Page 9 - MediAppalti, Anno XIII - N. 7
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sia che sussista una clausola di rinegoziazione accordi in essere entro tre mesi dalla richiesta
che espressamente lo preveda sia che questa sia stessa, e che, laddove non si pervenga all’accordo
assente. in un termine ragionevole, la parte svantaggiata
possa agire in giudizio per ottenere l’adeguamento
del contratto all’equilibrio originario, salva la
responsabilità delle parti per violazione dell’obbligo
Il principio generale di rinegoziazione.
del mantenimento
dell’equilibrio contrattuale
La richiesta di rinegoziazione va
avanzata senza ritardo e non può
Trattasi di una novità strettamente connessa giustificare, di per sé, la sospensione
all’introduzione, nell’articolo 9, quale basilare dell’esecuzione del contratto
principio della nuova disciplina dei contratti
pubblici, dell’obbligo di mantenere l’equilibrio
delle prestazioni per tutta la durata dei contratti,
espressamente indicando, al comma 5, gli articoli Va altresì evidenziato come, in ossequio al principio
60 e 120 quali disposizioni attuative. generale di buona fede nell’esecuzione dei contratti,
di cui all’articolo 1375 del codice civile, applicabile
Premesso che per aver rilievo l’alterazione deve proprio in ragione delle indicazioni del comma 8
essere la conseguenza di circostanze straordinarie anche in fase esecutiva, nonostante la limitazione a
e imprevedibili, estranee alla normale alea, quella di gara che si legge nel l’articolo 5 del nuovo
all’ordinaria fluttuazione economica ed al rischio di codice, la richiesta di rinegoziazione vada avanzata
mercato, nonché avere entità tale da alterare in senza ritardo e non possa giustificare, di per sé, la
maniera rilevante l’originario equilibrio contrattuale, sospensione dell’esecuzione del contratto.
la formulazione del nuovo comma 8 dispone che
clausole di rinegoziazione siano in principio sempre L’osservanza dell’evocato principio generale
previste, senza che, come già detto, un’eventuale di buona fede vale anche a definire il lasso di
carenza possa risultare preclusiva al riguardo; tempo ragionevolmente necessario per pervenire
è, infatti, stabilita la possibilità di avanzare all’accordo sui contenuti della rinegoziazione.
comunque richiesta di rinegoziazione, purché sia
fatta senza ritardo, e senza che questo possa di Infine, seppur il comma 8 risulti scritto
per sé legittimare la sospensione dell’esecuzione nell’evidente prospettiva dell’operatore economico
del contratto. (il RUP provvede a formulare la proposta) l’opzione
che ne è alla base non sembra a priori poter
Il comma 4 dell’articolo 9, del resto, favorisce escludere che, per lo meno in via di principio,
espressamente l’inserimento nei contratti di dell’istituto della rinegoziazione possa avvalersi
clausole di rinegoziazione, con conseguente anche la stazione appaltante, laddove per le stesse
pubblicità delle stesse nel bando o nell’avviso con menzionate ragioni l’equilibrio delle prestazioni
cui si indice la gara. dedotte in contratto venga meno; in tal senso vale
considerare come l’articolo 9 si riferisca sempre
alle parti, non già solo all’operatore economico.
Il RUP propone all’operatore
economico i termini
dell’aggiornamento Le modifiche non sostanziali e
entro 3 mesi dalla richiesta le proposte dell’appaltatore
In termini procedurali, la norma prevede che, a Altra novità di rilievo è quella di cui al comma 7,
seguito della richiesta ricevuta, sia il RUP a dover che regola il caso delle modifiche espressamente
assumere l’iniziativa formulando all’operatore definite non sostanziali, quindi in principio
economico la proposta di aggiornamento degli sempre ammesse a prescindere dal relativo valore
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