Page 25 - MediAppalti, Anno XIII - N. 4
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Il Punto Mediappalti
valutata verificando se esso Al fine dell’accoglimento 50 del 2016 sancisce: “sono
sia effettivamente il necessario di un’istanza di accesso esclusi il diritto di accesso e
tramite per acquisire la prova agli atti è da evidenziare ogni forma di divulgazione in
e ciò mediante un “giudizio che non è importante relazione [...] alle informazioni
prognostico ex ante”. A tal fornite nell’ambito dell’offerta
fine l’istanza dell’interessato la circostanza che lo o a giustificazione della
deve essere puntuale e stesso si sia collocato medesima che costituiscano,
specifica (come deve esserlo all’ottavo posto in secondo motivata e comprovata
la comunicazione con la quale graduatoria, salvo il dichiarazione dell’offerente,
il controinteressato esprime il caso di una evidente, segreti tecnici o commerciali”.
diniego all’accesso riferito alla assoluta, mancanza
propria documentazione). di collegamento tra il L’articolo 36 del nuovo codice
documento e le esigenze evidenzia novità in tema
Al fine dell’accoglimento di di segreti commerciali ed
un’istanza di accesso agli difensive e, quindi, in industriali, rilevando che
atti è da evidenziare che non ipotesi di esercizio a seguito della decisione
è importante la circostanza pretestuoso o temerario dell’amministrazione di non
che lo stesso si sia collocato dell’accesso difensivo oscurare quanto richiesto
all’ottavo posto in graduatoria, stesso per la radicale dall’operatore, il medesimo
in quanto questa circostanza assenza dei presupposti possa impugnare entro dieci
non potrebbe essere rilevante legittimanti previsti giorni la decisione della
neanche ove venga in rilievo dalla l. n. 241 del 1990. Stazione appaltante.
l’accesso a documenti riservati
ex art. 24 comma 7 l. 241/90, E’ esclusa dall’ostensibilità
atteso che “la pubblica propria degli atti di gara
amministrazione detentrice del documento e il quella parte dell’offerta o delle giustificazioni della
giudice amministrativo adito nel giudizio di accesso anomalia che riguardano le specifiche e riservate
ai sensi dell’art. 116 c.p.a. non devono invece capacità tecnico-industriali o in genere gestionali
svolgere ex ante alcuna ultronea valutazione proprie dell’impresa in gara (il know how), vale a
sull’ammissibilità, sull’influenza o sulla decisività dire l’insieme del “saper fare” e delle competenze
del documento richiesto nell’eventuale giudizio ed esperienze, originali e tendenzialmente
instaurato, poiché un simile apprezzamento riservate, maturate ed acquisite nell’esercizio
compete, se del caso, solo all’autorità giudiziaria professionale dell’attività industriale e commerciale
investita della questione e non certo alla pubblica e che concorre a definire e qualificare la specifica
amministrazione detentrice del documento o al competitività dell’impresa nel mercato aperto alla
giudice amministrativo nel giudizio sull’accesso, concorrenza.
salvo il caso di una evidente, assoluta, mancanza
di collegamento tra il documento e le esigenze Si tratta, del resto, di beni essenziali per lo
difensive e, quindi, in ipotesi di esercizio sviluppo e per la stessa competizione qualitativa,
pretestuoso o temerario dell’accesso difensivo che sono prodotto patrimoniale della capacità
stesso per la radicale assenza dei presupposti ideativa o acquisitiva della singola impresa e cui
legittimanti previsti dalla l. n. 241 del 1990” l’ordinamento, ai fini della corretta esplicazione
(Consiglio di Stato, sez. V, 29.04.2022 n. 3392). della concorrenza, offre tutela di loro in quanto
segreti commerciali: cfr. artt. 98 e 99 d.lgs. 10
febbraio 2005, n. 30 (Codice della proprietà
2. I segreti commerciali e tecnici industriale).” (Cons. di Stato, V, 64/2020 cit.).
Premesso che le stazioni appaltanti sono tenute Il limite alla ostensibilità è subordinato
a non rivelare informazioni comunicate dagli all’allegazione di «motivata e comprovata
operatori economici e da essi considerate riservate, dichiarazione», mediante la quale si dimostri
compresi anche, ma non esclusivamente, segreti l’effettiva sussistenza di un segreto industriale
tecnici o commerciali, nonché gli aspetti riservati o commerciale meritevole di salvaguardia (cfr.
delle offerte. L’art. 53, comma 5, lett. a) d.lgs. n. Cons. Stato, III, 11 ottobre 2017, n. 4724),
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