Page 8 - MediAppalti, Anno XIII - N. 9
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Mediappalti                                                                           In Evidenza






                  1. La disciplina introdotta dal nuovo Codice  operato  alle  prestazioni,  in rapporto  al  richiamo
                                                               del regime di responsabilità di cui all’articolo 1669
               Il riferimento è all’articolo 116 del d.lgs. 36/2023,   del codice civile, che non può che riferirsi solo ai
               che  prende  il posto,  come  detto,  del precedente   lavori.
               articolo 102, di cui peraltro conferma l’intitolazione,
               pur  con  modifiche  tanto  di  natura  formale  che
               sostanziale.                                      Il superamento delle disposizioni
                                                                      inattuate dell’articolo 102
               L’articolo   116   riproduce   l’impostazione              del d.lgs. 50/2016
               omnicomprensiva  volta  a  regolare,  nella  stessa
               norma, tanto i lavori che le forniture ed i servizi,
               ribadendo  un’opzione  già  fatta  propria  dal  d.lgs.
               50/2016.                                        Come  si diceva  in premessa,  va considerato  che
                                                               il vecchio  articolo  102  prevedeva,  al  comma  8
                                                               l’adozione, peraltro mai avvenuta, di un apposito
                     La struttura dell’articolo 116            decreto  ministeriale  per  definire  e  disciplinare  le
                                                               modalità tecniche  di svolgimento del collaudo,
                      e gli allegati di riferimento            nonché  i  casi  in  cui  il  certificato  di  collaudo  dei
                                                               lavori  e  il  certificato  di  verifica  di  conformità
                                                               possono essere sostituiti dal certificato di regolare
               Nel complesso, l’articolo 116 reca 11 commi, due in   esecuzione  disponendo  altresì  che,  fino  alla  data
               più rispetto al precedente testo, elimina il vecchio   di entrata in vigore di detto decreto, continuasse
               primo  comma,  giustamente  considerato  anche   ad applicarsi quanto previsto nel decreto 207 del
               nella relazione che accompagna il Codice estraneo   2010, attuativo dell’ancor più risalente codice “de
               alla materia , fissa ai commi 5, 8 e 9 nuove regole   Lise” adottato nel 2006.
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               in  materia  di  forniture  e  servizi,  introduce,  al   In forza del carattere autoapplicativo del nuovo
               comma  11,  un’innovativa  specifica  disciplina  per   codice, il quadro normativo può viceversa definirsi
               il pagamento  degli accertamenti  di laboratorio  e   da  subito completo e pienamente  operante,
               delle  verifiche  tecniche  disposte  dai  collaudatori   proprio in virtù dell’esistenza dei predetti allegati,
               o  dai  verificatori  della  conformità,  oltreché  dalle   ancorché  anche  in  questo  caso  ne  sia  previsto
               Direzioni Lavori.                               l’aggiornamento dei contenuti che, come nelle altre
                                                               fattispecie, quando verrà operato, farà degradare
               L’intero  articolato  trova  peraltro  completamento   la forza delle relative previsioni, oggi aventi forza
               nell’all.  II.14,  sostitutivo  del  vecchio  DM  49  del   di legislazione primaria, a livello regolamentare.
               2018,  oltreché,  per  quanto  riguarda  i  costi  degli
               accertamenti  di  laboratorio  e  delle  verifiche
               tecniche, nell’all. II.15.                            Per i contratti “sotto soglia”
                                                                 comunitaria l’articolo 116 rinvia al
               In termini sistematici va poi evidenziata la scelta
               del  nuovo  codice  di  procedere,  al  di  là  delle   comma 7 dell’articolo 50
               indicazioni comuni dei commi 1, 2, 6 e 7, ad una
               allocazione ripartita della disciplina riguardante la
               verifica di conformità rispetto a quella relativa ai   Tanto  premesso,  tra  le novità  di maggior  rilievo
               collaudi, ciò che  implica la previsione di 3 nuovi   deve  anzitutto segnalarsi  l’eliminazione di ogni
               commi espressamente riferiti a forniture e servizi,   riferimento alla disciplina applicabile ai contratti di
               in specie il 5, l’8 ed il 9, mentre il 3, il 4 ed il 10   importo inferiore ai valori di riferimento comunitari,
               restano circoscritti ai lavori                  già contenuta negli ultimi tre periodi del secondo
                                                               comma  dell’ex  articolo 102,  casistica che  trovasi
               Al riguardo, il comma 3 dell’articolo 116, che per il   ora  collocata,  con  sintetica  quanto  innovativa
               resto riproduce il vecchio comma 5, correttamente   previsione,  all’interno  della  parte  dedicata  a  tale
               elimina  il  riferimento  terminologico  in  passato   contesto.




               1. Pag.167 della “Relazione agi articoli ed agli allegati” del 7 dicembre 2022

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