Page 28 - MediAppalti, Anno XIII - N. 6
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Mediappalti Il Punto
A sua volta nell’offerta economica l’operatore indica, I costi della manodopera sono quindi isolati, con
a pena di esclusione, i costi della manodopera e gli loro separata evidenziazione all’interno dell’offerta,
oneri aziendali per l’adempimento delle disposizioni demandando alla Stazione appaltante il compito di
in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro verificare, prima di procedere alla aggiudicazione
eccetto che nelle forniture senza posa in opera e nei definitiva, la congruità dei costi ed il rispetto delle
servizi di natura intellettuale (art. 108, comma 9 del tabelle ministeriali (CdS, V, 12 settembre 2018, n.
d.lgs. 36/2023). Le nuove disposizioni prevedono 5332).
che l’assenza dei citati costi ed oneri comporti
l’esclusione dell’offerente, come giurisprudenza L’operatore economico non deve fare riferimento
nel tempo aveva peraltro già affermato, tanto ad un costo medio del lavoro, ma ai propri
da consolidare l’orientamento che la mancata costi effettivi, che ritiene di dover sostenere
indicazione comportava necessariamente in caso di aggiudicazione della commessa,
l’esclusione dalla gara, trattandosi di lacuna non conseguentemente il costo della manodopera
suscettibile di soccorso istruttorio. quantificato dall’operatore economico può
discostarsi da quello stimato dalla Stazione
appaltante, in quanto i reali valori aziendali possono
ben risultare inferiori a causa di agevolazioni,
Le nuove disposizioni prevedono che sgravi fiscali o contributivi, detrazioni varie, etc.
l’assenza dei costi della manodopera (Tar Lecce Luglio n. 911/2023).
e degli oneri di sicurezza comporti
l’esclusione dell’offerente, come Qualora sussistano consistenti scostamenti tra i
giurisprudenza nel tempo aveva valori indicati dall’offerente e quelli medi rivenienti
dalle tabelle (nonché rispetto a quelli ipotizzati nel
peraltro già affermato, tanto da progetto posto a base di gara e quelli “mediamente”
consolidare l’orientamento che la indicati dagli altri concorrenti) idonei ad ingenerare
mancata indicazione comportava ragionevoli dubbi circa la congruità, serietà e
necessariamente l’esclusione dalla sostenibilità della offerta, è necessario procedere
gara, trattandosi di lacuna non alla verifica in concreto della “ragionevolezza”
suscettibile di soccorso istruttorio. della offerta, fatta salva l’inammissibilità di
giustificazioni in relazione a trattamenti salariali
minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti
autorizzate dalla legge.
Per quanto riguarda la ragione della prevista Si rileva come la giurisprudenza amministrativa
indicazione separata del costo del lavoro, la – formatasi in relazione al previgente Codice dei
medesima è rivolta all’esigenza di consentire alla contratti pubblici – abbia affermato che “i valori del
Stazione appaltante una puntuale verifica della costo del lavoro risultanti dalle tabelle ministeriali
congruità del prezzo offerto con particolare riguardo sono un semplice parametro di valutazione
al rispetto delle tabelle previste dal Ministero della congruità dell’offerta, perciò l’eventuale
del lavoro e delle politiche sociali sulla base dei
valori economici definiti dalla contrattazione
collettiva nazionale tra le organizzazioni L’operatore economico non deve fare
sindacali e le organizzazioni dei datori di lavoro riferimento ad un costo medio del
comparativamente più rappresentativi, delle lavoro, ma ai propri costi effettivi,
norme in materia previdenziale ed assistenziale, qualora sussistano consistenti
dei diversi settori merceologici e delle differenti
aree territoriali. scostamenti tra i valori indicati
dall’offerente e quelli medi rivenienti
Nel caso di scostamento dalle citate dalle tabelle idonei ad ingenerare
tabelle, l’orientamento prevalente ritiene ragionevoli dubbi circa la congruità
possibile giustificare il valore indicato in offerta della offerta, è necessario procedere
rispetto a quello risultante dalle tabelle ministeriali, alla verifica in concreto della
qualora, però, si dimostri il rispetto dei minimi
salariali previsti dai contratti collettivi (TAR “ragionevolezza” della offerta.
Campania, IV, 15 aprile 2019, n. 2136).
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