Page 66 - MediAppalti, Anno XIII - N. 4
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Mediappalti In Pillole
informativa (e addirittura per le varianti in corso Tuttavia va aggiunto che per un periodo transitorio
d’opera anche il successivo invio dei documenti ad pari a un anno, decorrente dalla data in cui il codice
A.N.A.C.) deve avvenire entro 30 giorni dalla data acquista efficacia, il RUP non è soggetto alle sanzioni
di approvazione della modifica contrattuale da irrogabili per la violazione degli obblighi informativi
parte della stazione appaltante, per le valutazioni previsti nei confronti della Banca nazionale dei
e gli eventuali provvedimenti di competenza contratti pubblici nell’ipotesi in cui, entro sessanta
(giusti Comunicati del Presidente del 17/03/2015, giorni dalla comunicazione all’amministrazione di
Comunicato del 28/10/2015 e Comunicato del appartenenza, adempia a tutti gli oneri informativi
17/02/2016) in ottemperanza al disposto di cui con contestuale autocertificazione, ai sensi degli
all’art. 37 del d.l. 24 giugno 2014, n. 90, convertito articoli 46 e 47 del testo unico delle disposizioni
in legge n.114/2014, trasposto nell’art. 106, c. 14 legislative e regolamentari in materia di
del D. Lgs. n. 50/2016). documentazione amministrativa, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
L’inadempimento dell’obbligo è sanzionato n. 445, relativa all’adempimento degli stessi.
distinguendo (ai sensi del comma 13 dello stesso
art. 222), responsabilità da carente e/o omessa E’ chiaro che oggi l’intera costruzione qui descritta
informazione ed esibizione dei documenti; dalla è orientata tra le altre cose al rispetto del principio
responsabilità da infedele, falsa trasmissione della fiducia espresso all’art. 2 del nuovo codice
e documentazione. Nel primo caso la sanzione degli appalti , in base al quale: “Nell’ambito delle
si muoverà entro il limite minimo di € 500,00 e attività svolte nelle fasi di programmazione,
massimo di € 5.000,00 mentre nel secondo caso progettazione, affidamento ed esecuzione dei
il perimetro è più alto perché oscilla tra i € 500,00 contratti, ai fini della responsabilità amministrativa
e € 10.000,00. Ovviamente, come noto l’Autorità costituisce colpa grave la violazione di norme di
con propri atti definisce e disciplina i procedimenti diritto e degli auto-vincoli amministrativi, nonché
sanzionatori che possono condurre alla sanzione. la palese violazione di regole di prudenza, perizia
Tali profili sanzionatori non sono una novità rispetto e diligenza e l’omissione delle cautele, verifiche
al passato, poiché anche al comma 13 dell’art. 213 ed informazioni preventive normalmente richieste
del d.lgs. 50/2016 erano previste le medesime nell’attività amministrativa, in quanto esigibili
fattispecie, soltanto che i valori delle sanzioni nei confronti dell’agente pubblico in base alle
erano certamente differenti perché l’omessa specifiche competenze e in relazione al caso
comunicazione e l’inottemperanza era sanzionata concreto. Non costituisce colpa grave la violazione
nel perimetro € 250,00 / € 25.000,00 , mentre o l’omissione determinata dal riferimento a indirizzi
l’infedele e falsa trasmissione e documentazione giurisprudenziali prevalenti o a pareri delle autorità
stava nel margine € 500,00 / € 50.000,00. competenti.”
Va ricordato naturalmente che il comma 13
dell’art. 222 d.lgs. 36/2023 (identica la previsione
presente anche nel comma 13 del d.lgs. 50/2016)
rivolgendosi ai destinatari delle sanzioni, parla
genericamente di “soggetti” perciò non soltanto
di coloro i quali operano per conto della “pubblica
amministrazione”, ma anche nei confronti degli
operatori economici che non ottemperano alla
richiesta della stazione appaltante o dell’ente
aggiudicatore di comprovare il possesso dei
requisiti di partecipazione alla procedura di
affidamento; nonché nei confronti dei soggetti
che a fronte della richiesta di informazioni o di
documenti da parte di A.N.A.C., ne forniscano di
non veritieri o che ancora, forniscano alle stazioni
appaltanti o agli enti aggiudicatori o agli organismi
di attestazione dati o documenti non veritieri circa
il possesso dei requisiti di qualificazione.
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