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Mediappalti Pareri & Sentenze
24 ottobre 2022, n. 9047 e id., V, 16 agosto 2022, n. 7147), perché essa comporta necessariamente (senza
ulteriore dimostrazione) la conoscenza effettiva di elementi economici (in quanto contenuti nell’offerta
tecnica), ma non è per intero applicabile al caso di elementi dell’offerta economica o dell’intera offerta
economica che si assumono conosciuti per via diretta. In tale seconda eventualità, la conoscenza effettiva
dell’entità dell’offerta economica (o di suoi significativi elementi) e, quindi, la violazione del principio di
segretezza dell’offerta economica, va dimostrata dalla parte che la sostiene (cfr. in tal senso sull’onere della
prova, in un caso analogo attinente all’asserita violazione del principio di segretezza dell’offerta tecnica,
Cons. Stato, V, 26 aprile 2023, n. 4194).”
TAR Campania, Napoli, Sez. I, 8/9/2023, n. 1478
La posizione di concorrente alla procedura di gara, classificatosi in seconda posizione, concretizza una
idonea situazione legittimante l’accesso alla documentazione relativa alla offerta tecnica dell’aggiudicataria
“ .... secondo la giurisprudenza la posizione di concorrente alla procedura di gara, classificatosi in seconda
posizione, “concretizzi una idonea situazione legittimante l’accesso alla documentazione relativa alla
offerta tecnica dell’aggiudicataria: ciò tanto più in quanto, avendo promosso un giudizio per ottenere
l’annullamento del provvedimento di aggiudicazione a favore del raggruppamento controinteressato, essa
ha dimostrato di avere interesse alla conoscenza integrale di quella documentazione, al fine di verificare la
correttezza – secondo i noti canoni di sindacato degli atti espressivi della discrezionalità tecnica esercitata
dalla commissione di gara nella valutazione delle offerte – delle valutazioni compiute e dei punteggi
conseguentemente assegnati” (ex multis da ultimo TAR Lombardia, ord., n. 1695/2023);Ritenuto che non è
stata fornita né dall’Amministrazione né dall’operatore controinteressato, la prova della sussistenza di alcun
pregiudizio concreto ai propri segreti industriali commerciali che in ipotesi conseguirebbe all’ostensione
degli atti richiesti da parte ricorrente”
Autorità Nazionale Anticorruzione
DELIBERA N. 294 del 27 giugno 2023
UPREC/PRE/561/2023/L/PREC
“Qualora il bando di gara individui delle lavorazioni riconducibili all’elenco di attività maggiormente
esposte a rischio di infiltrazione mafiosa, il concorrente che dichiari di eseguirle in proprio è tenuto a
possedere, all’atto della partecipazione alla gara, l’iscrizione nelle white list della Prefettura territorialmente
competente. Nel caso in cui le suddette lavorazioni siano affidate in subappalto o costituiscano oggetto
di una subfornitura, è il subappaltatore o il subfornitore a dover risultare iscritto nelle white list della
Prefettura territorialmente competente”
“… ai sensi dell’art. 1, comma 52, della legge 190/2012 e secondo quanto indicato dalla circolare del
Ministero dell’Interno prot. 25954 del 23 marzo 2016 e dal DPCM 18 aprile 2013, come aggiornato dal
DPCM 24 novembre 2016, l’iscrizione alla white list è un requisito obbligatorio, di ordine generale e attinente
alla moralità dell’impresa, per la partecipazione alle gare e l’affidamento di appalti pubblici nei settori
individuati come esposti a maggior rischio di infiltrazione mafiosa...è stato definitivamente chiarito che
l’obbligo di iscrizione alle white list della prefettura territorialmente competente trova applicazione anche
quando l’attività maggiormente esposta a rischio di infiltrazione mafiosa costituisca una delle prestazioni
indicate nel bando di gara come secondarie e non solo quando essa costituisca la prestazione principale
dell’appalto. È stato evidenziato, infatti, che i commi 52 e 53 dell’art. 1 della L. n. 190/2012 “non effettuano
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