Page 47 - MediAppalti, Anno XIII - N. 4
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Il Punto                                                                             Mediappalti






               sentenza  non  passata  in  giudicato,  per  i  reati   7. Il seggio di gara
               previsti nel Capo I del Titolo  II del Libro II del
               codice penale;                                  Ulteriore  novità  viene  innestata  nel  comma  7
               c) coloro che si trovano in una situazione di conflitto   dell’articolo in commento che, per la prima volta,
               di interessi  con  uno  degli  operatori  economici   introduce  una  disciplina del seggio di gara.  Il
               partecipanti alla procedura; costituiscono situazioni   Codice,  quindi,  disciplina  –  senza  particolari
               di  conflitto  di  interessi  quelle  che  determinano   rigori -,  la  possibilità  di nominare,  negli appalti
               l’obbligo di astensione previste dall’articolo 7 del   da aggiudicarsi al ribasso un organismo  tecnico,
               regolamento recante il codice di                               anche monocratico, che si occupa
               comportamento  dei dipendenti                                  della valutazione  (operazione
               pubblici, di cui al  decreto  del   Ulteriore novità viene     meramente   aritmetica)  delle
               Presidente  della  Repubblica 16   innestata nel comma         offerte.
               aprile 2013, n. 62”.                7 dell’articolo in
                                                commento che, per la          La  norma,  ovviamente,  impone
               Uno  degli aspetti su  cui appare   prima volta, introduce     anche  per   evidenti  ragioni
               opportuno soffermarsi è dato dal                               economiche  che  i componenti
               richiamo  alla  rotazione.  Con  il   una disciplina del       vengano  scelti  all’interno  della
               Codice del 2016 la giurisprudenza    seggio di gara            stazione  appaltante  sempre
               ha ritenuto che la rotazione non                               secondo criteri di “di trasparenza
               potesse  operare  fino  all’avvio                              e  competenza,  al  quale  si
               della dinamica di scelta dall’albo dei commissari.   applicano  le  cause  di incompatibilità di cui  alle
               Con  il nuovo  Codice invece,  si deve  ritenere   lettere b) e c) del comma 5”.
               che  l’eventuale  vizio di rotazione possa  essere
               censurato  innanzi al giudice  amministrativo,   Non  si  richiama,  quindi,  oltre  alla  causa  di
               pertanto è necessario che il RUP presti particolare   incompatibilità determinata dall’aver fatto parte di
               attenzione a questa richiesta.                  organi politici nel biennio precedente all’indizione
                                                               della procedura, la rotazione.
                                                               I  componenti  quindi  non  devono  ruotare  anche
                    6. La riconvocazione della commissione     perché le operazioni da compiere sono scevre da
                      di gara                                  ogni discrezionalità.

               Una  novità di rilievo, rispetto al comma  11   Da notare che questo seggio di gara viene chiamato
               dell’articolo 77 del Codice del 2016, si registra nel   per valutare le offerte ma nulla esclude che possa
               comma 6 dell’articolo in commento.              essere  utilizzato  anche  per  la  previa  escussione
               Infatti,  a  differenza  del  citato  la  stazione   documentale  e/o  verifica  successiva  dei  requisiti
               appaltante può decidere, in modo motivato, di non   dietro  coordinamento  del  RUP  (chiamato  a  far
               riconvocare la stessa commissione di gara nel caso   propri i verbali).
               di “in  caso  di rinnovo  del  procedimento  di gara
               per  effetto dell’annullamento  dell’aggiudicazione
               o dell’esclusione di taluno  dei concorrenti,  (…)
               tranne quando l’annullamento sia derivato da un
               vizio nella composizione della commissione”.

               Ai sensi della prescrizione dell’articolo 77, la stazione
               appaltante  non  ha  alcun  potere  discrezionale
               dovendo  procedere  con  la riconvocazione  della
               stessa commissione di gara.

               Con il  nuovo Codice, invece,  sarà  possibile
               non  riconvocare  lo  stesso  collegio  –  salvo  che
               l’illegittimità non dipenda da un difetto della stessa
               commissione  -,  ma  il  RUP  dovrà  attentamente
               motivare il caso.

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