Page 9 - MediAppalti, Anno XIII - N. 9
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Al riguardo, il comma 7 dell’articolo 50 dispone,
con previsione del tutto unitaria, che la stazione Ampliato l’ambito in cui al certificato
appaltante possa, sotto soglia, sostituire il
certificato di collaudo, o di verifica di conformità, di collaudo può sostituirsi quello
con quello di regolare esecuzione, rilasciato per i di regolare esecuzione
lavori dal direttore dei lavori e per le forniture e i
servizi dal Responsabile Unico del Progetto ovvero,
se nominato, dal direttore dell’esecuzione.
Al di fuori di tali fattispecie specificamente
In passato era previsto che per lavori di importo individuate risulta quindi ampliato l’ambito,
pari o inferiore a 1 milione di euro e per forniture definito per legge, nel quale è possibile per le
e servizi sotto soglia comunitaria, fosse sempre stazioni appaltanti scegliere di sostituire, a fini
facoltà della SA sostituire il certificato di collaudo di semplificazione, il certificato di collaudo con
o il certificato di verifica di conformità con il quello di regolare esecuzione che, come detto,
certificato di regolare esecuzione, mentre per i è emesso dal Direttore dei lavori entro tre mesi
lavori di importo compreso tra 1 milione di euro dall’ultimazione delle prestazioni oggetto di
e la soglia comunitaria il certificato di collaudo, contratto ed è trasmesso al RUP che ne prende
nei casi espressamente individuati dal decreto mai atto e ne conferma la completezza come prevede
adottato, potesse essere sostituito dal certificato di l’articolo 28, comma 3, dell’all. II.14.
regolare esecuzione.
Da notare al riguardo che il vecchio articolo 237
In questo senso l’articolo 28 dell’allegato del dpr 207/10, in vigore fino al 30 giungo u.s.
II.14 sana l’evidenziata carenza stabilendo che le prevedeva che il certificato di regolare esecuzione
stazioni appaltanti possano avvalersi di tale facoltà fosse emesso dal direttore dei lavori e confermato
anche per i lavori di importo superiore ad 1 milione dal responsabile del procedimento.
di euro, ed inferiore alla soglia comunitaria, con la
sola eccezione delle opere, di nuova realizzazione o Da notare ancora che l’all.II.14, nel riordinare
esistenti, classificabili in classe d’uso III e IV delle l’intera materia dell’esecuzione, non riproduce
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vigenti norme tecniche per le costruzioni , salvo più la previsione di cui all’articolo 15, terzo
che si tratti di lavori di manutenzione; delle opere comma, dell’ex DM 49/2018, secondo la quale,
e dei lavori di natura prevalentemente strutturale, per i lavori di importo inferiore a 40.000 euro,
quando questi si discostino dalle usuali tipologie era consentito sostituire il certificato di regolare
o per la loro particolare complessità strutturale esecuzione con l’apposizione del visto del direttore
richiedano più articolate calcolazioni e verifiche; dei lavori sulle fatture emesse dall’operatore
dei lavori di miglioramento o adeguamento economico.
sismico; delle opere da realizzarsi in regime di
finanza di progetto, locazione finanziaria, contratti
di disponibilità e contratti per l’affidamento di Nuova nozione di opere o
servizi globali (contraente generale); delle opere e
dei lavori nei quali il RUP svolge anche le funzioni prestazioni di limitata complessità
di progettista o direttore dei lavori.
2. Classe III:Costruzioni il cui uso preveda affollamenti significativi. Industrie con attività pericolose per
l’ambiente. Reti viarie extraurbane non ricadenti in Classe d’uso IV. Ponti e reti ferroviarie la cui interruzione
provochi situazioni di emergenza. Dighe rilevanti per le conseguenze di un loro eventuale collasso.
Classe IV: Costruzioni con funzioni pubbliche o strategiche importanti, anche con riferimento alla gestione
della protezione civile in caso di calamità. Industrie con attività particolarmente pericolose per l’ambiente.
Reti viarie di tipo A o B, di cui al DM 5/11/2001, n. 6792, “Norme funzionali e geometriche per la costruzione
delle strade”, e di tipo C quando appartenenti ad itinerari di collegamento tra capoluoghi di provincia non
altresì serviti da strade di tipo A o B. Ponti e reti ferroviarie di importanza critica per il mantenimento
delle vie di comunicazione, particolarmente dopo un evento sismico. Dighe connesse al funzionamento di
acquedotti e a impianti di produzione di energia elettrica.
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