Page 32 - MediAppalti, Anno XIII - N. 4
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Mediappalti Il Punto
operazioni di partenariato pubblico-privato, da Il comma 6 identifica poi le condizioni in presenza
parte di un organismo già dotato di competenza delle quali il diritto di gestire le opere o il servizio
e formazione specifica in materia. Si potranno oggetto del contratto possa essere accompagnato
così intercettare subito possibili situazioni di da un «prezzo»: se l’operazione economica non
inefficienza, diseconomicità o cattiva gestione dei può da sola conseguire l’equilibrio economico-
progetti di partenariato pubblico-privato». finanziario, è ammesso un intervento pubblico
di sostegno che può consistere in un contributo
finanziario, nella prestazione di garanzie o nella
2. La nuova disciplina delle concessioni: cessione in proprietà di beni immobili o di altri
cenni diritti. Sul punto si segnala forse la modifica più
rilevante, ovvero la soppressione del limite fisso
Come visto, l’art. 174 comma 3 opera un rinvio all’ammontare della contribuzione pubblica
generale per tutti i PPP di tipo contrattuale alla necessaria a porre l’operazione economica
disciplina delle concessioni: è a questa che finanziaria in equilibrio, in precedenza previsto
facciamo riferimento, quindi, per evidenziare le all’art. 165, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016
principali novità rispetto al precedente impianto il quale disponeva il limite del 49% del costo
normativo di cui al D.Lgs. n. 50/2016. dell’investimento complessivo, comprensivo di
eventuali oneri finanziari (anche se non previsto
Le disposizioni della Parte II del Libro IV del nella Direttiva 23/2014).
Nuovo Codice, alle quali si rimanda per una
puntuale lettura, prevedono una riscrittura della Come si legge nella Relazione Illustrativa rispetto
corrispondente disciplina di cui agli articoli 164 e alla modifica introdotta nel Nuovo Codice la scelta
seguenti del D.Lgs. n. 50/2016. è stata di optare «per una soluzione proporzionata
e coerente con il diritto europeo. Ai fini della
Si segnala in generale la riorganizzazione organica configurazione del contratto di concessione, non
della disciplina dell’allocazione del rischio viene dettato alcun limite quantitativo (ma solo
operativo nell’ambito del contratto concessione, qualitativo) al valore monetario del rischio che la
come oggi contenuta nell’art. 177 del Nuovo concessione deve trasferire all’operatore privato».
Codice. Tra le altre modifiche di rilievo in ordine al contratto
di concessione, si evidenziano quelle contenute
In particolare, l’art. 177 ai commi 1, 2 e 3 ha agli articoli 189 e 190 circa la possibilità di
recepito la disciplina già contenuta nell’art. 3 del modificare il contratto in corso di esecuzione, la
D.Lgs. n. 50/2016 con riferimento alle definizioni risoluzione e il recesso.
di concessioni di lavori, concessioni di servizi e
rischio operativo. In particolare, l’art. 189 comma 1 precisa le
ipotesi specifiche in cui è possibile modificare i
Prosegue l’art. 177 per chiarire l’ambito applicativo contratti di concessione, senza il ricorso ad una
del contratto di concessione in relazione alla nuova procedura di aggiudicazione, tra le quali
classificazione delle opere in calde («contratti rilevano le modifiche a prescindere dal loro valore
remunerati dall’ente concedente senza alcun monetario che sono state previste nei documenti
corrispettivo in denaro a titolo di prezzo», art. 177, iniziali di gara e che possono comprendere clausole
comma 4, primo periodo), tiepide («operazioni di revisione dei prezzi (previsione quest’ultima
economiche comprendenti un rischio soltanto sul prevista all’art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016 solo per
lato dell’offerta», art. 177, comma 4, secondo i contratti di appalto).
periodo) e fredde («Se l’operazione economica
non può da sola conseguire l’equilibrio economico- Con riferimento all’art. 190 e all’ipotesi del
finanziario», art. 177 comma 6). recesso del concedente, si segnala che la
differenza principale rispetto al D.Lgs. n. 50/2016
Di rilievo anche il comma 5 dell’art. 177 il quale attiene all’indennizzo a titolo di mancato guadagno
opera un raccordo fra le nozioni di rischio operativo che ai sensi del Nuovo Codice è compreso tra il
ed equilibrio economico-finanziario, essendo 2% e il 5% degli utili previsti dal piano economico-
quest’ultimo intrinsecamente legato al rischio finanziario, a differenza del D.Lgs. n. 50/2016 che
operativo. prevede che l’indennizzo per il mancato guadagno
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