Page 32 - MediAppalti, Anno XIII - N. 6
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                 Ribadita l’indicazione, già contenuta  nell’articolo   ha  l’onere,  a  pena  di decadenza,  di confermare
                 115 secondo la quale l’iscrizione delle riserve è un   le  riserve  già  iscritte  sino  a  quel  momento  negli
                 adempimento da osservarsi a pena di decadenza,   atti  contabili per  le  quali  non  siano  intervenute
                 sul piano procedurale  il  comma  2  dell’articolo 7,   procedure di carattere conciliativo.
                 altresì  dispone  che  l’iscrizione  debba  aver  luogo
                 sul primo  atto  dell’appalto  idoneo  a  riceverle,   Se l’esecutore, in fine, non firma il conto finale nei
                 successivo all’insorgenza o alla cessazione del fatto   termini  all’uopo  fissati, o se lo sottoscrive senza
                 che ha determinato il pregiudizio del l’esecutore. In   confermare le domande già formulate nel registro
                 ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve   di  contabilità,  il  conto  finale  si  intende  come
                 sono  iscritte anche  nel registro  di contabilità   definitivamente accettato.
                 all’atto della firma immediatamente successiva al
                 verificarsi  o  al  cessare  del  fatto  pregiudizievole,
                 nonché  all’atto  della  sottoscrizione  del  certificato   2. La disciplina previgente
                 di collaudo mediante  precisa esplicitazione  delle
                 contestazioni circa le relative operazioni. Le riserve   Come appare evidente, pur con alcune modifiche
                 non espressamente confermate sul conto finale si   il nuovo  codice  recupera  per  intero  lo storica
                 intendono rinunciate.                          disciplina  delle  riserve,  risalente  addirittura  al
                                                                regolamento  di contabilità dei lavori del 1895,
                                                                sostanzialmente confermata fino al 2016 attraverso
                                                                il d.lgs. 12  aprile 2006,  n.163,  con  le  relative
                          Riserve e conto finale                disposizioni attuative di cui al dpr 207 del 2010 e
                                                                cancellata con un tratto di penna dal regime di cui
                                                                al d.lgs. 50/2016 che, in pratica, non ne facendone
                                                                menzione specifica alcuna, rinviava tutto al d.m. 7
                 Sul   piano   procedurale,   qui   a   pena  di  marzo 2018, n. 49.
                 inammissibilità,  le riserve  devono  essere
                 formulate  in  modo  specifico  e  indicare  con   Quest’ultimo,  peraltro  con  un’inversione  di rotta
                 precisione le ragioni sulle quali si fondano nonché   dell’ultima ora, prevedeva con distinte disposizioni
                 contenere:  a)  la  precisa  quantificazione  delle   di  contenuto  identico,  sia  per  lavori  (art.9),  sia
                 somme  che  l’esecutore  ritiene  gli siano  dovute,   per  forniture  e  servizi  (art.21),  che  il  direttore
                 quantificazione  da  effettuare  in  via  definitiva,   dei lavori/dell’esecuzione per  la gestione  delle
                 senza  possibilità di successive integrazioni o   contestazioni  su  aspetti  tecnici  e  delle  riserve,
                 incrementi rispetto al l’importo iscritto, salvo che   dovesse  semplicemente  attenersi  alla  relativa
                 la  riserva  stessa  sia  motivata  con  riferimento   disciplina prevista  dalla  stazione  appaltante  e
                 a  fatti continuativi; b) l’indicazione degli ordini   riportata nel capitolato d’appalto.
                 di servizio, emanati dal direttore dei lavori o dal
                 direttore  dell’esecuzione,  che  abbiano  inciso
                 sulle  modalità  di  esecuzione  dell’appalto;  c)  le
                 contestazioni relative  all’esattezza  tecnica  delle   Disciplina delle riserve ante
                 modalità costruttive  previste  dal capitolato       nuovo codice necessita(va)
                 speciale  d’appalto  o  dal  progetto  esecutivo;  d)   di specifica approvazione
                 le  contestazioni  relative  alla  difformità  rispetto
                 al  contratto  delle disposizioni  e  delle istruzioni
                 relative  agli aspetti  tecnici ed  economici della
                 gestione  dell’appalto; e)  le contestazioni relative   In sostanza, il codice del 2016 aveva rimesso l’intera
                 alle disposizioni e istruzioni del direttore dei lavori   tematica riguardante contestazioni e riserve al la
                 o del direttore dell’esecuzione  che  potrebbero   disciplina contrattuale  con  tutte  le  conseguenze
                 comportare la responsabilità dell’appaltatore o che   del caso, a cominciare dalla ricostruzione pattizia
                 potrebbero determinare vizi o difformità esecutive   di tutta  la regolamentazione  già in passato
                 dell’appalto.                                  sperimentata,  con  il relativo  ambito  applicativo
                                                                ed  il  quadro  procedurale,  inclusivo  di  decadenze
                 All’atto  della  firma  del  conto  finale,  l’esecutore,   ed inammissibilità,  caratterizzato da rilevanti
                 non  può  iscrivere  domande  diverse  per  oggetto   limitazioni sul piano delle modalità di esercizio dei
                 o per importo da quelle formulate nel registro di   diritti  patrimoniali  da  parte  dell’assuntore  della
                 contabilità durante  lo svolgimento dei lavori,  e   commessa.

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