Page 32 - MediAppalti, Anno XIII - N. 4
P. 32

Mediappalti                                                                               Il Punto






               operazioni di partenariato  pubblico-privato, da   Il comma 6 identifica poi le condizioni in presenza
               parte  di un  organismo  già  dotato  di competenza   delle quali il diritto di gestire le opere o il servizio
               e  formazione  specifica  in  materia.  Si  potranno   oggetto del contratto possa essere accompagnato
               così  intercettare  subito  possibili  situazioni di   da  un  «prezzo»:  se  l’operazione  economica  non
               inefficienza, diseconomicità o cattiva gestione dei   può  da  sola  conseguire  l’equilibrio  economico-
               progetti di partenariato pubblico-privato».     finanziario,  è  ammesso  un  intervento  pubblico
                                                               di sostegno  che  può  consistere  in un  contributo
                                                               finanziario,  nella  prestazione  di  garanzie  o  nella
                   2. La nuova disciplina delle concessioni:   cessione  in proprietà  di beni  immobili o  di altri
                      cenni                                    diritti.  Sul  punto  si  segnala  forse  la  modifica  più
                                                               rilevante, ovvero la soppressione del limite fisso
               Come  visto,  l’art.  174  comma  3  opera  un  rinvio   all’ammontare  della contribuzione pubblica
               generale  per  tutti  i  PPP  di  tipo  contrattuale  alla   necessaria  a porre l’operazione  economica
               disciplina  delle  concessioni:  è  a  questa  che   finanziaria in equilibrio, in precedenza previsto
               facciamo  riferimento,  quindi,  per  evidenziare  le   all’art.  165,  comma  2  del  D.Lgs.  n.  50/2016
               principali novità rispetto al precedente impianto   il  quale  disponeva  il  limite  del  49%  del  costo
               normativo di cui al D.Lgs. n. 50/2016.          dell’investimento  complessivo,  comprensivo  di
                                                               eventuali  oneri  finanziari  (anche  se  non  previsto
               Le  disposizioni  della  Parte  II  del  Libro  IV  del   nella Direttiva 23/2014).
               Nuovo  Codice,  alle  quali  si  rimanda  per  una
               puntuale  lettura,  prevedono  una  riscrittura  della   Come si legge nella Relazione Illustrativa rispetto
               corrispondente disciplina di cui agli articoli 164 e   alla modifica introdotta nel Nuovo Codice la scelta
               seguenti del D.Lgs. n. 50/2016.                 è stata di optare «per una soluzione proporzionata
                                                               e  coerente  con  il  diritto  europeo.  Ai  fini  della
               Si segnala in generale la riorganizzazione organica   configurazione  del  contratto  di  concessione,  non
               della disciplina  dell’allocazione  del rischio   viene  dettato  alcun limite  quantitativo  (ma  solo
               operativo  nell’ambito  del contratto  concessione,   qualitativo) al valore monetario del rischio che la
               come  oggi contenuta  nell’art.  177  del  Nuovo   concessione deve trasferire all’operatore privato».
               Codice.                                         Tra le altre modifiche di rilievo in ordine al contratto
                                                               di  concessione,  si  evidenziano  quelle  contenute
               In particolare,  l’art.  177  ai  commi 1, 2 e 3 ha   agli  articoli 189 e 190 circa  la possibilità  di
               recepito la disciplina già contenuta nell’art. 3 del   modificare  il  contratto  in  corso  di  esecuzione,  la
               D.Lgs. n. 50/2016 con riferimento alle definizioni   risoluzione e il recesso.
               di concessioni di lavori,  concessioni di servizi e
               rischio operativo.                              In  particolare,  l’art.  189  comma  1 precisa  le
                                                               ipotesi  specifiche  in  cui  è  possibile  modificare  i
               Prosegue l’art. 177 per chiarire l’ambito applicativo   contratti  di concessione,  senza  il ricorso  ad  una
               del contratto  di concessione  in relazione  alla   nuova  procedura  di  aggiudicazione,  tra  le  quali
               classificazione  delle  opere  in  calde  («contratti   rilevano le modifiche a prescindere dal loro valore
               remunerati  dall’ente  concedente  senza  alcun   monetario che sono state previste nei documenti
               corrispettivo in denaro a titolo di prezzo», art. 177,   iniziali di gara e che possono comprendere clausole
               comma  4,  primo  periodo),  tiepide («operazioni   di revisione dei prezzi  (previsione  quest’ultima
               economiche comprendenti un rischio soltanto sul   prevista all’art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016 solo per
               lato  dell’offerta»,  art.  177,  comma  4,  secondo   i contratti di appalto).
               periodo)  e  fredde  («Se  l’operazione  economica
               non può da sola conseguire l’equilibrio economico-  Con  riferimento  all’art. 190  e  all’ipotesi del
               finanziario», art. 177 comma 6).                recesso del concedente,  si segnala  che  la
                                                               differenza principale rispetto al D.Lgs. n. 50/2016
               Di rilievo anche il comma 5 dell’art. 177 il quale   attiene all’indennizzo a titolo di mancato guadagno
               opera un raccordo fra le nozioni di rischio operativo   che  ai  sensi  del  Nuovo  Codice  è  compreso  tra  il
               ed   equilibrio   economico-finanziario,   essendo   2% e il 5% degli utili previsti dal piano economico-
               quest’ultimo  intrinsecamente  legato  al  rischio   finanziario, a differenza del D.Lgs. n. 50/2016 che
               operativo.                                      prevede che l’indennizzo per il mancato guadagno

                                                           32
   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37