Page 68 - MediAppalti, Anno XIII - N. 8
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Mediappalti In Pillole
legge, che esprime e concreta la recettizietà
dell’atto, è anzi quella per cui «L’operatore
economico» cura la «presentazione» di tale
dichiarazione dell’ausiliaria in favore della stazione
appaltante.
Il che può ritenersi ben integrato dalla dichiarazione
impegnativa dell’ausiliaria, direttamente nei
confronti della stazione appaltante, contenuta
nel contratto di avvalimento “presentato”
dall’operatore economico.
Ciò si ha nel caso di specie: la dichiarazione
presente nel contratto indicava al fianco di una
responsabilità “solidale con l’impresa avvalente”
(di per sé a beneficio dell’amministrazione –
verso cui l’avvalente è obbligata – e riferita alle
prestazioni oggetto del contratto, come qui
successivamente precisato nello stesso negozio
d’avvalimento, in linea con la previsione dell’art.
89, comma 5, d.lgs. n. 50 del 2016), anche
direttamente (“e”) “nei confronti della stazione
appaltante”, con specifica pattuizione (distinta,
appunto, da quella inerente alla responsabilità
in solido “in relazione alle prestazioni oggetto
del contratto”) che vale a esprimere l’autonoma
assunzione da parte dell’ausiliaria verso
l’amministrazione degli obblighi dell’avvalimento,
così soddisfacendo la prescrizione di cui all’art. 89,
comma 1, d.lgs. n. 50 del 2016 (cfr. Cons. Stato,
V, 7 gennaio 2022, n. 48, che pone in risalto il
contenuto proprio della dichiarazione d’impegno
quale “promessa unilaterale resa dall’ausiliaria alla
stazione appaltante con l’impegno al rispetto delle
obbligazioni assunte nel contratto di avvalimento
(ed in particolare a non sottrarre le risorse messe
a disposizione del concorrente per la durata
dell’esecuzione del contratto di appalto)”; cfr.
peraltro, sulla solidarietà ex art. 89, comma 5,
d.lgs. n. 50 del 2016 quale effetto ex se tipico
dell’avvalimento, Cons. Stato, V, 21 novembre
2018, n. 6576).
In tale prospettiva, la previsione nell’ambito del
contratto (presentato alla stazione appaltante)
di una clausola di tale tenore fa sì che si sia in
presenza non già di un semplice contratto a
favore di terzi, bensì di un negozio plurimo che
contiene assieme una convenzione bilaterale
fra l’ausiliaria e l’avvalente e una dichiarazione
d’impegno unilaterale dell’ausiliaria nei confronti
della stazione appaltante, efficace ex art. 1334
Cod. civ. una volta “presentata” ex art. 89, comma
1, d.lgs. n. 50 del 2016 alla stazione appaltante
(in senso diverso, cfr. Cons. Stato, V, 22 ottobre
2019, n. 7188).
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