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Mediappalti Pareri & Sentenze
Autorità Nazionale Anticorruzione
DELIBERA N. 367 del 26 luglio 2023
UPREC - PREC 527/2023
“La gestione di una procedura di gara in forma telematica, richiedendo l’osservanza con diligenza delle
prescrizioni di bando e delle norme tecniche rilevanti, pone a carico del concorrente i rischi dell’eventuale
erroneo utilizzo della piattaforma nonché dell’erroneo inserimento dei dati. Pertanto, l’esclusione dalla
procedura è legittima in caso di mancato invio dell’offerta imputabile alla scarsa diligenza di un mandante
di un RTI costituendo nell’inserimento dei dati utili all’identificazione dell’operatore, e non all’illegittima
predisposizione della piattaforma telematica, né ad una anomalia o malfunzionamento della stessa”
“... avuto riguardo alle peculiarità delle procedure selettive informatiche rispetto a quelle cartacee, la
giurisprudenza amministrativa ha evidenziato come esse, a fronte degli indiscutibili vantaggi, scontino
tuttavia un “rischio di rete” – dovuto alla presenza di sovraccarichi o di cali di performance della rete – ed
un “rischio tecnologico” dovuto alle caratteristiche dei sistemi operativi utilizzati dagli operatori.
Acquisita la consapevolezza che i rischi sopra menzionati costituiscono un’alea, bensì attenuabile ma
non eliminabile in senso assoluto, risponde al principio di autoresponsabilità l’onere di colui che intende
prendere parte alla gara di attivarsi in tempo utile per prevenire eventuali inconvenienti che, nei minuti
immediatamente antecedenti alla scadenza del termine, gli impediscano la tempestiva proposizione
dell’offerta, salvi ovviamente i malfunzionamenti del sistema imputabili al gestore del medesimo (ad
esempio fermi del sistema o mancato rispetto dei livelli di servizio) per i quali invece non può che affermarsi
la responsabilità di quest’ultimo e la necessità di riconoscere una sospensione o proroga del termine per la
presentazione delle offerte, come peraltro espressamente previsto dall’art. 79, comma 5-bis sopra citato
(cfr. ex multis Delibera Anac n. 538 del 16 novembre 2022; Delibera n. 465 del 16 giugno 2021); … secondo
pacifica giurisprudenza “non può essere escluso dalla gara un concorrente che abbia curato il caricamento
della documentazione di gara sulla piattaforma telematica entro l’orario fissato per tale operazione, ma non
è riuscito a finalizzare l’invio a causa di un malfunzionamento del sistema, imputabile al gestore” (Cons.
Stato, sez. V, n. 7922/2019 e Cons. Stato, sez. III, n. 86/2020; 4811/2020). Nel medesimo senso si è
chiarito che “se rimane impossibile stabilire con certezza se vi sia stato un errore da parte del trasmittente
o, piuttosto, la trasmissione sia stata danneggiata per un vizio del sistema, il pregiudizio ricade sull’ente che
ha bandito, organizzato e gestito la gara” (Cons. Stato, sez. III, n. 86/2020 cit.). Il Consiglio di Stato (sez.
III, 24 novembre 2020, n. 7352) ha evidenziato che “Il concorrente che si appresta alla partecipazione di
una gara telematica, fruendo dei grandi vantaggi logistici e organizzativi che l’informatica fornisce ai fruitori
della procedura, è consapevole che occorre un certo tempo per eseguire materialmente le procedure di
upload, e che tale tempo dipende in gran parte dalla performance dell’infrastruttura di comunicazione (lato
utente e lato stazione appaltante), quest’ultima a sua volta interferita da variabili fisiche o di traffico”.
È, pertanto, pacifico che “la procedura di gara gestita in forma telematica, richiedendo l’osservanza con
diligenza delle prescrizioni di bando e delle norme tecniche rilevanti, pone a carico del concorrente i rischi
dell’eventuale erroneo utilizzo della piattaforma elettronica, come finalizzata ad escludere in radice ed
oggettivamente la possibilità di modifica delle offerte, e pertanto l’eventuale esclusione per impossibilità
della Commissione di gara di esaminare l’offerta formulata da uno dei ricorrenti non è censurabile” (TAR
Umbria, 27 ottobre 2022, n. 761; TAR Campania, Napoli, sez. VIII, 18 settembre 2020, n. 3882; TAR
Veneto, sez. I, 26 febbraio 2020, n. 192);”
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