Page 10 - MediAppalti, Anno XIII - N. 9
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Altro profilo sul quale il nuovo codice interviene indicazioni risultano comuni al caso delle forniture
in termini innovativi riguarda l’ipotesi delle opere e dei servizi, posto il rinvio che il comma 5 opera
o prestazioni di limitata complessità per le al 4.
quali, il comma 2 dell’articolo 116, dispone che le
tempistiche di svolgimento delle attività di collaudo Da notare, ancora, l’importante innovativo
o di verifica di conformità, di regola previste passaggio a tenore del quale i collaudatori incaricati
come in passato in sei mesi, possono essere che siano dipendenti della stessa amministrazione
fissate in termini più brevi, definendoli all’atto committente, devono appartenere a strutture
del conferimento del relativo incarico ai soggetti funzionalmente indipendenti, non potendo, ad
deputati allo svolgimento delle relative attività. esempio, far parte dello stesso ufficio tecnico che
ha in carico la realizzazione dell’intervento.
Tale nuova casistica si affianca a quella, già
presente nella vecchia disciplina, dei lavori e Trattasi di una più che opportuna misura di terzietà
delle prestazioni di particolare complessità, dove che viene in tal modo introdotta, la cui valenza è
la durata delle operazioni in parola può essere da ritenersi estesa anche a forniture e servizi, in
elevato ad un anno. In tal modo, ed al di là di virtù del predetto rinvio.
qualche differenza terminologica e di una disciplina
non del tutto simmetrica (solo la riduzione può
essere definita nella lettera d’incarico?), viene a La rilevanza del BIM
configurarsi una triade di situazioni differenziate,
a seconda che l’oggetto di intervento abbia, in
termini di complessità: carattere ordinario, limitato
o particolare, con le conseguenti implicazioni sulle Per il solo caso dei lavori, relativamente
tempistiche di verifica o di collaudo. alla documentazione da redigere al termine
dell’esecuzione del contratto, coerentemente ai
Da notare che mentre in passato la norma profili innovativi legati all’utilizzo dei nuovi metodi
prevedeva che, nei termini predetti, le attività e strumenti di gestione digitale delle costruzioni,
di collaudo o di verifica di conformità dovessero il comma 10 dell’articolo 116, corrispondente al
semplicemente aver luogo, oggi il comma 2 più comma 9 del vecchio articolo 102, dispone, poi, che
chiaramente afferma che esse devono essere l’aggiornamento del piano di manutenzione
completate. si accompagni a quello della eventuale
modellazione informativa dell’opera
realizzata per la successiva gestione del suo
ciclo di vita.
Modalità di scelta dei collaudatori
e dei verificatori della conformità: Al riguardo va considerato che a, decorrere
ambito applicativo e terzietà della dal 1° gennaio 2025, ai sensi dell’articolo 43,
funzione accertativa comma 1, del codice, le stazioni appaltanti e gli
enti concedenti adottano metodi e strumenti di
gestione informativa digitale delle costruzioni
per la progettazione e la realizzazione di opere di
Altra rilevante modifica si legge, poi, al comma 4 nuova costruzione e per gli interventi su costruzioni
dell’articolo 116, corrispondente al 6 del vecchio esistenti per importo a base di gara superiore a 1
articolo 102, che circoscrive al solo caso in cui milione di euro.
committente risulti essere una amministrazione
pubblica, piuttosto che, come in passato, una Ancora relativamente alla documentazione da
stazione appaltante, le già previste modalità da redigere al termine dell’esecuzione si segnala
seguirsi per la scelta dei collaudatori ed il loro che, nel caso di interventi archeologici, viene
trattamento economico. introdotto, allo stesso comma 10, il riferimento
agli archeologi qualificati.
Fermo restando il fatto che la definizione di
amministrazione pubblica manca nell’allegato Il comma 11, avente viceversa portata generale,
I.1, la modifica considerata appare descrivere un infine prevede che gli accertamenti di laboratorio e
ambito di obbligatorietà ora maggiormente limitato le verifiche tecniche obbligatorie o specificamente
rispetto al passato. Da notare peraltro che dette previste dal capitolato speciale d’appalto, sono
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