Page 29 - MediAppalti, Anno XIII - N. 4
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Il Punto Mediappalti
È evidente che destinando alcune delle risorse del - la Parte III dedicata alla locazione finanziaria
PNRR ad operazioni di PPP, grazie agli investimenti (art. 196)
dei partners privati, ogni singolo progetto potrà - la Parte IV dedicata al contratto di disponibilità
avere un effetto moltiplicatore. (art. 197)
- la Parte V dedicata alle altre disposizioni in
Nel prosieguo del presente contributo andremo ad materia di PPP (artt. 198 – 202)
esaminare le principali novità relative all’impianto - la Parte VI dedicata ai servizi globali, incluso il
generale del PPP (§1 e 2) per poi soffermarsi con contraente generale (artt. 203 – 208).
brevi cenni alle novità apportate alla disciplina
della concessione e della finanza di progetto (§4 Innanzitutto, ha carattere innovativo la definizione
e 5). di PPP fornita all’art. 174 comma 1 del Nuovo
Codice ovvero «1. Il partenariato pubblico-privato
è un’operazione economica in cui ricorrono
1. Le disposizioni generali sul PPP nel congiuntamente le seguenti caratteristiche:
Nuovo Codice a) tra un ente concedente e uno o più operatori
economici privati è instaurato un rapporto
Il Nuovo Codice si compone di 5 libri e contiene contrattuale di lungo periodo per raggiungere
complessivamente 229 articoli e 38 allegati. un risultato di interesse pubblico;
In particolare, ai fini del presente, consideriamo il b) la copertura dei fabbisogni finanziari connessi
Libro IV rubricato “DEL PARTENARIATO PUBBLICO alla realizzazione del progetto proviene in
PRIVATO E DELLE CONCESSIONI”. misura significativa da risorse reperite dalla
parte privata, anche in ragione del rischio
Come anche evidenziato nella Relazione Illustrativa operativo assunto dalla medesima;
allo schema del Nuovo Codice predisposta dalla c) alla parte privata spetta il compito di realizzare
Commissione speciale del Consiglio di Stato e gestire il progetto, mentre alla parte pubblica
istituita per la formulazione del progetto del Nuovo quello di definire gli obiettivi e di verificarne
Codice, «l’obiettivo è stato quello di rendere il l’attuazione;
PPP più attrattivo per amministrazioni, operatori d) il rischio operativo connesso alla realizzazione
economici ed investitori istituzionali» dei lavori o alla gestione dei servizi è allocato in
Nel Nuovo Codice è stata operata un’inversione capo al soggetto privato».
sistematica rispetto al precedente impianto
normativo di cui al D.Lgs. n. 50/2016: le Come indicato nella Relazione Illustrativa «La
disposizioni generali in materia di PPP precedono, definizione è stata scelta al fine di evidenziare
infatti, la disciplina delle figure contrattuali tipiche. la complessità di tale fenomeno, che comprende
Nell’ambito del Libro IV abbiamo: diverse figure contrattuali, nonché gli importanti
- la Parte I (artt. 174 – 175) dedicata alle riflessi economici ad esso collegati ...».
disposizioni generali in materia di PPP;
- la Parte II dedicata ai contratti di concessione Il PPP, quindi, a differenza che nel D.Lgs. n.
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(artt. 176 – 192) e alla finanza di progetto 50/2016 ------2------ non viene definito più come
(artt. 193 – 195) un “contratto”: differenza questa che rileva in
2. Art. 3 del D.Lgs. n. 50/2016 «eee) «contratto di partenariato pubblico privato», il contratto a titolo
oneroso stipulato per iscritto con il quale una o più stazioni appaltanti conferiscono a uno o più operatori
economici per un periodo determinato in funzione della durata dell’ammortamento dell’investimento o delle
modalità di finanziamento fissate, un complesso di attività consistenti nella realizzazione, trasformazione,
manutenzione e gestione operativa di un’opera in cambio della sua disponibilità, o del suo sfruttamento
economico, o della fornitura di un servizio connessa all’utilizzo dell’opera stessa, con assunzione di rischio
secondo modalità individuate nel contratto, da parte dell’operatore. Fatti salvi gli obblighi di comunicazione
previsti dall’articolo 44, comma 1-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, si applicano, per i soli profili di tutela della finanza
pubblica, i contenuti delle decisioni Eurostat».
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