Page 48 - MediAppalti, Anno XIII - N. 7
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Mediappalti Il Punto
6. L’affrancamento dalla rotazione
Il mancato richiamo alla rotazione, peraltro non
presente neppure nell’articolo 142 ma di doverosa
applicazione stante il richiamo, come detto sopra
per il sottosoglia all’articolo 36 del pregresso
codice, rappresenta forse il tratto di maggior
rilievo soprattutto per la consapevolezza di tale
“omissione”.
Gli estensori, infatti, nella relazione tecnica che
accompagna il codice (un autentico commento
dei redattori) precisano che con “la previsione
del comma 8, con la quale – relativamente agli
affidamenti di servizi alla persona inferiori alla
soglia europea – si è scelto di non richiamare,
in prospettiva liberalizzante, la disciplina
generale degli appalti sotto soglia, ma di
imporre (attraverso il richiamo al comma
3) esclusivamente il rispetto dei principi
(generali) di qualità, continuità, accessibilità,
disponibilità e completezza, e gli obblighi
di tenere conto delle esigenze specifiche
delle diverse categorie di utenti, compresi
i gruppi svantaggiati, e di promuovere il
coinvolgimento e la responsabilizzazione
degli utenti. Si è inteso, con ciò, recepire le
diffuse istanze degli operatori del settore, con
particolare riferimento alla obiettiva criticità
dell’attuazione, nei settori in questione, del
principio di rotazione”.
Da qui la conclusione istruttoria secondo cui, il RUP
può utilizzare, come nel passato evidentemente,
le procedure semplificate di cui all’articolo 50
omettendo il rispetto della rotazione ma senza
approcci arbitrari rispettando, in ogni caso, un
leale comportamento istruttorio.
Questo significa che pur non elemento istruttorio
obbligatorio, la mancata applicazione della
rotazione dovrà comunque avere una motivazione.
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