Page 43 - MediAppalti, Anno XIII - N. 4
P. 43
Il Punto Mediappalti
Le commissioni di gara
nel nuovo Codice dei contratti
IL
PUN
di Stefano Usai
TO
Premessa 1. La commissione di gara negli appalti
del sottosoglia comunitario
Il nuovo Codice dei contratti (declinato nel decreto
legislativo 36/2023) innova profondamente L’articolo 51, rubricato “Commissione giudicatrice”
la disciplina in tema di commissioni di gara (come l’articolo 93) - e anche questo è un tratto
e, in particolare, sui rapporti tra RUP ed il particolare – risulta composto da un unico comma
collegio valutatore a lungo oggetto di contrasti essenziale e si riferisce, come anticipato, agli
giurisprudenziali. appalti del sottosoglia da aggiudicarsi con il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
La prima, rilevantissima, novità rispetto al Codice
del 2016 è data dalla chirurgica previsione di una Con il comma, gli estensori hanno chiarito che
norma ad hoc per la commissione di gara negli “Nel caso di aggiudicazione dei contratti di cui
appalti del sottosoglia ed una differente per le alla presente Parte con il criterio dell’offerta
commissioni di gara nel sopra soglia. economicamente più vantaggiosa, alla
commissione giudicatrice può partecipare il RUP,
La prima norma, come meglio si vedrà più avanti, anche in qualità di presidente”.
è contenuta nell’articolo 51 e quindi in quel micro
sistema normativo dedicato espressamente Dalla lettura della norma emerge chiaramente che
agli appalti del sottosoglia comunitario (micro principale preoccupazione del legislatore è stata
sistema composto dagli artt. 48/55). La seconda quella di meglio definire la posizione del RUP ed in
disposizione, la cui gran parte della disciplina è questo si registra la novità di maggior rilevanza.
applicabile anche agli appalti sottosoglia, trova Il fatto che il RUP possa far parte o addirittura
allocazione nell’articolo 93 del Codice. presiedere il collegio, questo ultimo ruolo solo
43