Page 49 - MediAppalti, Anno XIII - N. 8
P. 49
Il Punto Mediappalti
spettante ai componenti del Collegio non può per individuare i tetti ai compensi del Collegio
superare il triplo della parte fissa.” complessivamente considerato, ma anche sotto
un profilo strettamente giuridico ermeneutico,
giacché sembrerebbe abrogata implicitamente
da una norma di rango superiore intervenuta
La parte fissa del compenso non successivamente nel tempo.
può superare gli importi definiti
dall’articolo 6, comma 7-bis, del
decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, 2. Conclusioni
convertito, con modificazioni, dalla I temi sollevati, a parere di chi scrive, tutt’altro che
legge 11 settembre 2020, n. 120. configurare oziosi ragionamenti, toccano aspetti di
Il compenso spettante ai componenti particolare delicatezza traducendosi in concreta
del Collegio non può superare il attualità per le singole amministrazioni.
triplo della parte fissa.”
Le pubbliche amministrazioni sono chiamate,
allorquando debbano bandire un appalto che superi
le soglie stabilite dalla norma, ad appostare uno
Quindi: sebbene abrogata espressamente, la specifico accantonamento nel quadro economico
suddetta norma, per via di un richiamo legislativo dell’appalto per far fronte ai compensi che potranno
statico, risulta vigente come norma che impone un essere corrisposti al membro di parte pubblica e al
tetto ai compensi della parte fissa dei componenti Presidente nella misura del 50 percento.
del Collegio.
E’ di palmare evidenza come sia indispensabile
L’effetto, dal punto di vista economico è dirimere le questioni sopra menzionate attraverso
dirompente: il tetto massimo originariamente un idoneo intervento normativo che miri a chiarire
stabilito per il complessivo compenso spettante i contorni entro cui le amministrazioni sono
a tutti i componenti del Collegio diventa il tetto chiamate ad agire nel caso di appalti di servizi e
della sola parte fissa, che, moltiplicato per tre, di lavori.
rappresenta il tetto massimo da corrispondere a
tutto il Collegio. La sede naturale dove assumere le necessarie
decisioni sarebbe quella della stesura delle nuove
Ciò premesso, residua un secondo nodo linee guida da emanarsi ai sensi dell’articolo 1
interpretativo da dover sciogliere, in ragione della comma 3 dell’allegato V2 al nuovo Codice.
sussistenza di una norma delle Linee guida che pare
essere in contrasto con quanto sopra rammentato. In attesa che il legislatore provveda, potrebbe
Si pone, infatti, il dubbio della sorte della essere altrettanto auspicabile un intervento del MIT
disposizione di cui al punto 7.2.2 delle Linee guida, che, in via di interpretazione autentica, potrebbe
secondo cui “il compenso complessivamente già da subito offrire i chiarimenti necessari.
riconosciuto a ciascun componente del CCT non
può comunque superare il triplo della parte fissa”.
È evidente che si ritenesse ancora vigente questa
norma, il compenso massimo complessivo da poter
corrispondere si gonfierebbe ulteriormente.
La norma delle Linee guida, a differenza dell’ultimo
periodo dell’articolo 1 comma 5 dell’Allegato V.2
al nuovo Codice, individua il limite corrispondibile
a “ciascun componente” nella misura di tre volte
la parte fissa che, nel suo tetto massimo, risulta
essere già stato incrementato.
Parrebbe, quest’ultima, norma ormai superata, sia
secondo buon senso, poiché incoerente col nuovo
assetto normativo che indica nuovi parametri
49