Page 50 - MediAppalti, Anno XIII - N. 7
P. 50

Mediappalti                                                                     Pareri & Sentenze






               Tar Lazio, sez. IV, 26/09/2023, n. 14255

               Non è applicabile il soccorso istruttorio all’offerta tecnica

               “  ...  una  chiara  presa  di posizione  da  parte  della  giurisprudenza  si  registra  nella  recente  sentenza  del
               Consiglio di Stato del 21 agosto 2023, n. 7870, nella quale – oltre ad esaminarsi accuratamente l’evoluzione
               legislativa del soccorso istruttorio dal d.lgs. 50/2016 al vigente d.lgs. 36/2023 – si è ribadito che “deve
               tenersi per ferma la non soccorribilità (sia in funzione integrativa, sia in funzione sanante) degli elementi
               integranti, anche documentalmente, il contenuto dell’offerta (tecnica od economica): ciò che si porrebbe in
               contrasto con il superiore principio di parità dei concorrenti.


               Restano,  per  contro,  ampiamente  sanabili  le  carenze  (per  omissione  e/o  per  irregolarità)  della
               documentazione  c.d.  amministrativa.  In  altri  termini,  si  possono  emendare  le  carenze  o  le  irregolarità
               che attengano alla (allegazione) dei requisiti di ordine generale (in quanto soggettivamente all’operatore
               economico in quanto tale), non quelle inerenti ai requisiti di ordine speciale (in quanto atte a strutturare i
               termini dell’offerta, con riguardo alla capacità economica, tecnica e professionale richiesta per l’esecuzione
               delle prestazioni messe a gara)””.




               TAR Campania, Napoli, Sez. I, 20/9/2023, n. 5155


               E’  legittima  la  clausola  che  preveda  un  criterio  di  premialità  all’assorbimento  del  personale  in  misura
               superiore a quella minima prevista

               “La  condizione  necessaria  per  il legittimo esercizio  del  potere  discrezionale  di stabilire  i  criteri  di
               attribuzione del punteggio è costituita dalla verifica della sussistenza di una connessione tra i criteri e
               l’oggetto dell’appalto (art. 95, comma 6) del d.lgs. n. 50/2016, nei termini della definizione di cui all’art.
               95, comma 11, che considera connessi all’oggetto dell’appalto i «criteri di aggiudicazione [che] riguardino
               lavori, forniture o servizi da fornire nell’ambito di tale appalto sotto qualsiasi aspetto e in qualsiasi fase
               del loro ciclo di vita, compresi fattori coinvolti nel processo specifico di produzione, fornitura o scambio
               di questi lavori, forniture o servizi o in un processo specifico per una fase successiva del loro ciclo di vita,
               anche se questi fattori non sono parte del loro contenuto sostanziale» (la disposizione recepisce l’art. 67,
               paragrafo 3, della direttiva 2014/24/UE).


               Prendendo in considerazione anche fattori relativi all’intero ciclo di vita del lavoro, del bene o del servizio da
               acquisire, compresi i fattori coinvolti anche in una fase successiva al ciclo di vita, tra i criteri di aggiudicazione
               possono essere compresi anche criteri di natura sociale riferiti all’applicazione di un determinato contratto
               collettivo  di lavoro  o  di una  determinata  tipologia di contratto  di lavoro  individuale, volti a  conseguire
               specifici obiettivi di stabilità occupazionale e di trattamento economico e normativo dei lavoratori impiegati
               nell’appalto; fermo restando il limite da tempo individuato dalla giurisprudenza europea, ossia che il requisito
               non trasmodi nella previsione di criteri sociali che, abbandonando il legame con l’oggetto del contratto (nei
               termini sopra richiamati), prendano in considerazione gli aspetti relativi alla politica generale dell’impresa
               o altri aspetti estranei al programma contrattuale (cfr. Cons. Stato n. 7053/2021; C.G.U.E., 17 settembre
               2002, C-513/99, Concordia Bus Finland; in seguito C.G.U.E., 10 maggio 2012, C-368/10, Commissione
               c. Paesi Bassi, in particolare ai punti 89 ss.). Nel caso di specie non vi è dubbio che la conservazione
               delle risorse umane e del loro inquadramento sia funzionale alla migliore esecuzione dell’appalto secondo
               l’Amministrazione  che,  evidentemente,  trovava  utile  non  modificare  la  composizione  delle  squadre  che
               avevano prestato la propria attività nel corso del precedente periodo di esecuzione.”




                                                           50
   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55