Page 12 - MediAppalti, Anno XIII - N. 8
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Infine, un ulteriore aspetto di rilievo che il 3. I regolamenti interni per la
regolamento interno in tema di controlli a determinazione delle modalità di
campione dovrà disciplinare è la durata del conduzione delle indagini di mercato
periodo di sospensione dell’operatore economico e di costituzione e revisione degli
dalla partecipazione alle procedure di affidamento elenchi degli operatori economici
indette dalla medesima Stazione appaltante
(variabile da uno a dodici mesi) in caso di esito Il nuovo Codice e, in particolare l’Allegato II.1,
negativo delle verifiche svolte. con riferimento alle procedure negoziate per
Anche in questo caso le Stazioni appaltanti potranno l’affidamento di contratti di lavori di importo pari o
valutare di graduare il periodo sanzionatorio superiore a 150mila euro e di contratti di servizi e
in proporzione all’importo dell’affidamento o in forniture di importo pari o superiore a 140mila euro
relazione ad altri parametri. e inferiore alle soglie di rilevanza europea (ossia le
procedure di cui alle lett. c), d) ed e) dell’art. 50),
Certo è che, laddove si sia prevista una suddivisione prevede espressamente che le Stazioni appaltanti
in fasce di importo degli affidamenti ai fini del si possano dotare di un regolamento interno
sorteggio o nell’ambito del regolamento interno che mediante il quale disciplinare:
disciplina l’applicazione del principio di rotazione, <<a) le modalità di conduzione delle indagini
si potrebbe predeterminare la durata del periodo di mercato, eventualmente distinte per fasce di
di sospensione parametrandola alle crescenti fasce importo, anche in considerazione della necessità di
di importo, ad esempio: sospensione di un mese applicare il principio di rotazione degli affidamenti;
per i contratti fino a cinquemila euro, sospensione b) le modalità di costituzione e revisione dell’elenco
di due mesi per i contratti fino a ventimila euro e degli operatori economici, distinti per categoria e
così via. fascia di importo; c) i criteri di scelta dei soggetti da
invitare a presentare offerta a seguito di indagine
di mercato o attingendo dall’elenco degli operatori
economici propri o da quelli presenti nel mercato
Il regolamento interno che disciplina elettronico delle pubbliche amministrazioni o
le modalità di scelta del campione in altri strumenti similari gestiti dalle centrali di
da sottoporre a verifica del possesso committenza di riferimento>>.
dei requisiti, negli affidamenti sotto
i quarantamila euro, stabilirà anche Anche le vecchie Linee guida ANAC n. 4 prevedevano,
in vigenza del D. Lgs. n. 50/2016, la possibilità per
la durata del periodo di sospensione le Stazioni appaltanti di regolamentare, con propri
dell’operatore economico dalla provvedimenti di portata generale, vari aspetti delle
partecipazione alle procedure indette procedure sottosoglia, tra i quali, in particolare, la
dalla medesima Amministrazione in suddivisione degli affidamenti in fasce di importo
caso di esito negativo delle verifiche al fine di applicare correttamente il principio di
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svolte. rotazione oppure le modalità di conduzione delle
indagini di mercato o di costituzione degli elenchi
di operatori economici .
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3. Si legge, infatti, nelle Linee guida ANAC n. 4, al par. 3.6:<<La stazione appaltante, in apposito regolamento
(di contabilità ovvero di specifica disciplina delle procedure di affidamento di appalti di forniture, servizi e
lavori), può suddividere gli affidamenti in fasce di valore economico, in modo da applicare la rotazione solo
in caso di affidamenti rientranti nella stessa fascia. Il provvedimento di articolazione in fasce deve prevedere
una effettiva differenziazione tra forniture, servizi e lavori e deve essere adeguatamente motivato in ordine
alla scelta dei valori di riferimento delle fasce; detti valori possono tenere conto, per i lavori, delle soglie
previste dal sistema unico di qualificazione degli esecutori di lavori>>.
4. Si vedano le medesime Linee guida ANAC n. 4, par. 5.1.1.
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