Page 9 - MediAppalti, Anno XIII - N. 9
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               Al  riguardo,  il  comma  7  dell’articolo  50  dispone,
               con previsione del tutto unitaria, che la stazione   Ampliato l’ambito in cui al certificato
               appaltante  possa,  sotto  soglia,  sostituire  il
               certificato di collaudo, o di verifica di conformità,   di collaudo può sostituirsi quello
               con quello di regolare esecuzione, rilasciato per i     di regolare esecuzione
               lavori dal direttore dei lavori e per le forniture e i
               servizi dal Responsabile Unico del Progetto ovvero,
               se nominato, dal direttore dell’esecuzione.
                                                               Al  di  fuori  di  tali  fattispecie  specificamente
               In passato era previsto che per lavori di importo   individuate  risulta  quindi  ampliato  l’ambito,
               pari o inferiore a 1 milione di euro e per forniture   definito  per  legge,  nel  quale  è  possibile  per  le
               e servizi sotto soglia comunitaria, fosse sempre   stazioni  appaltanti  scegliere  di  sostituire,  a  fini
               facoltà della SA sostituire il certificato di collaudo   di  semplificazione,  il  certificato  di  collaudo  con
               o  il  certificato  di  verifica  di  conformità  con  il   quello  di  regolare  esecuzione  che,  come  detto,
               certificato  di  regolare  esecuzione,  mentre  per  i   è  emesso  dal  Direttore  dei  lavori  entro  tre  mesi
               lavori di importo compreso  tra 1 milione di euro   dall’ultimazione  delle  prestazioni  oggetto  di
               e  la  soglia  comunitaria  il  certificato  di  collaudo,   contratto  ed  è  trasmesso  al  RUP  che  ne  prende
               nei casi espressamente individuati dal decreto mai   atto e ne conferma la completezza come prevede
               adottato, potesse essere sostituito dal certificato di   l’articolo 28, comma 3, dell’all. II.14.
               regolare esecuzione.
                                                               Da notare al riguardo che il vecchio articolo 237
               In  questo  senso  l’articolo 28 dell’allegato   del dpr 207/10, in vigore fino al 30 giungo u.s.
               II.14 sana l’evidenziata carenza stabilendo che le   prevedeva che il certificato di regolare esecuzione
               stazioni appaltanti possano avvalersi di tale facoltà   fosse emesso dal direttore dei lavori e confermato
               anche per i lavori di importo superiore ad 1 milione   dal responsabile del procedimento.
               di euro, ed inferiore alla soglia comunitaria, con la
               sola eccezione delle opere, di nuova realizzazione o   Da  notare  ancora  che  l’all.II.14,  nel  riordinare
               esistenti, classificabili in classe d’uso III e IV delle   l’intera  materia dell’esecuzione,  non  riproduce
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               vigenti norme  tecniche  per  le costruzioni ,  salvo   più la previsione di cui all’articolo 15, terzo
               che si tratti di lavori di manutenzione; delle opere   comma, dell’ex DM 49/2018, secondo la quale,
               e dei lavori di natura prevalentemente strutturale,   per  i  lavori  di  importo  inferiore  a  40.000  euro,
               quando  questi  si  discostino  dalle  usuali  tipologie   era  consentito  sostituire  il  certificato  di  regolare
               o per  la loro particolare  complessità  strutturale   esecuzione con l’apposizione del visto del direttore
               richiedano  più  articolate  calcolazioni  e  verifiche;   dei  lavori  sulle  fatture  emesse  dall’operatore
               dei lavori di miglioramento o adeguamento       economico.
               sismico; delle opere  da  realizzarsi in  regime  di
               finanza di progetto, locazione finanziaria, contratti
               di  disponibilità  e  contratti  per  l’affidamento  di   Nuova nozione di opere o
               servizi globali (contraente generale); delle opere e
               dei lavori nei quali il RUP svolge anche le funzioni   prestazioni di limitata complessità
               di progettista o direttore dei lavori.







               2. Classe III:Costruzioni il cui uso preveda affollamenti significativi. Industrie con attività pericolose per
               l’ambiente. Reti viarie extraurbane non ricadenti in Classe d’uso IV. Ponti e reti ferroviarie la cui interruzione
               provochi situazioni di emergenza. Dighe rilevanti per le conseguenze di un loro eventuale collasso.
               Classe IV: Costruzioni con funzioni pubbliche o strategiche importanti, anche con riferimento alla gestione
               della protezione civile in caso di calamità. Industrie con attività particolarmente pericolose per l’ambiente.
               Reti viarie di tipo A o B, di cui al DM 5/11/2001, n. 6792, “Norme funzionali e geometriche per la costruzione
               delle strade”, e di tipo C quando appartenenti ad itinerari di collegamento tra capoluoghi di provincia non
               altresì serviti da strade di tipo A o B. Ponti e reti ferroviarie di importanza critica per il mantenimento
               delle vie di comunicazione, particolarmente dopo un evento sismico. Dighe connesse al funzionamento di
               acquedotti e a impianti di produzione di energia elettrica.

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