Page 10 - MediAppalti, Anno XIII - N. 7
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Mediappalti In Evidenza
in forza di quanto previsto dal comma 5, anch’esso non alterassero la natura generale del contratto
modificato rispetto alla previgente disciplina. e, ferma restando la piena funzionalità dell’opera,
generassero risparmi rispetto alle previsioni iniziali,
Dispone la regola che, fermo il rispetto di quanto da utilizzare esclusivamente per compensare
indicato nel comma 6, che in maniera speculare significative, quanto impreviste ed imprevedibili,
fissa i parametri per l’individuazione delle modifiche variazioni in aumento dei costi dei materiali.
sostanziali per le quali occorre procedere ad un
nuovo affidamento, ed a condizione di rispettare la In continuità con tale previsione - afferma
funzionalità dell’opera, al contratto in esecuzione testualmente la relazione - ed in coerenza col
possano essere apportate modifiche, tanto principio del risultato di cui all’articolo 1 del
su iniziativa della stazione appaltante quanto Codice, viene disposto, a regime, che le varianti
dell’operatore economico, a condizione che che trovano copertura nelle somme a disposizione
dall’operazione scaturiscano: risparmi, da utilizzare del quadro economico e non comportano aumenti
in compensazione per fronteggiare le variazioni di spesa e che mantengono la piena funzionalità
in aumento dei costi delle lavorazioni; soluzioni dell’opera (e, quindi, a maggior ragione la
equivalenti o migliorative in termini economici, natura del contratto) siano sempre ammesse
tecnici o di tempi di ultimazione dell’opera. se adeguatamente motivate da miglioramenti
in termini di qualità dell’opera e/o di tempi di
La previsione, che sembra considerare in modo ultimazione. Infatti è interesse precipuo della
disgiunto i due effetti associati al presupposto del stazione appaltante e della comunità di entrare
mantenimento della funzionalità delle opere, si nella disponibilità dell’oggetto del contratto nel
caratterizza per il fatto di riconoscere, a livello di più breve tempo possibile, senza contare il fatto
legislazione primaria, la titolarità dell’appaltatore che a tempi di realizzazione più brevi si associano
ad avanzare proposte di modifica al contratto in minori rischi di sopravvenienza di eventi incidenti
esecuzione. sull’andamento previsto, il primo dei quali è proprio
l’aumento dei costi.
Precedenti in tal senso risalenti nel tempo sono
quelli dell’articolo 11 del regolamento di cui al
d.m. 19 aprile 2000, n. 145, recante il capitolato
generale d’appalto dei lavori pubblici, ai sensi della … ma con portata più ampia
legge n. 109, del 1994, e dell’articolo 162 del
d.p.r. 5 ottobre 2010, n. 207, entrambi riferiti a
normative di natura secondaria.
La previsione che il nuovo codice stabilizza è quindi
di portata più ampia rispetto al precedente da cui
trae spunto.
Il nuovo comma 7 stabilizza
la disciplina interpretativa Il generale richiamo alla necessità della copertura
dell’ex articolo 106 ... di spesa nel quadro economico, non circoscritto ai
soli risparmi generati dalla variante, sembra infatti
ampliarne l’ambito di utilizzo, considerato anche il
venir meno dell’avverbio esclusivamente relativo
Il nuovo comma 7, viceversa, rileva quale norma alla destinazione delle economie per far fronte alle
di fonte primaria, e trae spunto, come si legge variazioni in aumento dei costi dei materiali.
nella relazione che accompagna il nuovo codice,
dai contenuti dell’articolo 7, commi 2 ter e quater, Per quest’ultimo caso, manca, peraltro, qualsiasi
della legge 29 giugno 2022, n. 79, di conversione riferimento all’entità che le variazioni in aumento
con modifiche del decreto 30 aprile 2022, n. 36, del costo delle lavorazioni devono registrare,
recante ulteriori misure urgenti per l’attuazione del aspetto viceversa presente nella disciplina di cui
Piano nazionale di ripresa e resilienza. alla previgente normativa che, al comma 2 ter,
parla di significativa alterazione del costo dei
La previgente disposizione, interpretativa materiali.
dell’articolo 106 del vecchio codice, prevedeva Resta peraltro fermo che, da qualunque delle
che, in caso di significativi incrementi del costo dei parti la modifica venga proposta, ciascuna di esse
materiali, fosse possibile introdurre varianti che resta libera di accettarla o meno. In questo senso
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