Page 53 - MediAppalti, Anno XIII - N. 7
P. 53

Pareri & Sentenze                                                                    Mediappalti






               una differenziazione a seconda che le attività maggiormente esposte al tentativo di infiltrazione mafiosa
               siano l’oggetto principale della procedura di gara oppure costituiscano attività secondarie o accessorie, né
               a seconda dell’eventuale utenza finale. Parimenti, non è possibile evincersi una gradazione normativa dal
               punto di vista quantitativo delle attività menzionate, al fine di determinare l’obbligo di iscrizione nell’elenco
               prefettizio. Ne consegue che se il bando di gara preveda quale attività oggetto della procedura di affidamento
               delle attività anche solo parzialmente riconducibili a quelle elencate all’interno del comma 53 dell’articolo 1
               legge n. 190 del 2012, l’operatore economico è tenuto a richiedere l’iscrizione alle white list della prefettura
               territorialmente competente e la stazione appaltante è tenuta ad accertare che l’impresa che vi partecipi
               e che dichiari di eseguirle risulti iscritta all’interno del suddetto elenco”. Nel Comunicato è stato altresì
               precisato che “l’iscrizione alla white list dovrà essere posseduta soltanto dal soggetto che effettivamente
               andrà a svolgere la prestazione rientrante all’interno dell’elenco di cui all’articolo 1, comma 53, il quale
               potrà essere, in base al caso concreto, l’appaltatore, un’impresa del raggruppamento temporaneo verticale,
               il subappaltatore o il subaffidatario”;”





               Autorità Nazionale Anticorruzione

               DELIBERA N. 325 del 12 luglio 2023
               UPREC-PRE 596/2023/S/PREC


               “Appalto pubblico – Servizi – Scelta del contraente – Requisiti – Servizio di refezione scolastica – Criteri
               Ambientali Minimi – Congruità dell’importo a base d’asta”

               “In una procedura di affidamento del servizio di ristorazione collettiva, l’individuazione del prezzo a base di
               gara per singolo pasto rientra nell’esercizio della discrezionalità tecnica propria della Stazione appaltante:
               la condotta della stazione appaltante pertanto risulterà insindacabile laddove tale importo risulti coerente
               al costo medio stimato per pasto previsto dal D.M. 10 marzo 2020 sui nuovi Criteri Ambientali Minimi e
               la Stazione appaltante abbia reso noto l’iter logico seguito per la sua determinazione o comunque abbia
               fornito elementi sufficienti per la verifica di quanto determinato, non sussistendo in tal caso i presupposti
               per mettere in discussione la valutazione tecnica effettuata.”





               Autorità Nazionale Anticorruzione

               DELIBERA N. 326 del 12 luglio 2023
               UPREC-PRE 629/2023/L/PREC

               “Appalto pubblico – Lavori – Scelta del contraente – Requisiti – Gara – Verifica di congruità – costi della
               manodopera”

               “In sede di verifica di anomalia dell’offerta, la difformità del costo del lavoro da quello indicato nelle tabelle
               ministeriali non è profilo dirimente per trarne la conclusione dell’incongruità dell’offerta, poiché le tabelle
               costituiscono un mero parametro di valutazione della congruità. Sono, infatti, consentiti scostamenti dalle
               voci di costo ivi riassunte e spetta alla stazione appaltante valutare se si tratti di scostamenti talmente
               significativi  e,  comunque,  del  tutto  ingiustificati,  da  poter  compromettere  la  complessiva  affidabilità
               dell’offerta ed indurre, senza meno, ad un giudizio di anomalia della stessa. Le tabelle ministeriali, infatti,
               indicano esclusivamente il “costo medio orario” del lavoro elaborato su basi statistiche; esse, dunque, non
               sono un limite inderogabile per gli operatori economici perché è ben possibile che il costo “proprio” del
               singolo operatore economico sia diverso dal costo medio.”

                                                           53
   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58