Page 42 - MediAppalti, Anno XIII - N. 4
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Mediappalti Il Punto
una relazione contrattuale diretta solo una specifica 3. Le norme rinviate al 1° gennaio 2024
disposizione poteva, infatti, generare un simile
effetto, ragion per cui appare difficile procedere Resta da evidenziare che, ai sensi delle modifiche da
estendendo detta regola a tutta la filiera. ultimo apportate all’originaria disciplina transitoria,
di cui al comma 2 dell’articolo 225, le previsioni
Quanto alla qualificazione degli operatori economici di cui al comma 5 dell’articolo 119 acquisteranno
affidatari degli ulteriori livelli di subappalto, il tema efficacia solo dal 1° gennaio 2024. Fino a tale data
discende dalla natura del regime autorizzatorio continuerà ad applicarsi, per espressa disposizione
che, se ricondotto al contesto pubblicistico, non di legge, il comma 7 del vecchio articolo 105.
potrà prescindere dalle valutazioni di adeguatezza
da rendersi dalle stazioni appaltanti lungo tutta la Trattasi di un rinvio legato al tema pubblicità,
filiera, inclusa la qualificazione secondo il sistema digitalizzazione, operatività ed interoperabilità
unico (SOA) adeguata alle prestazioni da eseguire della Banca Dati Unica dei Contratti Pubblici,
per il caso dei lavori. In questo caso anche il tema rilevante anche per altri contesti del nuovo codice,
del riconoscimento delle prestazioni eseguite che il legislatore ha inteso complessivamente
tramite rilascio della relativa certificazione posporre.
riguarderà i subappaltatori di qualsiasi livello.
La differenza, che si vuole qui evidenziare, tra
Da considerare, infine, le previsioni di cui al comma vecchio e nuovo regime si lega, al momento, al
12 dell’articolo 119. fatto che mentre il nuovo comma 5 prevede che, ai
In base ad esse il subappaltatore, da ritenersi di fini autorizzatori, l’affidatario trasmette il contratto
qualsiasi livello, deve garantire gli stessi standard di subappalto alla stazione appaltante almeno
qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di venti giorni prima della data di effettivo inizio
appalto principale e riconoscere ai lavoratori un dell’esecuzione delle relative prestazioni, il vecchio
trattamento economico e normativo non inferiore comma 7 prevede il deposito del predetto atto.
a quello che avrebbe garantito il contraente
principale. Tutti i subappaltatori, inoltre, dovranno
applicare i medesimi contratti collettivi nazionali
di lavoro del contraente principale, qualora le
attività oggetto di esecuzione coincidano con
quelle caratterizzanti l’oggetto dell’appalto oppure
riguardino le lavorazioni relative alle categorie
prevalenti e siano incluse nell’oggetto sociale del
contraente principale.
Anche i costi della sicurezza e della manodopera
dovranno essere garantiti per tutta la filiera,
venendo corrisposti a tutte le imprese
subappaltatrici senza alcun ribasso.
Il compito di verificare l’effettivo rispetto di quanto
precede ricade sul Responsabile del procedimento
per la fase esecutiva e sul RUP, sul direttore dei
lavori, sul coordinatore della sicurezza in fase di
esecuzione ovvero sul direttore dell’esecuzione.
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