Page 51 - MediAppalti, Anno XIII - N. 7
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Pareri & Sentenze                                                                    Mediappalti






               Consiglio di Stato, Sez. V, 18/9/2023, n. 8382

               “Deve esservi un giudizio di stretto collegamento (o nesso di strumentalità necessaria) tra documentazione
               richiesta e situazione finale controversa: la parte interessata, in tale ottica, dovrebbe allora onerarsi di
               dimostrare in modo intellegibile il collegamento necessario fra la documentazione richiesta e le proprie
               difese. Ciò anche attraverso una indicazione, anche espressa in modo sintetico, delle ‘deduzioni difensive
               potenzialmente esplicabili’”

               “L’Adunanza Plenaria n.  4  del  18  marzo  2021 ha  precisato  che  deve  escludersi  il  generico  riferimento,
               nell’istanza di accesso, a non meglio precisate esigenze probatorie e difensive, riferibili ad un processo
               già pendente, oppure instaurando, laddove l’ostensione del documento richiesto dovrà comunque passare
               attraverso  un  rigoroso  e  motivato  vaglio sul  nesso  di strumentalità  necessaria  tra  la  documentazione
               richiesta e la situazione finale che l’istante intende curare o tutelare.
               Il Collegio condivide la soluzione di maggior rigore secondo deve esservi un giudizio di stretto collegamento
               (o nesso di strumentalità necessaria) tra documentazione richiesta e situazione finale controversa: la parte
               interessata,  in tale ottica, dovrebbe  allora onerarsi di dimostrare  in modo  intellegibile  il  collegamento
               necessario fra la documentazione richiesta e le proprie difese. Ciò anche attraverso una indicazione, anche
               espressa in modo sintetico, delle ‘deduzioni difensive potenzialmente esplicabili’ (Cons. Stato, sez. IV, 14
               maggio 2014, n. 2472).
               L’onere della prova del suddetto nesso di strumentalità incombe, secondo i principi generali, su colui che
               agisce, ossia sul ricorrente richiedente l’accesso agli atti. In assenza di tale dimostrazione, la domanda
               di accesso, secondo l’indirizzo condiviso di questo Consiglio, finisce per tradursi nel tentativo ‘meramente
               esplorativo’ di conoscere tutta la documentazione versata agli atti di gara, come tale inammissibile (Cons.
               Stato n. 64 del 2020).
               I  principi  espressi  sono  stati  recentemente  ribaditi  da  questa  Sezione  con  sentenza  n.  787  del  2023,
               da  cui  è  emerso  che,  nelle  ipotesi  come  quella  per  cui  si  procede,  ne  risulta,  in  buona  sostanza,  un
               sistema  motivazionale c.d.  ‘a doppia mandata’, una  dell’istanza  e  una  dell’opponente,  che  la Stazione
               appaltante sarà tenuta a ponderare ogniqualvolta emerga un potenziale contrasto tra riservatezza tecnica e
               necessità difensive. La pronuncia, ponendosi sul solco dell’ormai indirizzo consolidato della giurisprudenza
               amministrativa (ex multis Cons. Stato, n. 6463 del 2020; Cons. Stato n. 5167 del 2020; Cons. Stato n.
               4220 del 2020; Cons. Stato n. 1451 del 2020; Cons. Stato n. 64 del 2020), ha ribadito che la ‘ratio’ sottesa
               alle previsioni di cui all’art. 53, comma 5, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016 è quella di escludere dall’accesso
               ‘quella  parte  dell’offerta  strettamente  afferente  al  ‘Know  how’  del  singolo  concorrente,  costituito  dalle
               competenze e dalle esperienze maturate nel tempo che consentono, al concorrente medesimo, di essere
               altamente competitivo nel mercato di riferimento’.”




               Consiglio di Stato, Sez. V, 11/09/2023, n. 8243


               Sul divieto di commistione tra offerta tecnica e offerta economica

               “ … si è affermato in giurisprudenza che il principio della segretezza dell’offerta economica è a presidio
               dell’attuazione dei principi di imparzialità e buon andamento dell’azione amministrativa (art. 97 Cost.),
               sub specie di trasparenza e par condicio dei concorrenti, e che la peculiarità del bene giuridico protetto dal
               principio di segretezza dell’offerta economica impone che la tutela copra non solo l’effettiva lesione del bene,
               ma anche il semplice rischio di pregiudizio, di modo che “già la sola possibilità di conoscenza dell’entità
               dell’offerta economica prima di quella tecnica, è idonea a compromettere la garanzia di imparzialità della
               valutazione” (così Cons. Stato, V, 24 gennaio 2019, n. 612, che cita, a riscontro, id., V, 20 luglio 2016, n.
               3287 ed altre precedenti). L’affermazione di principio è pienamente condivisibile se riferita alla violazione del
               divieto di commistione tra offerta tecnica ed offerta economica, come sopra inteso (come in Cons. Stato, V,

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