Page 52 - MediAppalti, Anno XIII - N. 7
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Mediappalti                                                                     Pareri & Sentenze






               24 ottobre 2022, n. 9047 e id., V, 16 agosto 2022, n. 7147), perché essa comporta necessariamente (senza
               ulteriore  dimostrazione)  la  conoscenza  effettiva  di  elementi  economici  (in  quanto  contenuti  nell’offerta
               tecnica), ma non è per intero applicabile al caso di elementi dell’offerta economica o dell’intera offerta
               economica che si assumono conosciuti per via diretta. In tale seconda eventualità, la conoscenza effettiva
               dell’entità dell’offerta economica (o di suoi significativi elementi) e, quindi, la violazione del principio di
               segretezza dell’offerta economica, va dimostrata dalla parte che la sostiene (cfr. in tal senso sull’onere della
               prova, in un caso analogo attinente all’asserita violazione del principio di segretezza dell’offerta tecnica,
               Cons. Stato, V, 26 aprile 2023, n. 4194).”





               TAR Campania, Napoli, Sez. I, 8/9/2023, n. 1478

               La  posizione  di  concorrente  alla  procedura  di  gara,  classificatosi  in  seconda  posizione,  concretizza  una
               idonea situazione legittimante l’accesso alla documentazione relativa alla offerta tecnica dell’aggiudicataria


               “ .... secondo la giurisprudenza la posizione di concorrente alla procedura di gara, classificatosi in seconda
               posizione, “concretizzi  una  idonea  situazione legittimante l’accesso  alla documentazione  relativa  alla
               offerta  tecnica  dell’aggiudicataria:  ciò  tanto  più  in  quanto,  avendo  promosso  un  giudizio  per  ottenere
               l’annullamento del provvedimento di aggiudicazione a favore del raggruppamento controinteressato, essa
               ha dimostrato di avere interesse alla conoscenza integrale di quella documentazione, al fine di verificare la
               correttezza – secondo i noti canoni di sindacato degli atti espressivi della discrezionalità tecnica esercitata
               dalla  commissione  di  gara  nella  valutazione  delle  offerte  –  delle  valutazioni  compiute  e  dei  punteggi
               conseguentemente assegnati” (ex multis da ultimo TAR Lombardia, ord., n. 1695/2023);Ritenuto che non è
               stata fornita né dall’Amministrazione né dall’operatore controinteressato, la prova della sussistenza di alcun
               pregiudizio concreto ai propri segreti industriali commerciali che in ipotesi conseguirebbe all’ostensione
               degli atti richiesti da parte ricorrente”




               Autorità Nazionale Anticorruzione


               DELIBERA N. 294 del 27 giugno 2023
               UPREC/PRE/561/2023/L/PREC


               “Qualora  il  bando  di  gara  individui  delle  lavorazioni  riconducibili  all’elenco  di  attività  maggiormente
               esposte  a  rischio  di  infiltrazione  mafiosa,  il  concorrente  che  dichiari  di  eseguirle  in  proprio  è  tenuto  a
               possedere, all’atto della partecipazione alla gara, l’iscrizione nelle white list della Prefettura territorialmente
               competente. Nel caso in cui le suddette lavorazioni siano affidate in subappalto o costituiscano oggetto
               di  una  subfornitura,  è  il  subappaltatore  o  il  subfornitore  a  dover  risultare  iscritto  nelle  white  list  della
               Prefettura territorialmente competente”

               “…  ai  sensi  dell’art.  1,  comma  52,  della  legge  190/2012  e  secondo  quanto  indicato  dalla  circolare  del
               Ministero dell’Interno prot. 25954 del 23 marzo 2016 e dal DPCM 18 aprile 2013, come aggiornato dal
               DPCM 24 novembre 2016, l’iscrizione alla white list è un requisito obbligatorio, di ordine generale e attinente
               alla  moralità  dell’impresa,  per  la  partecipazione  alle  gare  e  l’affidamento  di  appalti  pubblici  nei  settori
               individuati come esposti a maggior rischio di infiltrazione mafiosa...è stato definitivamente chiarito che
               l’obbligo di iscrizione alle white list della prefettura territorialmente competente trova applicazione anche
               quando l’attività maggiormente esposta a rischio di infiltrazione mafiosa costituisca una delle prestazioni
               indicate nel bando di gara come secondarie e non solo quando essa costituisca la prestazione principale
               dell’appalto. È stato evidenziato, infatti, che i commi 52 e 53 dell’art. 1 della L. n. 190/2012 “non effettuano

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