Page 7 - MediAppalti, Anno XIII - N. 9
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               Collaudi, verifiche di conformità e certificati

               di regolare esecuzione: novità e conferme del

               nuovo codice



                                                                                               EVIDENZA
               di Stefano de Marinis                                                             IN









































                  Premessa                                     Trattasi delle procedure  di collaudo, ovvero  di
                                                               verifica di conformità se ci si riferisce al comparto
               Le  innovazioni introdotte  dal  nuovo  codice  dei   dei  servizi  e  delle  forniture,  con  la  facoltà,  in
               contratti pubblici, di cui al d.lgs. 31 marzo 2023,   entrambi  i casi,  di sostituirle con  i più semplici
               n.36, non si limitano, come a volte affermato, alla   certificati  di  regolare  esecuzione,  specie  laddove
               semplificazione delle procedure di affidamento ma   si tratti  di appalti di valore  contenuto,  inclusa  la
               investono anche la fase dell’esecuzione.        possibilità, per  il caso  dei  lavori,  di accorciare
               Il tema che qui rileva riguarda le modalità di verifica   le ordinarie  tempistiche semestrali previste  per
               dell’intervenuta  esecuzione  delle  prestazioni  portare  a  termine  i  collaudi,  laddove  comunque
               oggetto  di  affidamento  a  regola  d’arte,  secondo   previsti.
               le indicazioni tecnico progettuali e normative oltre
               che nel rispetto delle tempistiche contrattuali.  Il  quadro  degli  interventi  operati  dal  nuovo
                                                               codice include il  riordino della materia,  alcune
                                                               nuove regole e opportuni chiarimenti rispetto alla
                     Le semplificazioni del d.lgs.             disciplina già  dettata  dall’articolo  102  del  d.lgs.
                      n.36/2023 non riguardano                 50/2016, peraltro rimasta fino allo scorso 1° luglio
                          solo la fase di gara                 inattuata, posta la mancata adozione del decreto
                                                               ivi previsto (al comma 8), che ne avrebbe dovuto
                                                               completare i contenuti.

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