Page 25 - MediAppalti, Anno XIII - N. 6
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Il Punto Mediappalti
Le Stazioni appaltanti richiedono, negli atti di
gara, in sintesi, il rispetto degli obblighi di cui
Con il d.lgs. 36/2023 è previsto alla legge n. 68 del 1999, misure, come requisiti
l’inserimento di clausole sociali necessari alla partecipazione, volte a garantire
finalizzate anche alla stabilità le pari opportunità, la stabilità occupazionale,
l’applicazione dei contratti collettivi nazionali e
occupazionale, in tutti gli appalti di territoriali di settore.
lavori e servizi, diversi da quelli aventi
natura intellettuale, e nei contratti Ne sono espressione il dover produrre, a pena
di concessione, indipendentemente di esclusione, al momento della presentazione
dalla condizione di essere o della domanda di partecipazione o dell’offerta,
meno contratti ad alta intensità copia dell’ultimo rapporto redatto, come prevede
l’articolo 46 del decreto legislativo 11 aprile
di manodopera, a differenza del 2006, n. 198 e l’impegno ad assumere una quota
previgente d.lgs. 50/2016. pari almeno al 30 per cento al fine di garantire
sia all’occupazione giovanile sia all’occupazione
femminile.
Agli operatori economici le cui unità occupate
siano costituite da meno di 50 dipendenti o da un
numero pari o superiore a quindici dipendenti, è Inoltre è previsto che l’operatore
richiesto, invece, entro sei mesi dalla conclusione economico si impegni con la
del contratto, di consegnare alla stazione partecipazione alla gara a destinare
appaltante una relazione di genere sulla situazione il 30 per cento delle assunzioni
del personale maschile e femminile in ognuna sia all’occupazione giovanile, sia
delle professioni. Agli stessi operatori economici
è inoltre richiesto di consegnare alla stazione all’occupazione femminile (cfr.
appaltante, entro sei mesi dalla conclusione del Allegato II.3, comma 4). Una soglia
contratto, la certificazione di cui all’articolo 17 percentuale maggiore può essere
della legge 12 marzo 1999, n. 68 e una relazione considerata un elemento premiale, al
relativa all’assolvimento degli obblighi di cui alla fine dell’aggiudicazione. La stazione
medesima legge (cfr. Allegato II.3).
appaltante qualora invece decida
Inoltre è previsto che l’operatore economico si di non inserire clausole sociali
impegni con la partecipazione alla gara a destinare deve darne motivazione specifica
il 30 per cento delle assunzioni sia all’occupazione ed adeguata con riferimento ad
giovanile, sia all’occupazione femminile (cfr. obiettivi, ad esempio, di efficienza ed
Allegato II.3, comma 4). Una soglia percentuale economicità.
maggiore può essere considerata invece un
elemento premiale, al fine dell’aggiudicazione,
rivolta all’assunzione di persone disabili, di giovani,
con età inferiore a trentasei anni, di donne per È inoltre prevista la possibilità, da parte della
l’esecuzione del contratto o per la realizzazione Stazione appaltante, di inserire criteri premiali
di attività a esso connesse o strumentali. aventi finalità di inclusione giovanile, femminile e
Tuttavia le stazioni appaltanti possono stabilire per categorie svantaggiate, nel mondo del lavoro,
una quota inferiore a quella prevista nel comma come tra l’altro prevede l’art. 108, comma 7 del
4 dell’Allegato, oppure non inserire specifiche D.lgs. 36/2023:
clausole sociali dandone, in ogni caso, adeguata
e specifica motivazione, che rilevi che l’oggetto “Al fine di promuovere la parità di genere,
del contratto, la tipologia, la natura del progetto le stazioni appaltanti prevedono, nei bandi
o altri elementi puntualmente indicati, ne rendano di gara, negli avvisi e negli inviti, il maggior
l’inserimento impossibile “o contrastante con punteggio da attribuire alle imprese per l’adozione
obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di politiche tese al raggiungimento della parità di
di economicità e di qualità del servizio nonché di genere comprovata dal possesso della certificazione
ottimale impiego delle risorse pubbliche”. della parità di genere di cui all’articolo 46-bis del
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