Page 68 - MediAppalti, Anno XIII - N. 8
P. 68

Mediappalti                                                                             In Pillole






                 legge,  che  esprime  e  concreta  la  recettizietà
                 dell’atto,  è  anzi  quella  per  cui  «L’operatore
                 economico»  cura  la  «presentazione»  di  tale
                 dichiarazione dell’ausiliaria in favore della stazione
                 appaltante.
                 Il che può ritenersi ben integrato dalla dichiarazione
                 impegnativa  dell’ausiliaria,  direttamente  nei
                 confronti  della  stazione  appaltante,  contenuta
                 nel  contratto  di  avvalimento  “presentato”
                 dall’operatore economico.

                 Ciò  si  ha  nel  caso  di  specie:  la  dichiarazione
                 presente  nel  contratto  indicava  al  fianco  di  una
                 responsabilità “solidale con l’impresa  avvalente”
                 (di  per  sé  a  beneficio  dell’amministrazione  –
                 verso  cui  l’avvalente  è  obbligata  –  e  riferita  alle
                 prestazioni  oggetto  del  contratto,  come  qui
                 successivamente  precisato  nello  stesso  negozio
                 d’avvalimento,  in linea  con  la  previsione  dell’art.
                 89,  comma  5,  d.lgs.  n.  50  del  2016),  anche
                 direttamente  (“e”)  “nei  confronti  della  stazione
                 appaltante”,  con  specifica  pattuizione  (distinta,
                 appunto,  da  quella  inerente  alla  responsabilità
                 in solido “in relazione  alle  prestazioni  oggetto
                 del  contratto”)  che  vale  a  esprimere  l’autonoma
                 assunzione  da   parte  dell’ausiliaria  verso
                 l’amministrazione  degli obblighi  dell’avvalimento,
                 così soddisfacendo la prescrizione di cui all’art. 89,
                 comma 1, d.lgs. n. 50 del 2016 (cfr. Cons. Stato,
                 V,  7  gennaio  2022,  n.  48,  che  pone  in  risalto  il
                 contenuto  proprio  della  dichiarazione  d’impegno
                 quale “promessa unilaterale resa dall’ausiliaria alla
                 stazione appaltante con l’impegno al rispetto delle
                 obbligazioni assunte nel contratto di avvalimento
                 (ed in particolare a non sottrarre le risorse messe
                 a  disposizione del  concorrente  per  la  durata
                 dell’esecuzione  del  contratto  di  appalto)”;  cfr.
                 peraltro,  sulla solidarietà ex  art.  89,  comma  5,
                 d.lgs.  n.  50  del  2016  quale  effetto  ex  se  tipico
                 dell’avvalimento,  Cons.  Stato,  V,  21  novembre
                 2018, n. 6576).

                 In  tale  prospettiva,  la  previsione  nell’ambito  del
                 contratto  (presentato  alla  stazione  appaltante)
                 di  una  clausola  di  tale  tenore  fa  sì  che  si  sia  in
                 presenza  non  già di un  semplice contratto  a
                 favore  di  terzi,  bensì  di  un  negozio  plurimo  che
                 contiene  assieme  una  convenzione  bilaterale
                 fra  l’ausiliaria  e  l’avvalente  e  una  dichiarazione
                 d’impegno  unilaterale  dell’ausiliaria  nei  confronti
                 della  stazione  appaltante,  efficace  ex  art.  1334
                 Cod. civ. una volta “presentata” ex art. 89, comma
                 1,  d.lgs.  n.  50  del  2016  alla  stazione  appaltante
                 (in senso diverso, cfr. Cons. Stato, V, 22 ottobre
                 2019, n. 7188).

                                                             68
   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72