Page 11 - MediAppalti, Anno XIII - N. 7
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               la variante non potrebbe mai essere imposta dal    2. Ulteriori notazioni
               committente all’appaltatore agli stessi prezzi, patti
               e condizioni definite in contratto.             Scompare dall’articolo 120 di ogni riferimento agli
                                                               errori o alle omissioni della progettazione.


                      Novità anche in materia di               Al  riguardo,  riferendoci  ancora  alla  relazione,
                                                               emerge  come  la  disciplina  delle  conseguenze
                     proroghe e quinto d’obbligo               sulla responsabilità dei progettisti,  già  fissata  al
                                                               comma  9  dell’ex  articolo  106,  sia    stata  inserita
                                                               nella parte del Codice destinata a regolamentare
                                                               la  progettazione,  posto  che  non  è  apparso
               Nuove regole vanno segnalate anche in materia di   opportuno  includere  detta  fattispecie  quale
               proroghe, e di operatività del consolidato istituto   autonoma  previsione  della normativa  regolatrice
               del cosiddetto quinto d’obbligo.                delle  modifiche  contrattuali  considerato  che  tale
               Relativamente al primo aspetto la proroga tecnica   causa della variante/modifica non è determinante
               non  costituisce più l’unica  ipotesi ammessa  dalla   ai fini dell’inserimento tra le fattispecie di modifica
               legge.
                                                               consentite in pendenza di esecuzione, che restano
                                                               tutte e soltanto quelle fissate nell’articolo 120.
               Al  riguardo,  ferma  la  necessità  di  prevedere  nel
               bando  e  nei  documenti  di  gara  iniziali  specifica   Quanto  alla  definizione  dell’errore  progettuale,
               opzione circa la possibilità di utilizzo di tale istituto,   presente  nell’ex  comma  10  del  vecchio  articolo
               viene in evidenza la differenza legata al fatto che   106,  le  relative  previsioni  trovano  oggi  riscontro
               l’esecuzione delle prestazioni in regime generale   nell’articolo 3, comma 1, dell’allegato I.1.
               di proroga applicando, ai sensi del nuovo comma
               10, eventuali condizioni di mercato più favorevoli   Ulteriore  osservazione  riguarda,  infine,  il  regime
               per la stazione appaltante rispetto a quelle stabilite   delle  comunicazioni  delle  modifiche  contrattuali
               in contratto è possibile solo se in tal senso è fin   all’Anac  ed  in  ambito  comunitario,  laddove  in  tal
               dall’inizio previsto.                           senso rilevanti.
               La possibilità di imporre, da parte del committente,
               un  miglioramento  delle condizioni  economiche  di   Relativamente a queste ultime si è già accennato
               esecuzione  delle prestazioni contrattuali in caso   all’inizio  come  l’avviso  della  intervenuta  modifica
               di  proroga  tecnica,  che  rimane  contemplata  in   del contratto  nelle situazioni di cui al comma  1,
               via  autonoma  nel comma  11  ed  espressamente   lettere b) e c), già previsto dal comma 5 dell’ex
               ridisciplinata  nei  presupposti,  viene  comunque   articolo 106, è pubblicato, ai sensi del nuovo comma
               esclusa,  prevedendo  espressamente  che,  in   14, a cura della stazione appaltante nella Gazzetta
               tale  ipotesi il contraente  originario  è  tenuto   ufficiale  dell’Unione  europea  con  le  informazioni
               all’esecuzione  delle prestazioni  contrattuali  ai   di  cui  all’allegato  II.16;  per  le  comunicazioni
               prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto.
                                                               all’ANAC,  ai sensi del nuovo comma  15  si
                                                               osservano gli oneri semplificati indicati all’articolo
               Secondo  la  relazione  detta  esclusione  si  lega  al   12, comma 5, dall’allegato II.14.
               fatto che il gestore uscente “subisce” una proroga
               che è indipendente dalla sua volontà.
               Quanto  all’istituto  del  quinto  d’obbligo,  ora
               disciplinato  nel  comma  9,  la  novità  sta  nel  fatto
               che,  per  poter  operare,  l’istituto deve  essere
               previsto nei documenti di gara iniziali.
               La  modifica  rispetto  all’automatismo  che  da
               sempre, anche in base all’articolo 1655 del codice
               civile, consente  al  committente  di utilizzare  ex
               lege, ambiti di flessibilità operativa, in aggiunta o
               in diminuzione rispetto all’entità delle prestazioni
               originariamente  determinate,  secondo  quel  che
               si legge nella relazione dipende dalla necessità di
               rendere la disciplina compatibile con le fattispecie
               di modifica consentite dalla direttiva.


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