Page 54 - MediAppalti, Anno XIII - N. 7
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               Autorità Nazionale Anticorruzione

               DELIBERA N. 367 del 26 luglio 2023
               UPREC - PREC 527/2023


               “La gestione di una procedura di gara in forma telematica, richiedendo l’osservanza con diligenza delle
               prescrizioni di bando e delle norme tecniche rilevanti, pone a carico del concorrente i rischi dell’eventuale
               erroneo  utilizzo  della  piattaforma  nonché  dell’erroneo  inserimento  dei  dati.  Pertanto,  l’esclusione  dalla
               procedura è legittima in caso di mancato invio dell’offerta imputabile alla scarsa diligenza di un mandante
               di un RTI costituendo nell’inserimento dei dati utili all’identificazione dell’operatore, e non all’illegittima
               predisposizione della piattaforma telematica, né ad una anomalia o malfunzionamento della stessa”

               “...  avuto  riguardo  alle  peculiarità  delle  procedure  selettive  informatiche  rispetto  a  quelle  cartacee,  la
               giurisprudenza  amministrativa  ha  evidenziato  come  esse,  a  fronte  degli  indiscutibili  vantaggi,  scontino
               tuttavia un “rischio di rete” – dovuto alla presenza di sovraccarichi o di cali di performance della rete – ed
               un “rischio tecnologico” dovuto alle caratteristiche dei sistemi operativi utilizzati dagli operatori.

               Acquisita  la  consapevolezza  che  i  rischi  sopra  menzionati  costituiscono  un’alea,  bensì  attenuabile  ma
               non eliminabile in senso assoluto, risponde al principio di autoresponsabilità l’onere di colui che intende
               prendere parte alla gara di attivarsi in tempo utile per prevenire eventuali inconvenienti che, nei minuti
               immediatamente  antecedenti  alla scadenza  del termine,  gli impediscano  la tempestiva  proposizione
               dell’offerta,  salvi  ovviamente  i  malfunzionamenti  del  sistema  imputabili  al  gestore  del  medesimo  (ad
               esempio fermi del sistema o mancato rispetto dei livelli di servizio) per i quali invece non può che affermarsi
               la responsabilità di quest’ultimo e la necessità di riconoscere una sospensione o proroga del termine per la
               presentazione delle offerte, come peraltro espressamente previsto dall’art. 79, comma 5-bis sopra citato
               (cfr. ex multis Delibera Anac n. 538 del 16 novembre 2022; Delibera n. 465 del 16 giugno 2021); … secondo
               pacifica giurisprudenza “non può essere escluso dalla gara un concorrente che abbia curato il caricamento
               della documentazione di gara sulla piattaforma telematica entro l’orario fissato per tale operazione, ma non
               è riuscito a finalizzare l’invio a causa di un malfunzionamento del sistema, imputabile al gestore” (Cons.
               Stato, sez. V, n. 7922/2019 e Cons. Stato, sez. III, n. 86/2020; 4811/2020). Nel medesimo senso si è
               chiarito che “se rimane impossibile stabilire con certezza se vi sia stato un errore da parte del trasmittente
               o, piuttosto, la trasmissione sia stata danneggiata per un vizio del sistema, il pregiudizio ricade sull’ente che
               ha bandito, organizzato e gestito la gara” (Cons. Stato, sez. III, n. 86/2020 cit.). Il Consiglio di Stato (sez.
               III, 24 novembre 2020, n. 7352) ha evidenziato che “Il concorrente che si appresta alla partecipazione di
               una gara telematica, fruendo dei grandi vantaggi logistici e organizzativi che l’informatica fornisce ai fruitori
               della procedura, è consapevole che occorre un certo tempo per eseguire materialmente le procedure di
               upload, e che tale tempo dipende in gran parte dalla performance dell’infrastruttura di comunicazione (lato
               utente e lato stazione appaltante), quest’ultima a sua volta interferita da variabili fisiche o di traffico”.

               È, pertanto, pacifico che “la procedura di gara gestita in forma telematica, richiedendo l’osservanza con
               diligenza delle prescrizioni di bando e delle norme tecniche rilevanti, pone a carico del concorrente i rischi
               dell’eventuale  erroneo  utilizzo  della  piattaforma  elettronica,  come  finalizzata  ad  escludere  in  radice  ed
               oggettivamente la possibilità di modifica delle offerte, e pertanto l’eventuale esclusione per impossibilità
               della Commissione di gara di esaminare l’offerta formulata da uno dei ricorrenti non è censurabile” (TAR
               Umbria, 27 ottobre 2022, n. 761; TAR Campania, Napoli, sez. VIII, 18 settembre 2020, n. 3882; TAR
               Veneto, sez. I, 26 febbraio 2020, n. 192);”









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