Page 8 - MediAppalti, Anno XIII - N. 9
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Mediappalti In Evidenza
1. La disciplina introdotta dal nuovo Codice operato alle prestazioni, in rapporto al richiamo
del regime di responsabilità di cui all’articolo 1669
Il riferimento è all’articolo 116 del d.lgs. 36/2023, del codice civile, che non può che riferirsi solo ai
che prende il posto, come detto, del precedente lavori.
articolo 102, di cui peraltro conferma l’intitolazione,
pur con modifiche tanto di natura formale che
sostanziale. Il superamento delle disposizioni
inattuate dell’articolo 102
L’articolo 116 riproduce l’impostazione del d.lgs. 50/2016
omnicomprensiva volta a regolare, nella stessa
norma, tanto i lavori che le forniture ed i servizi,
ribadendo un’opzione già fatta propria dal d.lgs.
50/2016. Come si diceva in premessa, va considerato che
il vecchio articolo 102 prevedeva, al comma 8
l’adozione, peraltro mai avvenuta, di un apposito
La struttura dell’articolo 116 decreto ministeriale per definire e disciplinare le
modalità tecniche di svolgimento del collaudo,
e gli allegati di riferimento nonché i casi in cui il certificato di collaudo dei
lavori e il certificato di verifica di conformità
possono essere sostituiti dal certificato di regolare
Nel complesso, l’articolo 116 reca 11 commi, due in esecuzione disponendo altresì che, fino alla data
più rispetto al precedente testo, elimina il vecchio di entrata in vigore di detto decreto, continuasse
primo comma, giustamente considerato anche ad applicarsi quanto previsto nel decreto 207 del
nella relazione che accompagna il Codice estraneo 2010, attuativo dell’ancor più risalente codice “de
alla materia , fissa ai commi 5, 8 e 9 nuove regole Lise” adottato nel 2006.
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in materia di forniture e servizi, introduce, al In forza del carattere autoapplicativo del nuovo
comma 11, un’innovativa specifica disciplina per codice, il quadro normativo può viceversa definirsi
il pagamento degli accertamenti di laboratorio e da subito completo e pienamente operante,
delle verifiche tecniche disposte dai collaudatori proprio in virtù dell’esistenza dei predetti allegati,
o dai verificatori della conformità, oltreché dalle ancorché anche in questo caso ne sia previsto
Direzioni Lavori. l’aggiornamento dei contenuti che, come nelle altre
fattispecie, quando verrà operato, farà degradare
L’intero articolato trova peraltro completamento la forza delle relative previsioni, oggi aventi forza
nell’all. II.14, sostitutivo del vecchio DM 49 del di legislazione primaria, a livello regolamentare.
2018, oltreché, per quanto riguarda i costi degli
accertamenti di laboratorio e delle verifiche
tecniche, nell’all. II.15. Per i contratti “sotto soglia”
comunitaria l’articolo 116 rinvia al
In termini sistematici va poi evidenziata la scelta
del nuovo codice di procedere, al di là delle comma 7 dell’articolo 50
indicazioni comuni dei commi 1, 2, 6 e 7, ad una
allocazione ripartita della disciplina riguardante la
verifica di conformità rispetto a quella relativa ai Tanto premesso, tra le novità di maggior rilievo
collaudi, ciò che implica la previsione di 3 nuovi deve anzitutto segnalarsi l’eliminazione di ogni
commi espressamente riferiti a forniture e servizi, riferimento alla disciplina applicabile ai contratti di
in specie il 5, l’8 ed il 9, mentre il 3, il 4 ed il 10 importo inferiore ai valori di riferimento comunitari,
restano circoscritti ai lavori già contenuta negli ultimi tre periodi del secondo
comma dell’ex articolo 102, casistica che trovasi
Al riguardo, il comma 3 dell’articolo 116, che per il ora collocata, con sintetica quanto innovativa
resto riproduce il vecchio comma 5, correttamente previsione, all’interno della parte dedicata a tale
elimina il riferimento terminologico in passato contesto.
1. Pag.167 della “Relazione agi articoli ed agli allegati” del 7 dicembre 2022
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