Page 48 - MediAppalti, Anno XIII - N. 8
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                 di  reperire  professionalità  disponibili  a  ricoprire   b)  in caso di collegio  consultivo tecnico
                 l’incarico, da individuarsi secondo i criteri stabiliti   composto da cinque componenti:
                 dalle  stesse  Linee  guida  che  richiedono  requisiti   1)  l’importo  pari  allo  0,8  per  cento  del  valore
                 assai  stringenti  al  fine  di  poter  essere  nominato   dell’appalto,  per  gli  appalti  di  valore  non
                 componente, si paleserebbero anche per gli appalti   superiore a 50 milioni di euro;
                 di servizi tecnici.                            2) l’importo pari allo 0,4 per cento per la parte del
                                                                   valore dell’appalto eccedente 50 milioni di euro
                 La difficoltà ermeneutica anzi rappresenta, a ben   e fino a 100 milioni di euro;
                 vedere,  è  frutto  della  circostanza  che  le  Linee   3) l’importo pari allo 0,25 per cento per la parte
                 guida  erano  state  confezionate  in  attuazione   del valore dell’appalto eccedente 100 milioni di
                 della normativa  precedente  che  prevedeva  la   euro e fino a 200 milioni di euro;
                 costituzione del CCT esclusivamente per gli appalti   4) l’importo pari allo 0,15 per cento per la parte
                 di  lavori. Tale circostanza pone quindi  le stazioni   del valore dell’appalto eccedente 200 milioni di
                 appaltante  a  dover  lanciarsi  in  spinose  decisioni   euro e fino a 500 milioni di euro;
                 che  possono  esporre  i  RUP  anche  a  profili  di   5) l’importo pari allo 0,10 per cento per la parte
                 responsabilità erariale nel caso in cui non si riesca   del valore dell’appalto eccedente 500 milioni di
                 a  costituire  il Collegio  entro  i termini  stringenti   euro.
                 stabiliti dalla norma per oggettiva irreperibilità di
                 professionisti disponibili ad assumere l’incarico.  In altri termini, gli importi scaturenti dai succitati
                                                                scaglioni determinavano l’ammontare massimo da
                                                                corrispondere  all’intero Collegio, coerentemente
                     1.2  Sulla  corretta  individuazione  del   con  quanto  prevede  l’articolo  7.1.1.  delle  Linee
                         tetto ai compensi                      guida  che  stabilisce che  “I  compensi  di tutti i
                                                                membri  del  Collegio  sono  dovuti  senza  vincolo
                 Un  secondo  ed  ulteriore  aspetto  innovativo  che   di  solidarietà  e,  non  possono  complessivamente
                 il  nuovo  assetto  normativo  ha  stabilito  è  quello   superare  gli  importi  fissati  dall’art.  6  -quater  del
                 relativo al cosiddetto tetto massimo  ai compensi   decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito,
                 da corrispondere.                              con  modificazioni  dalla  legge  di  conversione  29
                                                                dicembre 2021, n. 233”, norma che ha introdotto il
                 La  normativa  previgente  stabiliva,  all’articolo  6,   succitato scaglionamento.
                 comma 7-bis della legge 120/2020, quanto segue:
                 “In  ogni  caso,  i  compensi  dei  componenti  del   Tale  importo  doveva  essere  letto,  in  ogni  caso,
                 collegio  consultivo  tecnico,  determinati  ai  sensi   in  combinato  disposto  con  quanto  previsto
                 del  comma  7,  non  possono  complessivamente   dall’articolo  7.2.2  delle  Linee  guida,  secondo  cui
                 superare con riferimento all’intero collegio (comma   “il  compenso  complessivamente  riconosciuto a
                 così  sostituito  dall’art.  35,  comma  1-bis,  della   ciascun componente del CCT non può comunque
                 legge n. 79 del 2022):                         superare il triplo della parte fissa”.

                 a)  in caso di collegio  consultivo tecnico    Riassumendo:  da  un  lato,  ogni  componente
                    composto da tre componenti:                 non  poteva  essere  beneficiario  di  un  compenso
                 1)  l’importo  pari  allo  0,5  per  cento  del  valore   superiore  a  tre  volte  la  parte  fissa  e,  dall’altro,
                    dell’appalto,  per  gli  appalti  di  valore  non   complessivamente,  il Collegio  non  poteva  essere
                    superiore a 50 milioni di euro;             destinatario  di  un  importo  superiore  a  quello
                 2) l’importo pari allo 0,25 per cento per la parte   stabilito dai tetti di cui al succitato comma 7-bis
                    del valore dell’appalto eccedente 50 milioni di   della Legge 120/2020.
                    euro e fino a 100 milioni di euro;
                 3) l’importo pari allo 0,15 per cento per la parte   Cosa è cambiato, secondo  la normativa  oggi
                    del valore dell’appalto eccedente 100 milioni di   vigente?
                    euro e fino a 200 milioni di euro;
                 4) l’importo pari allo 0,10 per cento per la parte   Il legislatore ha specificato all’articolo 1 comma 5
                    del valore dell’appalto eccedente 200 milioni di   dell’Allegato V.2 al nuovo Codice che “la parte fissa
                    euro e fino a 500 milioni di euro;          del compenso non può superare gli importi definiti
                 5) l’importo pari allo 0,07 per cento per la parte   dall’articolo 6, comma 7-bis, del decreto-legge 16
                    del valore dell’appalto eccedente 500 milioni di   luglio  2020,  n.  76,  convertito,  con  modificazioni,
                    euro;                                       dalla legge 11 settembre 2020, n. 120. Il compenso

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