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Mediappalti Il Punto
di reperire professionalità disponibili a ricoprire b) in caso di collegio consultivo tecnico
l’incarico, da individuarsi secondo i criteri stabiliti composto da cinque componenti:
dalle stesse Linee guida che richiedono requisiti 1) l’importo pari allo 0,8 per cento del valore
assai stringenti al fine di poter essere nominato dell’appalto, per gli appalti di valore non
componente, si paleserebbero anche per gli appalti superiore a 50 milioni di euro;
di servizi tecnici. 2) l’importo pari allo 0,4 per cento per la parte del
valore dell’appalto eccedente 50 milioni di euro
La difficoltà ermeneutica anzi rappresenta, a ben e fino a 100 milioni di euro;
vedere, è frutto della circostanza che le Linee 3) l’importo pari allo 0,25 per cento per la parte
guida erano state confezionate in attuazione del valore dell’appalto eccedente 100 milioni di
della normativa precedente che prevedeva la euro e fino a 200 milioni di euro;
costituzione del CCT esclusivamente per gli appalti 4) l’importo pari allo 0,15 per cento per la parte
di lavori. Tale circostanza pone quindi le stazioni del valore dell’appalto eccedente 200 milioni di
appaltante a dover lanciarsi in spinose decisioni euro e fino a 500 milioni di euro;
che possono esporre i RUP anche a profili di 5) l’importo pari allo 0,10 per cento per la parte
responsabilità erariale nel caso in cui non si riesca del valore dell’appalto eccedente 500 milioni di
a costituire il Collegio entro i termini stringenti euro.
stabiliti dalla norma per oggettiva irreperibilità di
professionisti disponibili ad assumere l’incarico. In altri termini, gli importi scaturenti dai succitati
scaglioni determinavano l’ammontare massimo da
corrispondere all’intero Collegio, coerentemente
1.2 Sulla corretta individuazione del con quanto prevede l’articolo 7.1.1. delle Linee
tetto ai compensi guida che stabilisce che “I compensi di tutti i
membri del Collegio sono dovuti senza vincolo
Un secondo ed ulteriore aspetto innovativo che di solidarietà e, non possono complessivamente
il nuovo assetto normativo ha stabilito è quello superare gli importi fissati dall’art. 6 -quater del
relativo al cosiddetto tetto massimo ai compensi decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito,
da corrispondere. con modificazioni dalla legge di conversione 29
dicembre 2021, n. 233”, norma che ha introdotto il
La normativa previgente stabiliva, all’articolo 6, succitato scaglionamento.
comma 7-bis della legge 120/2020, quanto segue:
“In ogni caso, i compensi dei componenti del Tale importo doveva essere letto, in ogni caso,
collegio consultivo tecnico, determinati ai sensi in combinato disposto con quanto previsto
del comma 7, non possono complessivamente dall’articolo 7.2.2 delle Linee guida, secondo cui
superare con riferimento all’intero collegio (comma “il compenso complessivamente riconosciuto a
così sostituito dall’art. 35, comma 1-bis, della ciascun componente del CCT non può comunque
legge n. 79 del 2022): superare il triplo della parte fissa”.
a) in caso di collegio consultivo tecnico Riassumendo: da un lato, ogni componente
composto da tre componenti: non poteva essere beneficiario di un compenso
1) l’importo pari allo 0,5 per cento del valore superiore a tre volte la parte fissa e, dall’altro,
dell’appalto, per gli appalti di valore non complessivamente, il Collegio non poteva essere
superiore a 50 milioni di euro; destinatario di un importo superiore a quello
2) l’importo pari allo 0,25 per cento per la parte stabilito dai tetti di cui al succitato comma 7-bis
del valore dell’appalto eccedente 50 milioni di della Legge 120/2020.
euro e fino a 100 milioni di euro;
3) l’importo pari allo 0,15 per cento per la parte Cosa è cambiato, secondo la normativa oggi
del valore dell’appalto eccedente 100 milioni di vigente?
euro e fino a 200 milioni di euro;
4) l’importo pari allo 0,10 per cento per la parte Il legislatore ha specificato all’articolo 1 comma 5
del valore dell’appalto eccedente 200 milioni di dell’Allegato V.2 al nuovo Codice che “la parte fissa
euro e fino a 500 milioni di euro; del compenso non può superare gli importi definiti
5) l’importo pari allo 0,07 per cento per la parte dall’articolo 6, comma 7-bis, del decreto-legge 16
del valore dell’appalto eccedente 500 milioni di luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni,
euro; dalla legge 11 settembre 2020, n. 120. Il compenso
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