Page 11 - MediAppalti, Anno XIII - N. 8
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Tale criterio avrebbe senso anche dal punto di termini di potenziale aumento delle dichiarazioni
vista della concreta applicabilità o meno delle non veritiere da parte degli operatori economici.
eventuali conseguenze in caso di esito negativo dei
controlli. Occorre rammentare infatti che il comma Il regolamento interno dovrà inoltre preoccuparsi
2 dell’art. 52 in esame prevede che <<quando in di prevedere quando effettuare il sorteggio del
conseguenza della verifica non sia confermato il campione da sottoporre a verifica. Si potrebbe
possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati, stabilire di compierlo a cadenza periodica, ad
la stazione appaltante procede alla risoluzione esempio ogni sei mesi, prendendo in considerazione
del contratto, all’escussione della eventuale gli operatori economici contrattualizzati nei sei
garanzia definitiva, alla comunicazione all’ANAC mesi precedenti. In alternativa, si potrebbe
e alla sospensione dell’operatore economico dalla individuare un metodo casuale fondato sul numero
partecipazione alle procedure di affidamento di affidamenti espletati: si potrebbe decidere di
indette dalla medesima stazione appaltante sottoporre a verifica gli operatori economici con cui
per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti verrà stipulato, ad esempio, il quinto, il decimo,
dall’adozione del provvedimento>>. il quindicesimo contratto di affidamento in ordine
cronologico, in un dato arco temporale, effettuando
A questo punto, considerato che alcune delle quindi i controlli di volta in volta.
predette conseguenze, quali la risoluzione
del contratto e l’escussione della eventuale er inciso, se l’Amministrazione dovesse scegliere
garanzia definitiva, hanno più probabilità di tale seconda opzione potrebbe anche valutare di
essere concretamente applicate esclusivamente prevedere che, per gli affidamenti da sottoporre al
negli affidamenti di maggior valore, più spesso controllo, sia ab origine chiesto un CIG ordinario
consistenti in contratti di durata, ha senso che il anziché il classico SmartCIG, richiedibile per i
numero di operatori economici da sorteggiare, e contratti di importo inferiore a 40mila euro.
sottoporre conseguentemente a verifica, sia più
consistente proprio per gli affidamenti di maggior In questo modo, la verifica del possesso dei requisiti
“peso”. potrebbe essere più agevolmente effettuata
tramite il FVOE anziché attraverso il tradizionale
Il problema si porrà per i contratti di modesto o metodo delle richieste via pec alle Amministrazioni
modestissimo valore per cui non è stata stipulata competenti al rilascio delle attestazioni (Agenzia
la garanzia definitiva o per quelli ad esecuzione delle Entrate, Casellario giudiziale, ecc.). Un
istantanea, per i quali non ha senso parlare di ulteriore aspetto da disciplinare nel provvedimento
risoluzione anticipata del contratto. In questi casi, a carattere generale sarà l’individuazione della
essendo stata la prestazione già completamente struttura competente a procedere al sorteggio.
eseguita, la stazione appaltante non potrebbe Se nelle piccole Amministrazioni gli acquisti
esimersi dal pagarne il corrispettivo, pena il vengono fatti dall’unico Ufficio appalti, nelle Stazioni
configurarsi di un indebito arricchimento. appaltanti di dimensioni un po’ più complesse,
nelle quali sono presenti molteplici sottopartizioni
In molte di queste ipotesi, gli unici rimedi da organizzative, magari ciascuna competente ad
applicare resteranno la comunicazione all’ANAC effettuare acquisti e quindi dotata di RUP, si potrà
e la sospensione dell’operatore economico dalla valutare di costituire un elenco unico di tutti gli
partecipazione alle procedure di affidamento affidamenti svolti in un dato arco temporale, ad
indette dalla medesima Stazione appaltante per un esempio un anno, e, attingendo da questo in modo
periodo da uno a dodici mesi. L’effetto deterrente centralizzato, sorteggiare il numero di operatori
di tali sanzioni è, per la verità piuttosto modesto predeterminato in base al regolamento.
e potrebbe indurre alcuni operatori economici ad
aggirare la normativa sui controlli e a dichiarare il Un’altra possibilità potrebbe essere quella per cui
falso, costringendo per giunta la Stazione appaltante ciascuna Unità organizzativa autonoma costituisca
a compiere adempimenti a posteriori ben più un proprio elenco degli affidamenti dalla stessa
gravosi rispetto alle normali verifiche preventive. effettuati e sorteggi da lì. Il vantaggio di questa
Ma tant’è. Sicuramente, la semplificazione e la seconda soluzione è che, considerando gli
celerità che tale previsione imprime alle procedure arrotondamenti nel calcolo delle percentuali del
di affidamento sotto i 40mila euro sono talmente campione da sorteggiare, è più probabile che il
convenienti dal punto di vista degli addetti ai lavori numero dei soggetti sottoposti a controllo risulti
che vale la pena correre qualche rischio in più in nel secondo caso complessivamente superiore.
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