Page 38 - MediAppalti, Anno XIII - N. 4
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Mediappalti Il Punto
1. Novità sostanziali e chiarimenti Trattasi, viceversa, di garantire l’esigenza che,
nel necessario rispetto dei principi di trasparenza
In questo senso, l’innovazione di più immediata e di tutela del mercato del lavoro, limitazioni
evidenza riguarda senz’altro la sostituzione dell’ex alla possibilità di ricorso all’ulteriore subappalto
comma 19 dell’articolo 105 con una nuova articolata possono essere disposte dalle stazioni appaltanti,
formula, riportata al comma 17 dell’articolo 119, purché specifiche e motivate nella documentazione
che supera il rigido divieto in forza del quale, di gara, in base ad una serie di parametri che lo
finora, l’esecuzione delle prestazioni affidate in stesso legislatore si premura di fissare.
subappalto non poteva formare oggetto di ulteriore
subappalto. In tal senso la nuova disciplina prevede che
è ben possibile indicare le prestazioni o le
La questione nasce dall’esigenza di adeguamento lavorazioni oggetto del contratto di appalto che,
ai rilievi da ultimo formulati dalla Corte di Giustizia pur subappaltabili, non possono formare oggetto
e dalla Commissione UE nella lettera di costituzione di ulteriore subappalto, in ragione delle specifiche
in mora del 6 aprile 2022, di cui fa menzione la caratteristiche dell’appalto e dell’esigenza, tenuto
stessa Relazione della Speciale Commissione del conto della natura o della loro complessità, di
Consiglio di Stato incaricata di dare attuazione rafforzare il controllo delle attività di cantiere e più
alla delega di cui alla legge 21 giugno 2022, n.78, in generale dei luoghi di lavoro o di garantire una
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per la stesura del nuovo codice , nell’ambito della più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della
procedura di infrazione a carico salute e sicurezza dei lavoratori
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dell’Italia, n. 2018/2273 . Il subappalto oppure di prevenire il rischio di
cosiddetto “a infiltrazioni criminali. Si prescinde
La nuova formulazione del comma da tale ultima valutazione quando i
17 mira a soddisfare le prescrizioni cascata” ed il subappaltatori ulteriori siano iscritti
delle direttive UE in ordine al superamento del nell’elenco dei fornitori, prestatori
superamento del divieto assoluto suo rigido divieto di servizi ed esecutori di lavori di
di ricorrere al subappalto per cui al comma 52 dell’articolo 1 della
prestazioni a loro volta già oggetto legge 6 novembre 2012, n.190,
di subappalto, fissato dalla disciplina nazionale in ovvero nell’anagrafe antimafia degli esecutori
maniera astratta, quindi prescindendo da qualsiasi istituita dall’articolo 30 del decreto-legge 17
possibilità di verificare le capacità di eventuali ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni,
subappaltatori e senza menzionare il carattere dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, ovvero nelle
essenziale degli incarichi. cosiddette white list.
L’opzione non può peraltro genericamente leggersi Come appare evidente, il riportato ventaglio
come liberalizzazione del subappalto cosiddetto “a motivazionale è del tutto analogo a quello già
cascata”. utilizzato, nel comma 2 dell’articolo 119, per
1. Pag.72.
2. Fin dal suo avvio in data 24 gennaio 2019, infatti, la Commissione aveva rilevato che dall’obbligo
di rispettare i principi di proporzionalità e parità di trattamento di cui all’articolo 18, paragrafo 1, della
direttiva 2014/24/UE, all’articolo 36, paragrafo 1, della direttiva 2014/25/UE e all’articolo 3, paragrafo 1,
della direttiva 2014/23/UE, risulta che gli Stati membri non possono imporre ai subappaltatori un divieto
generale e universale di fare a loro volta ricorso ad altri subappaltatori. Questa conclusione è ulteriormente
confermata dal fatto che, come spiegato nella sezione 1.3.A della presente lettera, le direttive 2014/23/
UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE non recano disposizioni che consentano di imporre un limite obbligatorio
all’importo dei contratti pubblici che può essere subappaltato. Orbene, l’articolo 105, comma 19, del
decreto legislativo 50/2016 vieta in modo generale e universale che le prestazioni subappaltate possano
essere oggetto di ulteriore subappalto [...] ponendosi pertanto in violazione dell’articolo 18, paragrafo
1, e l’articolo 71, paragrafo 5, quinto comma, della direttiva 2014/24/UE; l’articolo 36, paragrafo 1, e
l’articolo 88, paragrafo 5, quinto comma, della direttiva 2014/25/UE; l’articolo 3, paragrafo 1, e l’articolo
42, paragrafo 3, quarto comma, della direttiva 2014/23/UE”.
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