Page 13 - MediAppalti, Anno XIII - N. 8
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Similmente a quanto già fatto in vigenza del Il regolamento interno dovrà inoltre disciplinare in
vecchio Codice, le Stazioni appaltanti potranno dettaglio le modalità con cui la Stazione appaltante
ora, in primo luogo, individuare mediante un dà opportuna pubblicità dell’attività di esplorazione
proprio regolamento differenti fasce di importo del mercato, scegliendo gli strumenti più idonei in
tra le quali suddividere gli affidamenti nonché ragione della rilevanza del contratto e stabilendo
chiarire le linee di demarcazione tra i vari settori una ragionevole durata della pubblicazione
merceologici al fine di applicare, in modo uniforme dell’avviso sul sito istituzionale, magari variabile
e non contestabile in tutte le procedure espletate, in funzione della rilevanza e delle caratteristiche
il principio di rotazione. specifiche dell’appalto.
L’art. 49 del D. Lgs. n. 36/2023 prevede infatti che Un ulteriore aspetto che il regolamento
<<in applicazione del principio di rotazione è vietato interno potrebbe opportunamente trattare è
l’affidamento o l’aggiudicazione di un appalto al l’individuazione dei casi in cui è ammesso il
contraente uscente nei casi in cui due consecutivi sorteggio tra i nominativi degli operatori da
affidamenti abbiano a oggetto una commessa invitare, posto che l’Allegato II.1 precisa che <<il
rientrante nello stesso settore merceologico, sorteggio o altri metodi di estrazione casuale dei
oppure nella stessa categoria di opere, oppure nominativi sono consentiti solo in casi eccezionali
nello stesso settore di servizi>> e ancora che <<la in cui il ricorso ai criteri di cui al terzo periodo è
stazione appaltante può ripartire gli affidamenti in impossibile o comporta per la stazione appaltante
fasce in base al valore economico. In tale caso il oneri assolutamente incompatibili con il celere
divieto di affidamento o di aggiudicazione si applica svolgimento della procedura>>.
con riferimento a ciascuna fascia (…)>>. Va da
sé che tale ripartizione in fasce e distinzione tra
settori merceologici o categorie di opera vada in
qualche modo predeterminata con atto generale. Il nuovo Codice, in linea con la
normativa previgente, prevede la
Oltre a ciò, e con specifico riferimento alle procedure
negoziate, cui parrebbero riservati gli strumenti possibilità per le Stazioni appaltanti
delle indagini di mercato e degli elenchi di operatori di darsi un regolamento per la
economici , le Stazioni appaltanti potranno suddivisione degli affidamenti
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individuare in modo dettagliato e “personalizzato” in differenti fasce di importo, per
le modalità per lo svolgimento delle indagini di soddisfare la necessità di applicare
mercato ritenute più convenienti, differenziate per
importo e complessità di affidamento, secondo i correttamente il principio di
principi di adeguatezza e proporzionalità, anche rotazione.
tramite la consultazione dei cataloghi del mercato
elettronico propri o delle altre Stazioni appaltanti,
nonché di altri fornitori esistenti. A seconda della
fascia di importo, quindi le modalità potranno Una disciplina interna di portata generale assume
essere più o meno complesse; il numero degli grande importanza anche in tema di costituzione
operatori da invitare potrà crescere ad esempio al di elenchi di operatori economici dai quali attingere
crescere dell’importo. per scegliere i candidati da invitare.
5. E’ ancora aperta la questione se possa considerarsi ammessa, come era pacificamente in vigenza della
disciplina emergenziale dettata dai Decreti Semplificazioni, la possibilità per le Stazioni appaltanti di auto-
vincolarsi, sussistendo ragioni di opportunità in tal senso e di interesse pubblico, e applicare anche per gli
affidamenti diretti una procedura più aperta alla concorrenza, tipica degli affidamenti di fascia superiore,
nel rispetto, tuttavia, delle ristrette tempistiche imposte dai decreti emergenziali per gli affidamenti di
importo inferiore. La dottrina è divisa sul punto in quanto l’interpretazione letterale di alcuni passaggi del
Codice farebbero propendere per una risposta negativa, mentre, d’altro canto, sembrerebbero tuttora
valide le considerazioni espresse in precedenza da dottrina e giurisprudenza sulla necessità di conservare
un certo spazio di autonomia alla singola Stazione appaltante al fine di garantire al meglio la partecipazione,
la concorrenza, l’economicità nella scelta del contraente e, in ultima analisi, il pieno conseguimento
dell’interesse pubblico.
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