Page 66 - MediAppalti, Anno XIII - N. 4
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Mediappalti                                                                             In Pillole






               informativa (e addirittura per le varianti in corso   Tuttavia va aggiunto che per un periodo transitorio
               d’opera anche il successivo invio dei documenti ad   pari a un anno, decorrente dalla data in cui il codice
               A.N.A.C.) deve avvenire entro 30 giorni dalla data   acquista efficacia, il RUP non è soggetto alle sanzioni
               di  approvazione  della  modifica  contrattuale  da   irrogabili per la violazione degli obblighi informativi
               parte della stazione appaltante, per le valutazioni   previsti  nei  confronti  della  Banca  nazionale  dei
               e  gli eventuali  provvedimenti  di competenza   contratti pubblici nell’ipotesi in cui, entro sessanta
               (giusti Comunicati del Presidente del 17/03/2015,   giorni dalla  comunicazione  all’amministrazione  di
               Comunicato  del 28/10/2015  e  Comunicato  del   appartenenza, adempia a tutti gli oneri informativi
               17/02/2016)  in  ottemperanza  al  disposto  di  cui   con  contestuale  autocertificazione,  ai  sensi  degli
               all’art. 37 del d.l. 24 giugno 2014, n. 90, convertito   articoli  46  e  47  del  testo  unico  delle  disposizioni
               in legge n.114/2014, trasposto nell’art. 106, c. 14   legislative  e  regolamentari  in  materia  di
               del D. Lgs. n. 50/2016).                        documentazione amministrativa, di cui al decreto
                                                               del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
               L’inadempimento   dell’obbligo   è   sanzionato   n. 445, relativa all’adempimento degli stessi.
               distinguendo (ai sensi del comma 13 dello stesso
               art.  222),  responsabilità da  carente  e/o omessa   E’ chiaro che oggi l’intera costruzione qui descritta
               informazione  ed  esibizione  dei  documenti;  dalla   è orientata tra le altre cose al rispetto del principio
               responsabilità  da  infedele,  falsa  trasmissione   della  fiducia  espresso  all’art.  2  del  nuovo  codice
               e  documentazione.  Nel  primo  caso  la  sanzione   degli appalti , in base al quale: “Nell’ambito delle
               si muoverà  entro  il  limite  minimo di € 500,00  e   attività svolte nelle fasi  di programmazione,
               massimo di € 5.000,00 mentre nel secondo caso   progettazione,  affidamento  ed  esecuzione  dei
               il perimetro è più alto perché oscilla tra i € 500,00   contratti, ai fini della responsabilità amministrativa
               e € 10.000,00. Ovviamente, come noto l’Autorità   costituisce colpa  grave  la  violazione  di norme  di
               con propri atti definisce e disciplina i procedimenti   diritto e degli auto-vincoli amministrativi, nonché
               sanzionatori che possono condurre alla sanzione.   la palese violazione di regole di prudenza, perizia
               Tali profili sanzionatori non sono una novità rispetto   e  diligenza  e  l’omissione  delle  cautele,  verifiche
               al passato, poiché anche al comma 13 dell’art. 213   ed informazioni preventive normalmente richieste
               del  d.lgs.  50/2016  erano  previste  le  medesime   nell’attività amministrativa,  in quanto  esigibili
               fattispecie,  soltanto  che  i  valori  delle  sanzioni   nei  confronti  dell’agente  pubblico in  base  alle
               erano  certamente  differenti  perché  l’omessa   specifiche  competenze  e  in  relazione  al  caso
               comunicazione e l’inottemperanza era sanzionata   concreto. Non costituisce colpa grave la violazione
               nel  perimetro  €  250,00  /  €  25.000,00  ,  mentre   o l’omissione determinata dal riferimento a indirizzi
               l’infedele  e  falsa  trasmissione  e  documentazione   giurisprudenziali prevalenti o a pareri delle autorità
               stava nel margine € 500,00 / € 50.000,00.       competenti.”

               Va  ricordato  naturalmente  che  il  comma  13
               dell’art. 222 d.lgs. 36/2023 (identica la previsione
               presente anche nel comma 13 del d.lgs. 50/2016)
               rivolgendosi ai destinatari  delle sanzioni, parla
               genericamente  di “soggetti” perciò  non  soltanto
               di coloro i quali operano per conto della “pubblica
               amministrazione”,  ma  anche  nei  confronti  degli
               operatori  economici che  non  ottemperano  alla
               richiesta  della  stazione  appaltante  o  dell’ente
               aggiudicatore  di comprovare  il possesso  dei
               requisiti  di  partecipazione  alla  procedura  di
               affidamento;  nonché  nei  confronti  dei  soggetti
               che  a  fronte  della  richiesta  di  informazioni  o  di
               documenti da parte di A.N.A.C., ne forniscano di
               non veritieri o che ancora, forniscano alle stazioni
               appaltanti o agli enti aggiudicatori o agli organismi
               di attestazione dati o documenti non veritieri circa
               il possesso dei requisiti di qualificazione.

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