Page 42 - MediAppalti, Anno XIII - N. 4
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               una relazione contrattuale diretta solo una specifica   3. Le norme rinviate al 1° gennaio 2024
               disposizione  poteva,  infatti,  generare  un  simile
               effetto,  ragion  per  cui  appare  difficile  procedere   Resta da evidenziare che, ai sensi delle modifiche da
               estendendo detta regola a tutta la filiera.     ultimo apportate all’originaria disciplina transitoria,
                                                               di cui al comma  2  dell’articolo  225,  le  previsioni
               Quanto alla qualificazione degli operatori economici   di cui al comma 5 dell’articolo 119 acquisteranno
               affidatari degli ulteriori livelli di subappalto, il tema   efficacia solo dal 1° gennaio 2024. Fino a tale data
               discende  dalla natura  del regime  autorizzatorio   continuerà ad applicarsi, per espressa disposizione
               che,  se  ricondotto al contesto  pubblicistico,  non   di legge, il comma 7 del vecchio articolo 105.
               potrà prescindere dalle valutazioni di adeguatezza
               da rendersi dalle stazioni appaltanti lungo tutta la   Trattasi di un rinvio legato al tema  pubblicità,
               filiera, inclusa la qualificazione secondo il sistema   digitalizzazione,  operatività  ed  interoperabilità
               unico (SOA) adeguata alle prestazioni da eseguire   della  Banca  Dati  Unica  dei  Contratti  Pubblici,
               per il caso dei lavori. In questo caso anche il tema   rilevante anche per altri contesti del nuovo codice,
               del riconoscimento  delle prestazioni  eseguite   che  il legislatore  ha  inteso  complessivamente
               tramite   rilascio   della   relativa   certificazione   posporre.
               riguarderà i subappaltatori di qualsiasi livello.
                                                               La  differenza,  che  si  vuole  qui  evidenziare,  tra
               Da considerare, infine, le previsioni di cui al comma   vecchio  e  nuovo  regime  si  lega,  al  momento,  al
               12 dell’articolo 119.                           fatto che mentre il nuovo comma 5 prevede che, ai
               In base ad esse il subappaltatore, da ritenersi di   fini autorizzatori, l’affidatario trasmette il contratto
               qualsiasi livello, deve garantire gli stessi standard   di  subappalto  alla  stazione  appaltante  almeno
               qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di   venti  giorni  prima  della  data  di  effettivo  inizio
               appalto  principale  e  riconoscere  ai  lavoratori  un   dell’esecuzione delle relative prestazioni, il vecchio
               trattamento economico e normativo non inferiore   comma 7 prevede il deposito del predetto atto.
               a  quello  che  avrebbe  garantito  il  contraente
               principale. Tutti i subappaltatori, inoltre, dovranno
               applicare  i  medesimi  contratti collettivi nazionali
               di  lavoro  del  contraente  principale,  qualora  le
               attività oggetto  di esecuzione  coincidano con
               quelle caratterizzanti l’oggetto dell’appalto oppure
               riguardino  le lavorazioni relative alle categorie
               prevalenti e siano incluse nell’oggetto sociale del
               contraente principale.

               Anche i costi della sicurezza e della manodopera
               dovranno  essere  garantiti  per  tutta  la  filiera,
               venendo   corrisposti  a  tutte  le  imprese
               subappaltatrici senza alcun ribasso.

               Il compito di verificare l’effettivo rispetto di quanto
               precede ricade sul Responsabile del procedimento
               per la  fase esecutiva e sul  RUP, sul  direttore dei
               lavori,  sul  coordinatore  della  sicurezza  in  fase  di
               esecuzione ovvero sul direttore dell’esecuzione.














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