche in questo senso si imponeva ogni
un factum principis - un esame dell’idoneità della attenta valutazione di idoneità parametrata -
stessa a soddisfare gli interessi pubblici. al tempo dell’aggiudicazione e non a quello di
presentazione delle offerte - alle dinamiche di
Calando i principi testé evidenziati al caso di mercato, pena un’incoerenza con lo stesso criterio
specie, è stato quindi ritenuto che avuto riguardo prescelto a monte per l’aggiudicazione della gara.
proprio all’oggetto del contratto, la fornitura
del servizio di energia elettrica era condizionata
all’esigenza di assicurarne la continuità e non 3. Conclusioni
interrompibilità “vista la funzione di pubblica utilità
svolta” a cui era preordinata. Con la conseguenza La pronuncia in esame ha il sicuro pregio di
che, qualora la prestazione offerta non fosse stata chiarire che la Stazione Appaltante, a fronte di un
da ritenersi atta a garantire effettivamente la eccezionale incremento del prezzo di una materia
possibilità di una sua esecuzione per tutta la durata prima in corso di gara, ha il dovere di valutare
dell’appalto, si sarebbe andato incontro ad una la reale sostenibilità dell’offerta presentata in
soluzione di continuità del servizio pubblico, che funzione dell’eseguibilità stessa della commessa
l’Amministrazione - in via logicamente prioritaria alle condizioni proposte, non potendo by-passare
e anche indipendentemente da ogni questione di una siffatta verifica.
imputabilità del fattore sopravvenuto - aveva ed ha
il dovere di prevenire, in quanto incompatibile con Si deve, quindi, tener conto delle sopravvenienze
gli interessi dell’Amministrazione (e di certo non di fatto e di diritto che incidono sulla tenuta
pienamente ristorabile “per equivalente”). economica di un’offerta al fine di stabilire se
la stessa sia effettivamente atta a garantire la
Sotto l’aspetto più marcatamente economico, il possibilità di essere correttamente eseguita per
Collegio ha statuito che “sarebbe inesatto pensare tutta la durata dell’appalto, posto che ciò che
che quello dell’equilibrio contrattuale sia un tema l’Amministrazione deve in primis perseguire è la
circoscritto alla mera fase esecutiva del contratto, continuità e qualità del servizio da affidare.
come tale involgente al più questioni di imputabilità
di eventuali inadempimenti contrattuali”. Del resto, l’equilibrio contrattuale, come
correttamente affermato dalla pronuncia, non
A conferma della connessione tra le due fasi è (e non può essere) un tema circoscritto o da
procedimentale e negoziale dell’attività contrattuale circoscrivere alla mera fase esecutiva del contratto.
della pubblica Amministrazione vale, appunto, il Il tema dell’equilibrio economico di una operazione
rispetto del principio del c.d. “utile necessario”. contrattuale, infatti, non è una questione di
Il medesimo richiede, infatti, che nei congrui casi rilevanza per il solo appaltatore - che potrebbe
venga vagliata l’effettiva sostenibilità economica al più dolersene in fase esecutiva del contratto -,
non solo dell’offerta strutturalmente in perdita ab dal momento che rappresenta una imprescindibile
initio - la quale tradirebbe per ciò solo lo scopo di esigenza “a monte” della stipulazione del contratto,
lucro e, in definitiva, la ratio essendi dei soggetti rispetto alla quale la disciplina in tema di valutazione
che dovrebbero operare sul mercato in una logica delle offerte anomale è funzionale, essendo
di profitto -, ma anche di quella in pareggio, o quest’ultima preordinata proprio a far emergere
che presenti un utile solo oltremodo modesto (cfr. quelle offerte che, siccome anormalmente basse,
T.A.R. Salerno, Sez. I, 2 marzo 2021, n. 536). non sarebbero in grado di garantire la qualità del
servizio.
Lo svolgimento di una valutazione sulla sostenibilità
dell’offerta in funzione dell’affidamento della Si può quindi affermare che detta questione non
commessa, nella specie, era del tutto coerente rileva solo “a valle”, in fase privatistica e per il solo
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