Page 27 - MediAppalti, Anno XIII - N. 6
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Il Punto Mediappalti
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, hanno applicazione compatibili con l’attività oggetto
chiarito che le imprese che impiegano personale dell’appalto. La norma proposta – di cui ai commi
nell’ambito di appalti pubblici e concessioni 1 e 2 – intende compiere un ulteriore passo in
devono necessariamente applicare il contratto questa direzione, restringendo anche le ipotesi in
collettivo stipulato dalle associazioni dei datori cui, per la frammentazione dei contratti collettivi
e dei prestatori di lavoro comparativamente più nell’ambito del medesimo settore, l’operatore
rappresentative sul piano nazionale in vigore per economico finisca con l’optare per un CCNL che
il settore e per la zona nella quale si eseguono non garantisce al lavoratore le migliori tutele
le prestazioni di lavoro e quello il cui ambito di sotto il profilo normativo ed economico. La
applicazione sia strettamente connesso con previsione non pare in contrasto con l’art. 39
l’attività oggetto dell’appalto o della concessione Cost. in quanto non è diretta a estendere ex lege
svolta dall’impresa anche in maniera prevalente. ed erga omnes l’efficacia del contratto collettivo,
ma si limita a indicare le condizioni contrattuali
L’operatore economico dovrebbe garantire, quale che l’aggiudicatario deve applicare al personale
presupposto minimo, almeno il trattamento impiegato, qualora, sulla base di una propria
stabilito dalla disciplina contrattuale individuata e autonoma scelta imprenditoriale, intenda
nel bando di gara e rispetto al giudizio di identità conseguire l’appalto pubblico, restando libero
che deve operare la stazione appaltante è richiesta di applicare condizioni contrattuali diverse nello
una perfetta coincidenza in termini di tutele. svolgimento dell’attività imprenditoriale diversa;
e restando libero di accettare o non la clausola
Alternativamente la disciplina richiamata, in caso dell’appalto pubblico oggetto dell’aggiudicazione
di applicazione di un diverso contratto, al fine (accettando, quindi, anche l’esclusione dalla
della tutela della libertà di iniziativa economica, procedura).
richiede che vengano applicate le medesime I medesimi argomenti possono essere utilizzati per
tutele normative ed economiche oggetto della affermare la compatibilità anche rispetto all’art. 41
dichiarazione di equivalenza di cui al comma 4 del Cost., tenuto conto altresì che la libera iniziativa
medesimo art. 11. economica “non può svolgersi in contrasto con
l’utilità sociale”. Il consentire alla p.a. la scelta di
La giurisprudenza sul tema della individuazione indicare il CCNL applicabile alle prestazioni oggetto
da parte della stazione appaltante del contratto di gara sembra trovare giustificazione proprio sotto
collettivo da applicarsi all’appalto (anche rispetto questo profilo (Art. 41, secondo comma, Cost.)”.
all’attività oggetto dell’appalto) nel tempo si
è espressa affermando che rientrasse nella
discrezionalità della stazione appaltante fissare i 3. Il contenuto dell’offerta economica.
contenuti dei servizi da affidare mediante gara, I costi della manodopera
ma non l’imporre od esigere un determinato
contratto collettivo nazionale di lavoro, anche in L’art. 41, co. 13, d.lgs. 36/2023, da ultimo,
considerazione che una o più tipologie di contratti riproduce lo stesso contenuto del citato art. 23, co.
potrebbero solo astrattamente adattarsi alle 16, D.lgs. 50/2016, ovvero “per i contratti relativi
prestazioni oggetto del servizio da affidare (cfr. a lavori, servizi e forniture, il costo del lavoro è
Cds 2198/2021). determinato annualmente, in apposite tabelle, dal
Ministero del lavoro e delle politiche sociali sulla base
Con il nuovo codice è valorizzata la previsione dei valori economici definiti dalla contrattazione
posta dall’art. 1, comma 2, lettera h), n. 2, collettiva nazionale tra le organizzazioni
della legge delega, adottando una funzione della sindacali e le organizzazioni dei datori di lavoro
clausola non semplicemente incentivante, ma volta comparativamente più rappresentative, delle
ad un effettivo risultato applicativo con norme norme in materia previdenziale ed assistenziale,
maggiormente pregnanti e vincolanti anche al fine dei diversi settori merceologici e delle differenti
di chiarire gli ambiti dell’istituto. Come è riportato aree territoriali.”
nella relazione illustrativa al D.lgs. 36/2023:
Ai sensi del vigente art. 110, co. 4, D.lgs. 36/2023,
“Rimane tuttavia aperta la questione, altrettanto poi, in sede di verifica dell’anomalia non sono
centrale, della possibile sovrapposizione tra settori ammesse giustificazioni, tra le altre, “in relazione
di attività e quindi della possibile applicabilità a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti
di più contratti collettivi conformi, con ambiti di dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge”.
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