Page 11 - MediAppalti, Anno XIII - N. 7
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la variante non potrebbe mai essere imposta dal 2. Ulteriori notazioni
committente all’appaltatore agli stessi prezzi, patti
e condizioni definite in contratto. Scompare dall’articolo 120 di ogni riferimento agli
errori o alle omissioni della progettazione.
Novità anche in materia di Al riguardo, riferendoci ancora alla relazione,
emerge come la disciplina delle conseguenze
proroghe e quinto d’obbligo sulla responsabilità dei progettisti, già fissata al
comma 9 dell’ex articolo 106, sia stata inserita
nella parte del Codice destinata a regolamentare
la progettazione, posto che non è apparso
Nuove regole vanno segnalate anche in materia di opportuno includere detta fattispecie quale
proroghe, e di operatività del consolidato istituto autonoma previsione della normativa regolatrice
del cosiddetto quinto d’obbligo. delle modifiche contrattuali considerato che tale
Relativamente al primo aspetto la proroga tecnica causa della variante/modifica non è determinante
non costituisce più l’unica ipotesi ammessa dalla ai fini dell’inserimento tra le fattispecie di modifica
legge.
consentite in pendenza di esecuzione, che restano
tutte e soltanto quelle fissate nell’articolo 120.
Al riguardo, ferma la necessità di prevedere nel
bando e nei documenti di gara iniziali specifica Quanto alla definizione dell’errore progettuale,
opzione circa la possibilità di utilizzo di tale istituto, presente nell’ex comma 10 del vecchio articolo
viene in evidenza la differenza legata al fatto che 106, le relative previsioni trovano oggi riscontro
l’esecuzione delle prestazioni in regime generale nell’articolo 3, comma 1, dell’allegato I.1.
di proroga applicando, ai sensi del nuovo comma
10, eventuali condizioni di mercato più favorevoli Ulteriore osservazione riguarda, infine, il regime
per la stazione appaltante rispetto a quelle stabilite delle comunicazioni delle modifiche contrattuali
in contratto è possibile solo se in tal senso è fin all’Anac ed in ambito comunitario, laddove in tal
dall’inizio previsto. senso rilevanti.
La possibilità di imporre, da parte del committente,
un miglioramento delle condizioni economiche di Relativamente a queste ultime si è già accennato
esecuzione delle prestazioni contrattuali in caso all’inizio come l’avviso della intervenuta modifica
di proroga tecnica, che rimane contemplata in del contratto nelle situazioni di cui al comma 1,
via autonoma nel comma 11 ed espressamente lettere b) e c), già previsto dal comma 5 dell’ex
ridisciplinata nei presupposti, viene comunque articolo 106, è pubblicato, ai sensi del nuovo comma
esclusa, prevedendo espressamente che, in 14, a cura della stazione appaltante nella Gazzetta
tale ipotesi il contraente originario è tenuto ufficiale dell’Unione europea con le informazioni
all’esecuzione delle prestazioni contrattuali ai di cui all’allegato II.16; per le comunicazioni
prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto.
all’ANAC, ai sensi del nuovo comma 15 si
osservano gli oneri semplificati indicati all’articolo
Secondo la relazione detta esclusione si lega al 12, comma 5, dall’allegato II.14.
fatto che il gestore uscente “subisce” una proroga
che è indipendente dalla sua volontà.
Quanto all’istituto del quinto d’obbligo, ora
disciplinato nel comma 9, la novità sta nel fatto
che, per poter operare, l’istituto deve essere
previsto nei documenti di gara iniziali.
La modifica rispetto all’automatismo che da
sempre, anche in base all’articolo 1655 del codice
civile, consente al committente di utilizzare ex
lege, ambiti di flessibilità operativa, in aggiunta o
in diminuzione rispetto all’entità delle prestazioni
originariamente determinate, secondo quel che
si legge nella relazione dipende dalla necessità di
rendere la disciplina compatibile con le fattispecie
di modifica consentite dalla direttiva.
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