Page 13 - MediAppalti, Anno XIII - N. 7
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Sotto la lente Mediappalti
Di conseguenza, nella stesura definitiva del c.d. del lavoro negli appalti pubblici di cui all’art. 82,
Correttivo, il tenore letterale della disposizione comma 3-bis del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163”,
di cui all’art. 23, comma 16, non lasciava dubbi non aveva mancato di rilevare che la primigenia
sul fatto che solo i costi della sicurezza dovevano versione della disposizione non poteva trovare
essere scorporati dall’importo assoggettato applicazione senza ingenerare effetti distorsivi del
al ribasso d’asta, fermo restando l’eventuale mercato, dovendo comunque essere contemperata
controllo dell’anomalia dei costi del personale se anche la necessità di salvaguardare il principio
ed in quanto inferiore ai minimi salariali retributivi dell’autonomia imprenditoriale.
indicati nelle apposite tabelle.
E ciò “in perfetta coerenza con il diritto comunitario,
Interessante è però considerare, nell’ottica delle di cui tiene conto lo stesso articolo 55 della direttiva
novità introdotte dal Nuovo Codice, che nella 2004/18 (recepito negli artt. 87 e 88 del Codice),
prima versione del c.d. Correttivo, approvata in laddove, sostanzialmente, ammette giustificazioni
via preliminare dal Consiglio dei Ministri, l’ultimo in relazione ad elementi che influenzano il costo
periodo del citato articolo 16 includeva anche “complessivo” del personale e tutela il solo costo
i costi della manodopera dal costo dell’importo “unitario”.
assoggettato al ribasso d’asta, stabilendo che “Il
costo della manodopera e i costi della sicurezza Ferma restando, pertanto, la tutela da assicurare
sono scorporati dal costo dell’importo assoggettato al rispetto di quest’ultimo, il costo complessivo
al ribasso d’asta”. del personale, per ciascun concorrente, è da
ritenere che si determini in base alla reale capacità
Difatti nella relazione di accompagnamento al organizzativa d’impresa che è funzione della libera
Correttivo, la stessa poiché riferita alla versione iniziativa economica ed imprenditoriale (art. 41
originaria del testo della disposizione - quella in Cost.) e come tale non può essere in alcun modo
cui l’ultimo periodo, per l’appunto, recitava “Il compressa mediante predeterminazioni operate ex
costo della manodopera e i costi della sicurezza ante”.
sono scorporati dal costo dell’importo assoggettato
al ribasso d’asta” -, si precisava che all’articolo 23 Di conseguenza, il legislatore, condividendo
erano inseriti “due periodi al comma 16, volti a evidentemente siffatti rilievi, nella stesura del testo
prevedere rispettivamente che, per i contratti definitivo, decise di modificare l’ultimo periodo del
relativi ai lavori, il costo dei materiali edili è comma 16 precisando che soltanto i costi della
determinato sulla base dei prezziari regionali, sicurezza dovevano essere scorporati dall’importo
aggiornati annualmente e che i costi della a base d’asta assoggettato a ribasso.
manodopera e della sicurezza sono scorporati
dall’importo assoggettato a ribasso d’asta”. Arrivando ai giorni nostri, l’articolo 41 del
Nuovo Codice di cui al d.lgs. 36/2023, rubricato
Sennonché, il Consiglio di Stato nel parere del 30 “Livelli e contenuti della progettazione”, dispone
marzo 2017 n. 782, sollevò più di una perplessità testualmente, al comma 14, che “Nei contratti
sul tenore del testo preliminare dei periodi introdotti di lavori e servizi, per determinare l’importo
nella parte finale del comma 16 dell’articolo 23 e, posto a base di gara, la stazione appaltante o
infatti, non mancò di evidenziare che: “la nuova l’ente concedente individua nei documenti di
disposizione (per come formulata) equipara tout gara i costi della manodopera secondo quanto
court il costo della manodopera ai costi della previsto dal comma 13. I costi della manodopera
sicurezza, cioè a quelle voci che concorrono e della sicurezza sono scorporati dall’importo
all’importo finale ma non sono soggette a ribasso. assoggettato al ribasso. Resta ferma la
Tuttavia, come è noto, i costi della sicurezza c.d. possibilità per l’operatore economico di dimostrare
esterna sono già quantificati a priori dal bando che il ribasso complessivo dell’importo deriva da
e cioè dalla stazione appaltante. Diviene allora una più efficiente organizzazione aziendale”.
necessario, ove si opti per il mantenimento della
previsione, chiarire a chi – stazione appaltante Si tratta del recepimento di un preciso criterio di
o offerente – spetti oggi scorporare questi costi delega di cui all’art. 1 comma 2 lett. t) della L.
dall’importo sul quale calcolare il ribasso”. 78/2022, in cui si prevedeva che “in ogni caso che
i costi della manodopera e della sicurezza siano
Anche l’ANAC, con la Segnalazione del 19 marzo sempre scorporati dagli importi assoggettati a
2014 n. 2, recante “Disposizioni in materia di costo ribasso”.
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