Page 11 - MediAppalti, Anno XIII - N. 9
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disposti dalla direzione dei lavori o dall’organo di 2. Conclusioni
collaudo o di verifica di conformità, imputando
la spesa a carico delle somme a disposizione Resta quindi confermato come la più recente
accantonate a tale titolo nel quadro economico. disciplina riguardante la verifica finale dei termini
Tali spese, dispone espressamente la norma, e delle modalità con le quali le prestazioni oggetto
non sono soggette a ribasso. di realizzazione in base a contratti di appalto
sono state eseguite, in parte innova ed in parte
conferma, quanto già previsto dal d.lgs.50/2016.
Ulteriori innovative previsioni per i Immutata, ad esempio è l’attuale regolazione
contratti di forniture e servizi dell’incompatibilità per gli incarichi di collaudazione
e verifica, che il nuovo comma 6 riporta in termini
totalmente pedissequi rispetto al disposto del
Per quanto riguarda la specifica disciplina dedicata, vecchio articolo 102, comma 7, mentre il senso
in termini innovativi, a forniture e servizi, il comma delle modifiche appare peraltro evidente da un
5 stabilisce che anche per tali contratti la verifica lato nel senso dell’ulteriore equiparazione, pur
di conformità, di regola effettuata dal RUP o, se nella differente disciplina, delle regole valevoli per
nominato, dal direttore dell’esecuzione, laddove i lavori anche alle forniture e i servizi (in questo
caratterizzati da elevato contenuto tecnologico quadro si pone, ad esempio, il già segnalato rinvio
o da elevata complessità o innovazione, possa del comma 5 al 4); dall’altro della semplificazione
prevedersi la nomina di uno o più verificatori di cui è testimonianza l’ampliato utilizzo del
della conformità diversi dal RUP o dal direttore certificato di regolare esecuzione.
dell’esecuzione, cosa che inverte il rapporto
regola/eccezione fissato da vecchio articolo 111, L’obiettivo è sempre quello di velocizzare la messa
comma 1, secondo periodo. a terra degli investimenti di cui collaudi, verifiche
di conformità, ecc. costituiscono l’ultimo passaggio
Il comma 8 prevede, poi, che le modalità tecniche non meno importante di tutti i processi realizzativi.
ed i tempi della verifica di conformità siano stabiliti
dalla stazione appaltante nel capitolato, scelta
questa che riporta alla sede contrattuale tutti
profili non disciplinati dal codice, in passato retti
dalla normativa regolamentare.
Prevede ancora il comma 8 che la cadenza delle
verifiche può non coincidere con il pagamento
periodico delle prestazioni in modo tale da non
ostacolare il regolare pagamento in favore degli
operatori economici, mentre il comma 9 dispone,
per il caso di contratti a prestazioni periodiche
o continuative che, salve motivate esigenze, le
attività di verifica di conformità devono essere
svolte durante l’esecuzione dei contratti.
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