Page 49 - MediAppalti, Anno XIII - N. 8
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Il Punto                                                                             Mediappalti







                 spettante  ai  componenti  del  Collegio  non  può   per  individuare  i  tetti  ai  compensi  del  Collegio
                 superare il triplo della parte fissa.”         complessivamente  considerato,  ma  anche  sotto
                                                                un  profilo  strettamente  giuridico  ermeneutico,
                                                                giacché  sembrerebbe  abrogata  implicitamente
                                                                da  una  norma  di rango  superiore  intervenuta
                    La parte fissa del compenso non             successivamente nel tempo.
                    può superare gli importi definiti
                     dall’articolo 6, comma 7-bis, del
                   decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76,             2. Conclusioni
                   convertito, con modificazioni, dalla         I temi sollevati, a parere di chi scrive, tutt’altro che
                     legge 11 settembre 2020, n. 120.           configurare oziosi ragionamenti, toccano aspetti di
                 Il compenso spettante ai componenti            particolare  delicatezza traducendosi  in concreta
                    del Collegio non può superare il            attualità per le singole amministrazioni.
                         triplo della parte fissa.”
                                                                Le  pubbliche amministrazioni sono  chiamate,
                                                                allorquando debbano bandire un appalto che superi
                                                                le  soglie  stabilite  dalla  norma,  ad  appostare  uno
                 Quindi: sebbene  abrogata  espressamente,  la   specifico  accantonamento  nel  quadro  economico
                 suddetta norma, per via di un richiamo legislativo   dell’appalto per far fronte ai compensi che potranno
                 statico, risulta vigente come norma che impone un   essere corrisposti al membro di parte pubblica e al
                 tetto ai compensi della parte fissa dei componenti   Presidente nella misura del 50 percento.
                 del Collegio.
                                                                E’  di palmare  evidenza  come  sia  indispensabile
                 L’effetto,  dal  punto  di  vista  economico  è   dirimere le questioni sopra menzionate attraverso
                 dirompente:  il  tetto massimo originariamente   un idoneo intervento normativo che miri a chiarire
                 stabilito per  il complessivo  compenso  spettante   i contorni  entro  cui le amministrazioni sono
                 a  tutti i componenti  del Collegio diventa  il tetto   chiamate ad agire nel caso di appalti di servizi e
                 della  sola  parte  fissa,  che,  moltiplicato  per  tre,   di lavori.
                 rappresenta  il  tetto massimo  da  corrispondere  a
                 tutto il Collegio.                             La  sede  naturale dove assumere  le necessarie
                                                                decisioni sarebbe quella della stesura delle nuove
                 Ciò   premesso,   residua   un   secondo   nodo   linee  guida  da  emanarsi  ai  sensi  dell’articolo  1
                 interpretativo da dover sciogliere, in ragione della   comma 3 dell’allegato V2 al nuovo Codice.
                 sussistenza di una norma delle Linee guida che pare
                 essere in contrasto con quanto sopra rammentato.   In  attesa  che  il  legislatore provveda,  potrebbe
                 Si  pone,  infatti,  il  dubbio  della  sorte  della   essere altrettanto auspicabile un intervento del MIT
                 disposizione di cui al punto 7.2.2 delle Linee guida,   che, in via di interpretazione autentica, potrebbe
                 secondo  cui “il  compenso  complessivamente   già da subito offrire i chiarimenti necessari.
                 riconosciuto a  ciascun  componente  del CCT  non
                 può comunque superare il triplo della parte fissa”.
                 È evidente che si ritenesse ancora vigente questa
                 norma, il compenso massimo complessivo da poter
                 corrispondere si gonfierebbe ulteriormente.

                 La norma delle Linee guida, a differenza dell’ultimo
                 periodo  dell’articolo 1  comma  5  dell’Allegato  V.2
                 al nuovo Codice, individua il limite corrispondibile
                 a “ciascun componente” nella misura di tre volte
                 la parte fissa che, nel suo tetto massimo, risulta
                 essere già stato incrementato.

                 Parrebbe, quest’ultima, norma ormai superata, sia
                 secondo buon senso, poiché incoerente col nuovo
                 assetto  normativo che  indica nuovi parametri

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