Page 38 - MediAppalti, Anno XIII - N. 4
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                  1. Novità sostanziali e chiarimenti          Trattasi,  viceversa,  di garantire  l’esigenza  che,
                                                               nel necessario rispetto dei principi di trasparenza
               In  questo  senso,  l’innovazione  di  più  immediata   e  di tutela  del mercato  del lavoro, limitazioni
               evidenza riguarda senz’altro la sostituzione dell’ex   alla  possibilità  di ricorso  all’ulteriore  subappalto
               comma 19 dell’articolo 105 con una nuova articolata   possono essere disposte dalle stazioni appaltanti,
               formula, riportata al comma 17 dell’articolo 119,   purché specifiche e motivate nella documentazione
               che  supera  il  rigido  divieto  in  forza  del  quale,   di gara, in base ad una serie di parametri che lo
               finora,  l’esecuzione  delle  prestazioni  affidate  in   stesso legislatore si premura di fissare.
               subappalto non poteva formare oggetto di ulteriore
               subappalto.                                     In  tal  senso  la  nuova  disciplina  prevede  che
                                                               è  ben  possibile indicare  le  prestazioni  o  le
               La questione nasce dall’esigenza di adeguamento   lavorazioni oggetto  del contratto  di appalto  che,
               ai rilievi da ultimo formulati dalla Corte di Giustizia   pur  subappaltabili, non  possono  formare  oggetto
               e dalla Commissione UE nella lettera di costituzione   di ulteriore subappalto, in ragione delle specifiche
               in  mora  del  6  aprile  2022, di  cui  fa  menzione  la   caratteristiche dell’appalto e dell’esigenza, tenuto
               stessa  Relazione  della Speciale  Commissione  del   conto della natura  o della loro  complessità, di
               Consiglio di Stato  incaricata  di dare  attuazione   rafforzare il controllo delle attività di cantiere e più
               alla delega di cui alla legge 21 giugno 2022, n.78,   in generale dei luoghi di lavoro o di garantire una
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               per la stesura del nuovo codice , nell’ambito della   più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della
               procedura  di  infrazione  a  carico                         salute  e  sicurezza dei lavoratori
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               dell’Italia, n. 2018/2273 .           Il subappalto          oppure  di prevenire  il rischio di
                                                     cosiddetto “a          infiltrazioni  criminali.  Si  prescinde
               La nuova formulazione del comma                              da tale ultima valutazione quando i
               17 mira a soddisfare le prescrizioni   cascata” ed il        subappaltatori ulteriori siano iscritti
               delle direttive UE in ordine al    superamento del           nell’elenco  dei fornitori,  prestatori
               superamento  del divieto assoluto   suo rigido divieto       di servizi ed esecutori  di lavori di
               di ricorrere  al  subappalto  per                            cui al comma 52 dell’articolo 1 della
               prestazioni a loro volta già oggetto                         legge  6 novembre  2012,  n.190,
               di subappalto, fissato dalla disciplina nazionale in   ovvero  nell’anagrafe  antimafia  degli  esecutori
               maniera astratta, quindi prescindendo da qualsiasi   istituita dall’articolo 30  del decreto-legge  17
               possibilità  di  verificare  le  capacità  di  eventuali   ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni,
               subappaltatori  e  senza  menzionare  il carattere   dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, ovvero nelle
               essenziale degli incarichi.                     cosiddette white list.

               L’opzione non può peraltro genericamente leggersi   Come  appare  evidente,  il riportato  ventaglio
               come liberalizzazione del subappalto cosiddetto “a   motivazionale  è  del  tutto  analogo  a  quello  già
               cascata”.                                       utilizzato,  nel  comma  2  dell’articolo 119,  per





               1. Pag.72.
               2.  Fin  dal  suo  avvio  in  data  24  gennaio  2019,  infatti,  la  Commissione  aveva  rilevato  che  dall’obbligo
               di rispettare i principi di proporzionalità e parità di trattamento di cui all’articolo 18, paragrafo 1, della
               direttiva 2014/24/UE, all’articolo 36, paragrafo 1, della direttiva 2014/25/UE e all’articolo 3, paragrafo 1,
               della direttiva 2014/23/UE, risulta che gli Stati membri non possono imporre ai subappaltatori un divieto
               generale e universale di fare a loro volta ricorso ad altri subappaltatori. Questa conclusione è ulteriormente
               confermata dal fatto che, come spiegato nella sezione 1.3.A della presente lettera, le direttive 2014/23/
               UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE non recano disposizioni che consentano di imporre un limite obbligatorio
               all’importo  dei contratti pubblici  che  può  essere  subappaltato.  Orbene,  l’articolo 105,  comma  19,  del
               decreto legislativo 50/2016 vieta in modo generale e universale che le prestazioni subappaltate possano
               essere  oggetto  di  ulteriore  subappalto  [...]  ponendosi  pertanto  in  violazione  dell’articolo  18,  paragrafo
               1, e l’articolo 71, paragrafo 5, quinto comma, della direttiva 2014/24/UE; l’articolo 36, paragrafo 1, e
               l’articolo 88, paragrafo 5, quinto comma, della direttiva 2014/25/UE; l’articolo 3, paragrafo 1, e l’articolo
               42, paragrafo 3, quarto comma, della direttiva 2014/23/UE”.

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