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Pareri & Sentenze Mediappalti
una differenziazione a seconda che le attività maggiormente esposte al tentativo di infiltrazione mafiosa
siano l’oggetto principale della procedura di gara oppure costituiscano attività secondarie o accessorie, né
a seconda dell’eventuale utenza finale. Parimenti, non è possibile evincersi una gradazione normativa dal
punto di vista quantitativo delle attività menzionate, al fine di determinare l’obbligo di iscrizione nell’elenco
prefettizio. Ne consegue che se il bando di gara preveda quale attività oggetto della procedura di affidamento
delle attività anche solo parzialmente riconducibili a quelle elencate all’interno del comma 53 dell’articolo 1
legge n. 190 del 2012, l’operatore economico è tenuto a richiedere l’iscrizione alle white list della prefettura
territorialmente competente e la stazione appaltante è tenuta ad accertare che l’impresa che vi partecipi
e che dichiari di eseguirle risulti iscritta all’interno del suddetto elenco”. Nel Comunicato è stato altresì
precisato che “l’iscrizione alla white list dovrà essere posseduta soltanto dal soggetto che effettivamente
andrà a svolgere la prestazione rientrante all’interno dell’elenco di cui all’articolo 1, comma 53, il quale
potrà essere, in base al caso concreto, l’appaltatore, un’impresa del raggruppamento temporaneo verticale,
il subappaltatore o il subaffidatario”;”
Autorità Nazionale Anticorruzione
DELIBERA N. 325 del 12 luglio 2023
UPREC-PRE 596/2023/S/PREC
“Appalto pubblico – Servizi – Scelta del contraente – Requisiti – Servizio di refezione scolastica – Criteri
Ambientali Minimi – Congruità dell’importo a base d’asta”
“In una procedura di affidamento del servizio di ristorazione collettiva, l’individuazione del prezzo a base di
gara per singolo pasto rientra nell’esercizio della discrezionalità tecnica propria della Stazione appaltante:
la condotta della stazione appaltante pertanto risulterà insindacabile laddove tale importo risulti coerente
al costo medio stimato per pasto previsto dal D.M. 10 marzo 2020 sui nuovi Criteri Ambientali Minimi e
la Stazione appaltante abbia reso noto l’iter logico seguito per la sua determinazione o comunque abbia
fornito elementi sufficienti per la verifica di quanto determinato, non sussistendo in tal caso i presupposti
per mettere in discussione la valutazione tecnica effettuata.”
Autorità Nazionale Anticorruzione
DELIBERA N. 326 del 12 luglio 2023
UPREC-PRE 629/2023/L/PREC
“Appalto pubblico – Lavori – Scelta del contraente – Requisiti – Gara – Verifica di congruità – costi della
manodopera”
“In sede di verifica di anomalia dell’offerta, la difformità del costo del lavoro da quello indicato nelle tabelle
ministeriali non è profilo dirimente per trarne la conclusione dell’incongruità dell’offerta, poiché le tabelle
costituiscono un mero parametro di valutazione della congruità. Sono, infatti, consentiti scostamenti dalle
voci di costo ivi riassunte e spetta alla stazione appaltante valutare se si tratti di scostamenti talmente
significativi e, comunque, del tutto ingiustificati, da poter compromettere la complessiva affidabilità
dell’offerta ed indurre, senza meno, ad un giudizio di anomalia della stessa. Le tabelle ministeriali, infatti,
indicano esclusivamente il “costo medio orario” del lavoro elaborato su basi statistiche; esse, dunque, non
sono un limite inderogabile per gli operatori economici perché è ben possibile che il costo “proprio” del
singolo operatore economico sia diverso dal costo medio.”
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